Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8910 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3987/2009 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 4028/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 29/04/08, depositato il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che C.F. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 23.1.98, non ancora definito;

che la Corte d’appello, con decreto del 7 maggio 2008, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale, per la parte eccedente, Euro 1.2 00,00 per anno di ritardo, quindi, Euro 8.700,00, dichiarando compensate, per la metà, le spese del giudizio;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Filomena C., affidato a sette motivi con i quali, è denunciata, innanzi tutto, erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) questione relativa alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito “la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno: se il periodo da considerare ai fini dell’equa riparazione sia l’intera durata del giudizio e non solo la parte eccedente il termine di ragionevole durata (secondo motivo) e sul punto il decreto sarebbe viziato nella motivazione (terzo motivo); il giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda volta ad ottenere una ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00), trattandosi di materia previdenziale e ciò costituirebbe violazione dell’art. 112 c.p.c. (quarto motivo) e comporterebbe un difetto di motivazione (quinto motivo);

che, inoltre, con i motivi 6 e 7 si denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 91 e 92 c.p.c.), ed illegittima compensazione delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione in ordine alla disposta compensazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ed è formulato il seguente quesito di diritto: “è legittimo in ipotesi di accoglimento della domanda compensare le spese di giudizio, ovvero alla condanna a favore della parte deve seguire la condanna alle spese di lite?” (sesto motivo) e il decreto sarebbe viziato nella motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio (settimo motivo);

che ha resistito con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che i motivi da 1 a 5, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati perchè: a) va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L:

n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea.

Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004) e, come affermato dalla Corte costituzionale – contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo – al giudice nazionale ®spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e, qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1″ (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), restando dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria;

che in questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta; b) relativamente alla quantificazione del danno, va ribadito che il c.d. bonus evocato dal ricorrente va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza e la Corte EDU ha fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008) e che siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro del giudice europeo, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:

l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006;

n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006); il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul ed. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570, n. 18012 del 2008); c) che, inoltre, la precettività, i per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007);

che le argomentazioni svolte dall’istante sono astratte, scollegate dalla fattispecie concreta e non si danno carico di dedurre le ragioni specifiche che dovrebbero evidenziarne l’illogicità, risultando prive di ogni specifica indicazione in ordine all’entità della controversia ed alla deduzione di ulteriori elementi già nella fase di merito;

che i motivi 6 e 7 possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi e sono manifestamente infondati perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali e con riferimento al processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall’onere delle spese a carico del soccombente, in quanto, in virtù del richiamo operato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, si applicano le norme del codice di rito, in quanto dalla CEDU non discende un obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione medesima, e si deve altresì escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. n. 3521 del 2009; n. 14053 del 2008) e che, quindi, sia possibile anche operare la compensazione delle spese;

che la compensazione delle spese processuali spetta al potere discrezionale del giudice del merito, che può disporla nel caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano altri giusti motivi; la relativa motivazione è censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5, ed il relativo vizio sussiste quando le argomentazioni del giudice del merito si palesino del tutto carenti o insufficienti, ovvero illogiche, incongruenti o contraddittorie;

che il decreto ha dichiarato compensate, per la metà, le spese del giudizio, in considerazione del parziale accoglimento della domanda:

si tratta di motivazione sufficiente e non illogica, che si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente che, per altro verso, non ha in

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.100,00 (Euro 100,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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