Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 891 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9551-2020 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

all’avvocato GIULIO MARABINI, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 8026/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 22/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato il 25.5.18 A.J., cittadino del Bangladesh, propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, che il Tribunale di Bologna ha rigettato, con decreto del 22.1.2020, osservando che: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione era inattendibile, in quanto non plausibile ed incoerente su aspetti essenziali della narrata vicenda del prestito che avrebbe ricevuto per il viaggio in Italia, e della sua situazione familiare; la non credibilità del ricorrente escludeva i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui alle fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b) considerata anche la mancata denuncia alle autorità del paese di provenienza in ordine all’asserita usura subita per il prestito ricevuto; era da escludere anche la fattispecie di cui alla lett. c) del suddetto art. 14 poichè dall’esame delle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Bangladesh; non era infine riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

A.J. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e), artt. 4, 9, 15, 20 Dir. n. 2004/83/CE, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14 nonchè omesso esame di un fatto decisivo in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale, nel ritenere inattendibile il ricorrente, sia incorso in contraddizione rispetto alle valutazioni effettuate dalla Commissione secondo la quale le dichiarazioni del ricorrente erano risultate coerenti e plausibili con le informazioni generali sul paese di provenienza, lamentando che il Tribunale non avesse esercitato i poteri di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 nonchè omessa o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il Tribunale tenuto conto dell’inserimento lavorativo del ricorrente, avendo altresì omesso di comparare la condizione attuale di quest’ultimo con quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Al riguardo, il Tribunale, premesso di condividere le motivazioni della Commissione territoriale – la quale aveva dato atto che il ricorrente aveva reso dichiarazioni “coerenti e plausibili con le informazioni generali del paese di origine”, ma comunque basate essenzialmente su ragioni economiche – ha escluso i presupposti di ogni forma di protezione internazionale per la ritenuta inattendibilità ed incoerenza del racconto reso dal ricorrente in sede giudiziaria che presentava contraddizioni rispetto a quanto dichiarato alla Commissione circa le modalità del prestito ricevuto e l’impossessamento della sua casa da parte degli usurai (circostanza, quest’ultima, non riferita in sede d’audizione giudiziaria).

Il Tribunale, peraltro, ha significativamente rilevato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver richiesto la protezione del proprio Stato e che, non ostante ciò, non l’avesse ricevuta.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, avendo il Tribunale accertato, con valutazione incensurabile in questa sede, la sua mancata integrazione in Italia per la precarietà dell’impegno lavorativo.

Nè sussiste alcun vizio di motivazione, considerando anche che la doglianza è stata declinata riguardo a fattispecie non applicabile ratione temporis.

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione del Ministero dell’Interno.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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