Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8909 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 06/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24482/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

sig. G.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Giampiero

Santoni, con domicilio eletto in Firenze, via del Bobolino, n. 12,

presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

G & G RESTAURA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore sig. V.G., rappresentata e difesa dall’Avv.

Vincenzina Cosentino e dall’Avv. Federica Losso, con domicilio

eletto in Firenze, via Ponte alle Mosse, n. 182, presso il loro

studio;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1457/2013,

depositata il 23 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Pistoia il 12 aprile 2013 nella contumacia della società debitrice, al cui legale rappresentante, sig. G.F., l’istanza di fallimento, con il decreto di fissazione dell’udienza, era stata notificata con il rito previsto dall’art. 143 cod. proc. civ. il 3 dicembre 2012, dopo un vano tentativo di notifica presso la residenza anagrafica il 15 novembre.

A tal riguardo, in particolare, la Corte non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall’opponente a dimostrazione della conoscenza della effettiva abitazione del G. in Firenze – per quanto non risultante all’anagrafe – da parte della società istante, che vi aveva eseguito lavori di ristrutturazione: ha infatti ritenuto i primi tre capitoli incongruenti sotto il profilo temporale e i restanti due inidonei a provare sia l’effettivo trasferimento della propria residenza da parte del G. nell’immobile in questione, sia la conoscenza di ciò da parte della creditrice istante.

2. La società fallita ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la sola G & G Restaura S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non si sia data carico della illeggibilità della relata di notifica sulla copia consegnata al destinatario, così discostandosi dall’orientamento di questa Corte in materia “di difformità tra la relazione apposta sulla copia e quella apposta sull’originale” dell’atto notificato, secondo cui la prevalenza va data alla seconda.

1.1. Il motivo è infondato, non essendo stata dedotta nei gradi di merito, nè in questa sede la discordanza tra originale e copia della relata di notifica, bensì la mera illeggibilità della stessa, che di per sè non produce conseguenze sulla validità della notificazione (cfr., da ult., Cass. 04/07/2014, n. 15327; 07/02/2006, n. 2527).

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura la mancata ammissione delle prove orali articolate al fine di dimostrare la conoscenza della effettiva abitazione del sig. G. da parte della società notificante.

2.1. Il motivo è infondato, dovendosi confermare l’irrilevanza della prova, la cui capitolazione è trascritta nel ricorso.

I primi quattro capitoli, infatti, hanno per oggetto la dimostrazione che il sig. G. abitava in Firenze in un immobile di proprietà della società fallita all’epoca dei lavori di restauro del medesimo, eseguiti proprio dalla G & G Restaura s.r.l. Poichè tali lavori si assume che erano proseguiti sino a tutto il 2011, i capitoli si riferiscono a un’epoca non coincidente con quella della notifica dell’istanza di fallimento, posteriore di quasi un anno.

Il quinto capitolo, infine, pur riferendosi anche al periodo successivo, tende alla sola dimostrazione che il G. abitava in Firenze, nell’immobile cui si è fatto cenno, ma non anche – il che è invece essenziale – che di ciò fosse al corrente la società creditrice istante.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata instaurazione del contraddittorio pre-fallimentare e, per l’effetto, la mancata ammissione della reclamante alla controprova circa la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall. e dello stato di insolvenza, non contiene un’autonoma censura, bensì l’indicazione di una mera conseguenza della fondatezza di quelle articolate in precedenza; pertanto è privo di autonomia e non va preso in considerazione.

4. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 % per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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