Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8908 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 14/05/2020), n.8908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 6828-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PUBLIPARK SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1888/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1888 del 23 gennaio 2019, laddove l’estensore avrebbe invertito le statuizioni del dispositivo;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove si legge “accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale”, deve leggersi ed intendersi: “accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale”.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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