Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8909 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 14/05/2020), n.8909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7164-2019 proposto da:

B.V., difensore di CAPRI DUE OUTLET SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE MARCIANISE, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5226/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che Capri Due Outlet s.r.l. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5226 del 21 febbraio 2019;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove si legge “Euro 200,00 per esborsi”, deve leggersi ed intendersi: “Euro 701,00 per esborsi”, oltre all’aggiunta, dopo le parole “oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge” delle parole “con attribuzione all’avv. B.V., dichiaratosi anticipatario”.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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