Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8911 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 20/12/2016, dep.06/04/2017),  n. 8911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26052-2012 proposto da:

ARCIDIOCESI (OMISSIS), c.f (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, PARROCCHIA (OMISSIS) c.f. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, ISTITUTO

INTERDIOCESANO (OMISSIS) c.f. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati CESARIO DI COMITE, ATTILIO

SEBASTIO;

– ricorrenti –

contro

CURIA GENERALIZIA ORDINE (OMISSIS) c.f. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, CURIA PROVINCIALIZIA (OMISSIS)

PROVINCIA NAPOLETANA (OMISSIS) c.f. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI VITTORIO NARDELLI,

SANTE NARDELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 239/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

uditi gli Avvocati CESARIO DI COMITE e ATTILIO SEBASTIO difensori dei

ricorrenti che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI VITTORIO NARDELLI, difensore dei

controricorrenti, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 239/11 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado dichiarava l’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione del fabbricato sito in (OMISSIS), in favore della Curia Provincializia di (OMISSIS) della Provincia Napoletana dei (OMISSIS). In base alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte distrettuale, tale fabbricato era stato costruito tra il 1954 ed il 1957 dalla Parrocchia del (OMISSIS) in luogo di un precedente edificio, adiacente alla relativa Chiesa, che a sua volta era stato eretto su terreno su cui con atto del 19.2.1900 il comune di Taranto aveva concesso uno ius aedificandi alla medesima parrocchia. Osservava la Corte territoriale che sebbene potesse esserci stata confusione, in numerosi atti anche pubblici, tra il parroco quale rappresentante della parrocchia e quale appartenente all’Ordine religioso dei (OMISSIS), al quale la cura della parrocchia stessa era sempre stata affidata, non era provata la tesi per cui la ricostruzione del fabbricato sarebbe avvenuta a cura e spese della Curia Provincializia. Per contro, la tesi opposta, quella per cui era stata la parrocchia a ricostruire il fabbricato, era provata dalla deposizione del teste Mons. M., che in allora aveva prestato fideiussione per la concessione del mutuo, e dalla sia pur parziale documentazione acquisita.

Escluso che la proprietà dell’immobile in favore della Curia Provincializia derivasse da titolo derivativo, in particolare da una scrittura privata del 29.11.1905 tra l’Arcivescovo di (OMISSIS) e il Procuratore generale (OMISSIS), la Corte d’appello riteneva, invece, raggiunta in favore della Curia Provincializia la prova dell’usucapione della proprietà (s’intende, superficiaria) per effetto di un potere di fatto svoltosi in opposizione alla Diocesi tarantina, accompagnato dall’intestazione catastale del bene, dal pagamento di tasse ed imposte sull’immobile ed estrinsecatosi, in particolare, nel ripetuta locazione a terzi di porzioni di esso. Precisava, quindi, che il 17.10.1957 era stata rilasciata dal Prefetto di Taranto un’attestazione circa la non appartenenza dei beni in cui alloggiava la Comunità religiosa dei PP. (OMISSIS) al beneficio ecclesiastico della Parrocchia del (OMISSIS); e che in un giudizio instaurato nel 1985 dalla Curia Provincializia di (OMISSIS) della Provincia Napoletana per il rilascio di alcune unità immobiliari del fabbricato concesse in comodato, non era intervenuta la Diocesi per far valere il proprio diritto di proprietà. Concludeva, pertanto, che il possesso utile era iniziato a far data dal 1958 e che, quindi, il termine di usucapione ordinaria si era compiuto nel 1978, e dunque prima dell’introduzione della lite (avvenuta con citazione del 16.2.1990).

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l’Arcidiocesi di (OMISSIS), la Parrocchia del (OMISSIS) e l’Istituto Interdiocesano per il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso la Curia Generalizia (OMISSIS), (OMISSIS) e la Curia Provincializia di (OMISSIS) della Provincia Napoletana dei (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 e 1163 c.c. e art. 1164 c.c., comma 29, lett. a) del Concordato fra Stato e Santa Sede del 1929, in connessione con il vizio di motivazione contraddittoria o illogica, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte territoriale, si sostiene, ha attribuito valore a comportamenti oppositivi del parroco irrilevanti perchè diretti verso la Diocesi, incorrendo così nell’equivoco di ritenere che fosse quest’ultima, e non la Parrocchia, la proprietaria superficiaria. I beni di cui si discute appartenevano, invece, alla Parrocchia, quale autonoma persona giuridica di diritto civile ai sensi dell’art. 29, lett. a) del Concordato del 1929, ne costituivano la “casa parrocchiale”, destinata ad ospitare i religiosi, gli uffici e il personale della parrocchia stessa, e rientravano (contrariamente a quanto ritenuto dal Prefetto) nel “beneficio parrocchiale”. Di conseguenza, tali beni appartenevano non alla Diocesi ma alla Parrocchia, con l’ulteriore conseguenza che il relativo titolo del possesso in favore di quest’ultima ne escludeva l’usucapione.

Tale acquisto, prosegue parte ricorrente, sarebbe escluso anche ipotizzando che i beni in questione non rientrassero nel beneficio parrocchiale, perchè la sottrazione della casa parrocchiale avrebbe costituito un reato ecclesiastico da parte dei (OMISSIS).

Infine, è vero che i (OMISSIS) hanno preso a locare alcune (ma non tutte) le unità immobiliari comprese nell’edificio parrocchiale, ma la Parrocchia, proprietaria del bene, era amministrata dal medesimo parroco-(OMISSIS) pro tempore, sicchè, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello, sarebbe stata la condotta infedele e in aperto conflitto di interessi di quest’ultimo a realizzare l’impossessamento. Ma tale possesso sarebbe stato clandestino, e dunque inidoneo all’usucapione, almeno fino al 1985, allorchè, come rileva la Corte territoriale, i (OMISSIS) agirono in giudizio contro l’Azione cattolica per il rilascio di alcuni appartamenti concessi in comodato. Fatto, quest’ultimo, su cui vi sarebbe stato un omesso esame e che costituirebbe anche violazione dell’art. 1163 c.c..

2. – Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un documento – la scrittura privata del 29.11.1905 – “(assai) rilevante” e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1164 c.c., in relazione, rispettivamente, art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tale documento, su cui la parte attrice aveva fondato la propria pretesa. Documento da cui, però, deriva che in allora fu l’Arcivescovo di (OMISSIS) a concedere ai (OMISSIS) (o meglio al parroco scelto tra loro) il godimento della casa, da restituire poi allo stesso Arcivescovo in cambio di una “buonuscita”. Con tale scrittura i (OMISSIS) riconoscevano espressamente la precarietà del loro acquisto, con la conseguenza che esso non poteva costituire possesso ai fini dell’usucapione.

La circostanza che la casa esistente alla data della ridetta scrittura sia stata poi demolita e sostituita con una nuova casa parrocchiale, non toglie che all’epoca del promovimento della presente causa i (OMISSIS) opinavano che il loro diritto derivasse appunto da detta scrittura, inidonea per quanto detto a fondare la possessio ad usucapionem.

3. – Col terzo motivo è dedotta, infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1140 c.c., e l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte d’appello, si sostiene, non ha considerato che la locazione di alcune e non di tutte le porzioni immobiliari di cui consta il fabbricato è inidonea a costituire un possesso valido per l’usucapione dell’intero.

4. – Il secondo motivo, il cui esame si presenta prioritario perchè riferito alla compiutezza dell’accertamento dei fatti, è infondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, nella sentenza impugnata non è omesso l’esame della scrittura privata del 29.11.1905, intervenuta tra l’Istituto religioso (OMISSIS), affidatario della Parrocchia, e l’Arcidiocesi di (OMISSIS), per la semplice ragione che la Corte territoriale ha aderito alla conclusione cui, al riguardo, era pervenuto il giudice di primo grado. Vale a dire che detta scrittura, di contenuto transattivo, non era un atto di alienazione della proprietà superficiaria nè possedeva altra efficacia reale, di modo che la domanda non poteva ritenersi fondata sul titolo derivativo dedotto dalla Curia Generalizia.

In secondo luogo, quanto alla tesi per cui tale esame sarebbe mancato, invece, nella valutazione dei fatti volti a dimostrare l’acquisto a titolo originario, la censura è, per una triplice ragione, del tutto inconcludente. Infatti, a) trattandosi dell’accertamento di un diritto autodeterminato, la causa petendi della domanda non è vincolata al titolo di provenienza dedotto o ai fatti storici allegati come idonei a produrre l’effetto richiesto, l’uno e gli altri avendo rilievo (a prescindere dall’affidamento ripostovi dalla parte interessata) unicamente quali elementi di prova; b) l’usucapione ordinaria prescinde, ovviamente, da un titolo contrattuale; ove pure esistente ed allegato al diverso fine di dimostrare l’acquisto derivativo, non per questo esso è decisivo anche ai fini della prova dell’acquisto a titolo originario; pertanto, ba) è illogico sostenere che la scrittura in parola avesse “rilevanza anche con riferimento alla questione relativa all’usucapione”, avendo i (OMISSIS) “basato la loro condotta sulla scorta di quel documento” (così, a pag. 16 del ricorso); c) la parte risultata soccombente nel giudizio di merito può dolersi del mancato esame di una prova documentale che sia decisiva a suo favore (per di più con carattere di certezza e non di mera probabilità: cfr. ex pluribus, Cass. nn. 19150/16, 25756/14 e 11457/07), non di una prova che essa stessa alleghi essere inidonea a fondare la domanda avversa.

Non senza aggiungere, infine, che ogni questione inerente alla scrittura del 29.11.1905 è ad ogni modo del tutto irrilevante in causa. Come annotato dalla Corte distrettuale – e non oggetto di censura in questa sede – tale contratto aveva ad oggetto l’immobile preesistente. Perito il quale ed eretto il nuovo fabbricato, consentendolo lo ius aedificandi concesso dal comune di (OMISSIS), l’oggetto del contendere è divenuto un altro bene, cioè il nuovo fabbricato, con le sue differenti vicende.

5. – Anche il primo motivo è, con le precisazioni che seguono, infondato.

La Corte salentina non ha affermato che il fabbricato in questione appartenesse alla Diocesi. Al contrario, ha precisato che “(l)a titolarità del diritto di superficie perpetua e la proprietà superficiaria del fabbricato edificato su detto suolo oggetto di concessione, deve quindi ritenersi legittimamente acquisita in capo alla Parrocchia del (OMISSIS), non risultando acquisite prove idonee dell’acquisto della proprietà esclusiva dell’intero immobile, della titolarità del diritto di superficie sull’immobile e della proprietà separata dell’edificio rispetto al suolo da parte della Curia attrice” (v. pag. 19 sentenza impugnata). Anche se poi, a proposito del giudizio promosso dalla Curia Provincializia nel 1985, ha osservato, con apparente contraddizione, che la Diocesi non risultava esservi intervenuta “per riaffermare il proprio diritto di proprietà sull’immobile in oggetto”.

Contraddittorietà, questa, che indipendentemente dalla sua possibile spiegazione (in realtà sembra che la Corte distrettuale abbia inteso riferirsi alla posizione della Diocesi quale asserita comodante, secondo la prospettazione dell’Azione cattolica, convenuta nella causa civile di rilascio promossa dalla Curia Generalizia), è tutt’altro che decisiva. Essa, infatti, non refluisce – per le considerazioni che seguono in ordine al nucleo della censura – sul requisito di non clandestinità del possesso.

5.1. – Nella (poca) giurisprudenza di questa Corte sul tema, si afferma che è clandestino lo spossessamento avvenuto mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione; per cui ciò che è rilevante è non tanto che il possessore o il detentore abbia ignorato lo spoglio, ma soprattutto che egli, usando l’ordinaria diligenza e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si e verificato ed è stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilita di averne conoscenza. L’accertamento della possibilità per lo spogliato di avere conoscenza del sofferto spoglio, usando dell’ordinaria diligenza, deve essere compiuto dal giudice del merito attraverso la valutazione delle circostanze in cui è stato commesso lo spoglio ed è stato mantenuto lo spossessamento, nonchè delle particolari condizioni in cui si è trovato il possessore o il detentore. Il relativo accertamento, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 1276/75; conformi, nn. 9585/91 e 3674/99).

La peculiarità della fattispecie risiede in ciò, che in base all’accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, in parte qua non oggetto di censura, una medesima persona fisica, il parroco del (OMISSIS), ha rappresentato, ad un tempo, la Parrocchia, cioè il soggetto spogliato, e la Curia Generalizia dell’Ordine dei (OMISSIS), cioè il soggetto che tramite lo stesso parroco si è avvantaggiato dello spoglio. Tuttavia, la stessa costituzione gerarchica della Chiesa, così come strutturata nel diritto canonico, e il principio per cui spetta all’Ordinario diocesano di vigilare sull’amministrazione dei beni ecclesiastici (v. can. 1519-1521 del codex iuris canonici 1917 e cfr. can. 1276 codex iuris canonici 1983), fanno sì che nella relazione tra parroco e vescovo si ricostituisse l’alterità necessaria a rendere possibile la conoscenza dell’impossessamento e la possibilità di reazione del vescovo, che pur non essendo il rappresentante legale della parrocchia, avrebbe potuto sostituirvisi esercitando l’autorità di controllo che gli competeva.

Se ne ricava che lo spoglio, datato dalla sentenza impugnata nel 1957 allorchè i (OMISSIS) concessero alcune unità immobiliari dell’edificio in comodato all’Azione cattolica (v. pag. 21), e i cui effetti proseguirono ininterrotti nel tempo, divenne noto all’allora vescovo, e dunque non più clandestino, tra il 1961 ed il 1963, allorchè la pretesa dei Padri (OMISSIS) di considerarsi proprietari dei beni in oggetto fu esplicitata in una corrispondenza tra il loro Priore Provinciale e l’Arcivescovo di (OMISSIS), di cui la sentenza impugnata dà specifico conto (v. pag. 22).

5.2. – Nessun rilievo, infine, può essere assegnato alla circostanza che l’usucapione dei beni in oggetto avrebbe costituito, secondo parte ricorrente, un reato ecclesiastico, totalmente diversi ed autonomi essendo i rispettivi piani giuridici.

6. – Anche il terzo motivo è infondato, poichè è puro apprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede, stabilire se il potere di fatto in cui si sia estrinsecato il possesso abbia riguardato l’intero edificio o solo sue singole porzioni immobiliari, ben potendo il potere esercitato su più parti di un edificio esprimere e realizzare una volontà di dominio sull’intero.

Nella specie, tale accertamento di fatto si rinviene – implicito ma non per questo meno chiaro – nella dettagliata ed ampia gestione dell’intero fabbricato mediante locazione di varie sue parti (piano scantinato, piani terra, primo, secondo, quarto e quinto (v. pagg. 20-21 della sentenza impugnata), nel godimento, pacifico in causa, dell’intera struttura e nella sua intestazione catastale in favore della Provincia Napoletana dei Padri (OMISSIS) sin dal 21.1.1963.

7. – Per le considerazioni fin qui svolte il ricorso va respinto.

8. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parti ricorrenti in solido tra loro.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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