Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 891 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 11/10/2018, dep. 17/01/2020), n.891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5174-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

O.A., residente in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata

e difesa dall’Avv. Fausto Ciapparoni (C.F.: (OMISSIS)), presso il

cui studio, in Roma , viale Bruno Buozzi n. 10, elegge domicilio,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

-avverso la sentenza n. 227/35/2011 emessa dalla CTR di Roma in data

29/12/2011 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.A. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale era stato elevato (da Euro 25.000,00 ad Euro 8.140.000,00) il valore della porzione immobiliare costituita da una intera rete stradale del Comprensorio di (OMISSIS), con le relative aiuole e con i servizi effettivi su di essi esistenti, sulla base di stima, liquidando così maggiori imposte complementari di registro ipotecaria e catastale, nonchè interessi e sanzioni. Nei motivi del ricorso la ricorrente deduceva, tra l’altro, la infondatezza dell’avviso per assenza di valore economico (in quanto la già esistente convenzione prevedeva il trasferimento gratuito a richiesta del Comune di Roma), l’erronea applicazione del metodo sintetico – comparativo nella determinazione del valore (poichè i terreni assunti a riferimento, con destinazione a strade, erano situati in altre zone e non erano comparabili con i terreni oggetto di causa) e l’erronea determinazione della superficie e la carenza di motivazione dell’atto (poichè non indicava i criteri-adottati per la rettifica).

L’Ufficio si costituiva in giudizio, evidenziando in particolare la legittimità della motivazione mediante richiamo per relationem alla allegata stima.

La Commissione Tributaria adita, con sentenza n. 222/63/09, accoglieva il ricorso dei contribuenti.

Contro la sentenza ricorreva in appello l’Ufficio, ritenendola carente di motivazione e, quindi, affetta da nullità, poichè non consentiva, a suo dire, alcun controllo di legittimità dell’operato del giudice, avuto particolare riguardo alla cessione gratuita al comune di Roma che, secondo il suo assunto, non poteva influire sul criterio di valutazione.

Con sentenza del 29.12.2011, la CTR di Roma rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il difetto di motivazione della sentenza, quale requisito imprescindibile ai fini di consentire il controllo del procedimento logico- giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione, non richiede che debba valutare singolarmente tutte le risultanze processuali;

2) in modo contraddittorio l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i valori dichiarato nell’atto di compravendita del 2003, nonostante non avesse proceduto in tal senso con un precedente atto di compravendita dello stesso cespite del gennaio del 1994 e con un contestuale atto di transazione;

3) l’Ufficio, ai fini della valutazione, aveva utilizzato come parametro comparativo cespiti aventi caratteristiche diverse da quelle dei beni in contestazione ed ambiti territoriali diversi, senza tener conto che si trattava di beni destinati gratuitamente al Comune;

4) il contribuente aveva contestato puntualmente la fondatezza delle risultanze della stima UTE, le quali non tenevano conto delle peculiari situazioni di fatto e di diritto dei beni in contestazione, avuto particolare riguardo al vincolo di cessione gratuita in favore del Comune.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. O.A. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente ha depositato memorie illustrative.

In data 6.11.2018 la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione stragiudiziale della controversia. In data 28.5.2019 ha poi depositato in cancelleria una memoria difensiva con la quale ha sollecitato una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendosi perfezionata la procedura di definizione agevolata della controversia tributaria pendente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR adeguatamente valutato, ai fini dell’accertamento del valore di mercato del bene, 1) la destinazione a strade (ed aiuole) della porzione immobiliare compravenduta ed il vincolo, sulla stessa gravante, preordinato alla cessione gratuita al Comune, ove ne avesse fatto richiesta, essendosi limitato apoditticamente ad affermare che si tratta di aspetti ignorati dall’Ufficio, e che il contenuto della relazione di stima dello stesso fa riferimento ad immobili non omogenei, in quanto diversamente localizzati, e ad atti negoziali risalenti nel tempo, mentre, al contrario, il documento riguarderebbe due comprensori immobiliari, rispettivamente siti in (OMISSIS) e (OMISSIS), idonei ad essere “presi a termine di paragone” proprio perchè aventi destinazione urbanistica a strada; 2) quanto al vincolo di cessione gratuita al Comune di Roma, che, giusta delibera della Giunta Comunale n. 388/2000, lo stesso interessa soltanto una parte delle aree, in quanto, “ben 218.121 mq su 542.671 (quindi quasi la metà) erano comunque esclusi dal vincolo”, e che inoltre la cessione gratuita è soltanto eventuale, per cui siffatti elementi, contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata sentenza, non sarebbero in grado di “abbattere il valore del compendio a pochi centesimi per mq” (Euro 0,05/mq).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, e degli artt. 112 e 277 c.p.c., resta assorbito nell’accoglimento del primo.

4. In data 28.5.2019 la controricorrente ha depositato in cancelleria una memoria difensiva con la quale ha sollecitato una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendosi perfezionata la procedura di definizione agevolata della controversia tributaria pendente. In tema di contenzioso tributario, la definizione della lite fiscale mediante presentazione da parte del contribuente dell’istanza prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. con mod. in L. n. 111 del 2011, comporta l’estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 17817 del 09/09/2016). Tuttavia, in tema di ricorso per cassazione in materia tributaria, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite in difetto di rinuncia da parte della ricorrente Agenzia delle Entrante ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, la regolarità della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto (Sez. 5, Ordinanza n. 18705 del 13/07/2018).

L’Agenzia delle Entrate, in data 28.5.2019, ha formalizzato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, attestando che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando per intero le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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