Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8912 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 17/01/2017, dep.06/04/2017),  n. 8912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27667-2012 proposto da:

S.C., (OMISSIS), S.D. (OMISSIS), S.F.

(OMISSIS), R.L., VEDOVA S. (OMISSIS), S.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARMEN COLLINI;

– ricorrenti –

contro

M.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Dotto Massimo Francesco difensore dei ricorrenti che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Calderara Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avv. Luigi Manzi difensore del controricorrente che si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Tione, con sentenza parziale depositata il 17/12/2010, accogliendo la domanda di regolamento dei confini proposta da R.L., S.N., S.F., S.C. e S.D. nei confronti di M.O., accertò il confine tra i fondi delle due parti in causa aderendo alla perizia di parte attorea; con la medesima statuizione, inoltre, il convenuto venne condannato al pagamento della somma di Euro 4.242,36, occorrente per la rimozione di un tubo interrato oltre la linea del confine, nonchè all’ulteriore somma di Euro 1.757,73 a titolo di risarcimento dei danni causati all’edificio degli attori.

Con sentenza del 14/8/2012 la Corte di appello di Trento, accolta l’impugnazione del R., in parziale riforma della statuizione di primo grado, accertò il confine difformemente dalla prima decisione, facendo ricorso alle mappe catastali e, condannato l’appellante a rimuovere il tubo di cui s’è detto, respinse la domanda risarcitoria della controparte.

2. La distonia tra la sentenza di primo e quella di secondo grado consiglia, per quel che rileva in questa sede, riprendere, in sintesi, le opposte ragioni del decidere.

Il Tribunale, ritenendo non esservi contestazione, aveva individuato il confine, quale fatto non controverso, aderendo alla perizia di parte attorea.

Per contro, la Corte locale traeva dalla comparsa di risposta in primo grado del R. il convincimento che, invece, vi fosse, ampiamente denunziato, contrasto tra le rispettive posizioni. La CTU, verificata “una generale difformità tra lo stato generale dei luoghi e la rappresentazione cartografica catastale”, aveva spostato lo scrutinio sui documenti. Il Giudice d’appello, indi, svalorizzati gli apporti testimoniali e i segni in loco (una staccionata), aveva adottato il criterio sussidiario delle mappe catastali. Esclusa occupazione del fondo degli odierni ricorrenti, riformava la sentenza appellata nella parte in cui aveva condannato, invece che alla rimozione del tubo di drenaggio, siccome richiesto, al risarcimento del danno. L’esiguità della parte di terreno occupata con il predetto manufatto non consentiva per quella Corte di Trento di quantificare un qualche risarcimento. Quanto al risarcimento per i danni procurati all’abitazione dagli urti di autocarri del R. il Giudice d’appello reputava non essere stata raggiunta la prova dell’an, “posto che le prove assunte in corso di causa (…) hanno riferito solo di aver sentito gli attori lamentarsi del fatto che M. aveva in più occasioni urtato il muro della casa nell’angolo”.

R.L., S.N., S.F., S.C. e S.D. ricorrono per cassazione avverso la sentenza d’appello. Resiste con controricorso il R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunziante violazione dell’art. 950 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, i ricorrenti, dopo aver a lungo indugiato a narrare lo svolgimento istruttorio, stigmatizzato gli errori nei quali era incorso il CTU e la non veridicità dell’asserto secondo il quale i predetti non avrebbero contestato modifiche intervenute sul fronte nord-ovest del fabbricato, enucleano quali errori logici decisivi: 1) partire dalle mappe catastali, utilizzate successivamente per inficiare le risultanze istruttorie; 2) aver privilegiato gli “abbozzi di campagna”, in una situazione nella quale vi era una diffusa discrasia tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione cartografica; 3) non avere neppure saputo apprezzare i dati catastali, per i quali “il sedime (…) della p. ed. (OMISSIS) non coincideva con il sedime dell’edificio ivi esistente, e che la strada p. f. (OMISSIS) catastalmente risulta di larghezza pari a ml 2,65 mentre la strada oggi ha una larghezza di oltre 6 metri”; 4) aver banalizzato le risultanze istruttorie (in ispecie la prova per testi); 5) aver svalutato l’apporto probatorio derivante dalla presenza della staccionata e del tratto non asfaltato; 6) inadeguatezza motivazionale con la quale erano state svilite le acquisite prove orali favorevoli.

Inoltre, il Giudice d’appello non si era, pronunciato sull’occupazione abusiva di un’area di 35/40 mq, il cui pregiudizio il CTU aveva quantificato in 150 Euro annui.

1.1. La doglianza non può essere accolta.

Con il motivo poco sopra sunteggiato i ricorrenti assegnano impropriamente al giudizio di legittimità la revisione integrale del giudizio d’appello, includente la valutazione delle prove, le conclusioni del CTU e gli apprezzamenti di merito effettuate dal giudice. Invero, attraverso la lunga ed articolata illustrazione della censura i ricorrenti, in definitiva, assumono che la Corte locale abbia fatto cattivo esercizio del proprio potere discrezionale nel valutare gli esiti istruttori.

Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade, con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Appare, quindi, evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007,Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

La sentenza gravata non si mostra affetta da alcun vizio intrinseco, stante che il dissenso dei ricorrenti, appunto, risiede in una valutazione alternativa del materiale probatorio. La scelta di aderire alle conclusioni del CTU appare nient’affatto illogica, riposando sull’insindacabile convincimento che le dichiarazioni orali acquisite non potevano ritenersi soddisfacenti e che i segni in loco (una staccionata il legno), per la loro precarietà e rimuovibilità, non assumevano carattere di decisività.

1.1.1. Quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385). Nel caso di specie, non solo le critiche appaiono frammentate e nebulose, ma devesi rilevare, che prima si è detto, la non autosufficienza sul punto della lamentela.

1.1.2. Le osservazioni che precedono rendono chiaro la non sussistenza della prospettata violazione dell’art. 950 c.c.. Dispone l’ultimo comma dell’articolo in commento che: “In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. La mancanza in parola, invero, assume il significato di non soddisfacente, non adeguato non sufficiente; in altri termini, il ricorso alle mappe catastali non è riservato al solo caso in cui (peraltro abbastanza di scuola) si sia in presenza di un deserto probatorio, ma deve ritenersi strumento utilizzabile tutte le volte in cui gli elementi di prova raccolti, secondo il libero apprezzamento del giudice, non si mostrino soddisfacenti. Diversamente ragionando si darebbe vita ad una prova legale non prevista dall’ordinamento, violando il principio del libero convincimento del giudice (cfr., Sez. 2, n. 28103, 30/12/2009, Rv. 610962).

2. Con il secondo motivo, deducente violazione dell’art. 2043 c.c. e vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, i ricorrenti lamentano non essere stata raggiunta la prova dei danneggiamenti al fabbricato: la testimonianza di Ma.Fe. non era de relato e peraltro lo stesso figlio del R. aveva dichiarato che il padre, dopo aver urtato con l’autocarro la casa, aveva provveduto a ripararla e l’approssimazione dell’intervento era stata riscontrata dal CTU, il quale aveva anche stimato la somma occorrente per il ripristino a regola d’arte.

2.1. Sulla scorta di tre convergenti considerazioni fondamentali la motivazione spesa sul punto della sentenza impugnata offre il fianco alle critiche mosse, apparendo intrinsecamente contraddittoria ed illogica. A) Oltre alla deposizione de relato di B.E. e B.M., andava valutata la testimonianza di Ma.Fe. e, soprattutto quella di M.C., figlio del resistente, il quale aveva confermato, che almeno in una occasione, il padre manovrando il proprio autocarro, aveva urtato l’edificio dei ricorrenti e, indi provveduto a ripararlo; B) il CTU ha riscontrato i danni all’esterno della parete dell’edificio e le tracce di un grossolano tentativo di riparazione, posti ad una altezza compatibile con la denunziata dinamica; C) sbrigativo e non corroborato da elementi di logica persuasività, nonchè da apporti settoriali di sapere deve ritenersi l’asserto secondo il quale non sarebbe rimasta provata correlazione tra le lesioni riscontrate all’esterno e quelle accertate all’interno del fabbricato, asserto, peraltro, razionalmente contrastato dalla corrispondenza del sito e dalla consistente forza d’urto di un autocarro.

3. Con il terzo motivo, denunziante violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di merito aveva omesso di prendere in considerazione la domanda, riproposta in via d’appello incidentale, con la quale gli stessi avevano chiesto, oltre alla rimozione del tubo interrato nel proprio fondo dalla controparte, che quest’ultimo fosse condannato a ripristinare i luoghi.

3.1. La doglianza destituita di giuridico fondamento.

Infatti, se è pur vero che nel dispositivo il M. viene condannato solo alla rimozione del tubo di drenaggio, in parte motiva (cfr. pagina 12) la sentenza condanna il medesimo anche “al ripristino dei luoghi come descritto dal CTU”. Valendo il principio dell’integrazione del dispositivo attraverso l’univoco contenuto della motivazione, il motivo non può che essere rigettato. Infatti, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Sez. 5, n. 26077, 30/12/2015, Rv. 638110).

4. Con il quarto motivo il ricorso denunzia la violazione degli artt. 2043, 1226 e 2056 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Secondo l’assunto impugnatorio la decisione con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni per l’occupazione abusiva procurata dal predetto tubo non era condivisibile: la statuizione non aveva tenuto conto degli accertamenti svolti dal CTU, che avevano evidenziato la necessità di bonificare circa 10 mq di superficie.

4.1. La critica è fondata.

La Corte locale non solo ha errato nell’obliterare il pregiudizio derivante dall’altrui abusiva occupazione, pregiudizio il quale, ovviamente confinato nei limiti dell’accertato, non può essere negato, trattandosi della lesione del diritto di proprietà; ma ha anche omesso di considerare che il CTU, siccome riportato in ricorso, ha riscontrato che per quel che “si attiene alla quantificazione dei danni visibili ad oggi lo scrivente ritiene sia necessaria, per la loro eliminazione, una bonifica della zona interessata al ristagno d’acqua con conseguente bonifica e l’eventuale rifacimento della tubazione e seguente ripristino del terreno di coltivo, stimando una superficie di intervento di circa 10 mq”. Il consulente del giudice, peraltro, aveva proceduto a individuare, in un analitico computo metrico, le opere da effettuare e quantificato in Euro 983,19 la somma occorrente per il ripristino.

5. All’esito s’impone l’annullamento della sentenza gravata con rinvio degli atti al Giudice del merito, il quale regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo ed il quarto motivo e rigetta gli altri. Cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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