Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8908 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22506-2006 proposto da:

GIUSTINO DI MUZIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo

studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TITTAFERRANTE GIANCARLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO

LUIGI, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MONTEPASCHI SERIT S.P.A., SOGET S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1059/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/08/2005 r.g.n. 1168/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DI DOMENICA IDA per delega TITTAFERRANTE GIANCARLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La s.r.l. Di Muzio Giustino si rivolgeva al Tribunale di Pescara proponendo opposizione, nei confronti dell’INPS e della concessionaria Montepaschi Serit s.p.a., avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di contributi evasi e relative somme aggiuntive. La pretesa dell’INPS traeva fondamento dall’accertamento che alcune somme erogate ai dipendenti a titolo di elargizioni gratuite “una tantum” avessero in realtà natura retributiva, si che l’Istituto non solo aveva preteso il pagamento dei contributi asseritamente evasi, ma aveva altresì applicato la sanzione della decadenza dal beneficio degli sgravi usufruiti dalla società, il cui recupero formava specifico oggetto della cartella esattoriale opposta.

2. Con sentenza del 17 settembre 2002 il Tribunale accoglieva l’opposizione rilevando che la posizione contributiva era stata regolarizzata mediante condono ai sensi del D.L. n. 6 del 1993.

L’INPS impugnava tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila deducendo che la società aveva regolarizzato la contribuzione a mezzo di condono, ai sensi del D.L. n. 6 del 1993, art. 4 ma ciò diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – non poteva comportare il ripristino delle agevolazioni ostandovi il disposto del D.P.R. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9; la società, resistendo al gravame, sosteneva che il condono determinava l’estinzione di tutte le obbligazioni per sanzioni e per gli altri oneri accessori, comportando altresì il diritto agli sgravi anche in virtù della sanatoria di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 230, e contestava, comunque, la fondatezza della pretesa contributiva che aveva dato luogo alla richiesta di condono.

3. Con sentenza del 12 agosto 2005 la Corte territoriale accoglieva l’appello e respingeva l’opposizione a cartella esattoriale, rilevando che il condono aveva ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione della evasione contributiva relativa agli emolumenti una tantum, e non la riduzione della contribuzione per effetto degli sgravi; questa, d’altra parte, non poteva conseguire alla successiva sanatoria di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1 che presupponeva l’avvenuta regolarizzazione in relazione all’indebita fruizione degli sgravi contributivi; infine, l’accertamento dell’obbligazione contributiva, che aveva dato luogo alla richiesta di condono, non era stato contrastato da alcun utile elemento.

4. Di questa sentenza la società domanda la cassazione con ricorso articolato in cinque motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. L’Istituto, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, resiste con controricorso, mentre non si è costituita la So.G.E.T. s.p.a., nuova concessionaria dei servizi di riscossione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello – per mancanza dei requisiti della sommaria esposizione dei fatti e della specificità dei motivi – e le deduzioni rimaste assorbite in primo grado, e riproposte in appello, relative al periodo di durata della perdita dei benefici, alla erroneità degli importi calcolati dall’INPS, al superamento del limite legale alle somme aggiuntive, alla illegittimità delle contestazioni del D.L. n. 338 del 1989, ex art. 6, comma 9, riguardanti la denuncia di retribuzioni inferiori.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c.. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia immotivatamente ritenuto la soggezione delle somme corrisposte una tantum alla contribuzione previdenziale e, comunque, non abbia considerato che l’Istituto nulla aveva dimostrato al riguardo, che l’accertamento ispettivo era del tutto lacunoso in quanto aveva trascurato la documentazione proveniente dall’azienda e si fondava esclusivamente su dichiarazioni testimoniali inattendibili e, peraltro, neanche specificamente riportate in verbale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e vizio di motivazione ribadendosi la censura di omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello e, in particolare, i rilievi – già mossi nel giudizio di secondo grado – relativi alla mancanza di specificità dei motivi di gravame.

4. Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione del D.L. n. 6 del 1993, art. 4 si lamenta che la sentenza impugnata, nell’interpretare quest’ultima norma, abbia escluso l’estensione degli effetti del condono – relativo al mancato versamento dei contributi sugli emolumenti corrisposti una tantum – anche alla susseguente decadenza dagli sgravi contributivi, così trascurando i rilievi sollevati dalla società anche in relazione ai principi costituzionali.

5. Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 230, la società deduce che, in ogni caso, la Corte di merito abbia erroneamente escluso la avvenuta sanatoria dell’illecito relativo alla fruizione degli sgravi per effetto della norma richiamata, che nella specie avrebbe dovuto trovare piena applicazione a seguito della regolarizzazione contributiva derivante dal precedente condono.

6. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, contengono censure inammissibili.

La sentenza impugnata, nel riportare le rispettive conclusioni delle parti in sede di appello e nell’esaminare, in particolare, le tesi difensive della società appellata, ha ritenuto che le questioni devolute al proprio giudizio fossero limitate agli effetti del condono di cui al D.L. n. 6 del 1993, art. 4 e all’efficacia, nella specie, delle disposizioni di cui alla successiva L. n. 662 del 1996, nonchè alla legittimità, o meno, della pretesa impositiva che aveva originato la domanda di condono. Rispetto a tale qualificazione del devolutum, che presuppone una interpretazione delle rispettive deduzioni e conclusioni delle parti, la società ora ricorrente – per censurare ammissibilmente, in questa sede di legittimità, la operata interpretazione dell’atto di costituzione, sotto il profilo dell’omesso esame delle eccezioni e deduzioni riproposte nella memoria di costituzione in grado d’appello – avrebbe dovuto riportare specificamente le eccezioni e deduzioni di cui lamenta l’omessa valutazione e indicare i vizi esegetici o di motivazione idonei ad inficiare il procedimento ermeneutico dei giudici di appello; nè, d’altra parte, è consentito in questa sede contrapporre, meramente, l’esistenza di conclusioni diverse da quelle riportate nella sentenza impugnata, che si risolve nella deduzione di un mero errore di percezione delle conclusioni formulate, il quale, se mai, può dare luogo ad un errore revocatorio da far valere secondo il diverso rimedio di cui all’art. 395 c.p.c.. In realtà, l’articolazione delle censure è limitata al rilievo di inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS e alla sintesi di altre deduzioni di merito asseritamente riproposte in appello, senza neppure una precisa e adeguata indicazione delle specifiche conclusioni formulate al riguardo, oltre che di adeguate censure relative all’interpretazione adottata dalla Corte di merito in ordine al contenuto e alla portata dell’atto di appello e della memoria costitutiva.

7. Il secondo motivo è infondato.

Nell’affermare che “alcun elemento l’appellata ha fornito per contrastare la tesi dell’Istituto previdenziale” la sentenza impugnata ha ritenuto la inidoneità delle deduzioni della società a inficiare l’accertamento ispettivo in ordine alla natura delle erogazioni una tantum per le quali era stato contestato il mancato versamento dei contributi. Al riguardo, le circostanze addotte dalla ricorrente circa la inefficacia probatoria di tale accertamento si rivelano irrilevanti, poichè la veridicità delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento fa fede fino a prova contraria e, comunque, anche in mancanza della indicazione specifica dei soggetti la cui dichiarazione viene riportata, il verbale costituisce elemento di prova che il giudice può valutare nel concorso con gli altri elementi ai fini della decisione e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (cfr. Cass. n. 6565 del 2007). A fronte della valutazione operata nella sentenza impugnata, che ha valorizzato il predetto accertamento, la società ha solo contrapposto una propria configurazione degli emolumenti in questione, senza però fornire, neanche in questa sede, elementi idonei a contrastare le risultanze probatorie e i riferimenti testimoniali rivenienti dall’attività ispettiva dell’ente previdenziale; in particolare, nessuna rilevanza potrebbe assumere la documentazione addotta dalla ricorrente (Delibere del consiglio di amministrazione e buste-paga), proveniente dalla parte e costituente proprio l’oggetto dell’accertamento ispettivo: di tali documenti, peraltro, la ricorrente ha solo dato una indicazione generica, senza riportarne il contenuto, e dunque la deduzione si rivela non “autosufficiente”.

8. Non fondati sono anche il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente.

Come questa Corte ha precisato, con orientamento prevalente e ormai consolidato che ha superato un’iniziale divergenza giurisprudenziale, la regolarizzazione dei contributi evasi, effettuata ai sensi del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4 convertito in L. 17 marzo 1993, n. 63, non comporta altresì la sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti, posto che detta norma, a differenza di precedenti analoghe sanatorie in materia contributiva che contenevano una specifica disposizione al riguardo, non prevede, fra i benefici derivanti dal condono, anche la non applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 389 del 1989, art. 6, commi 9 e 10, escludenti le riduzioni contributive previste dal medesimo art. 6 nel caso di lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, o denunciati con orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori al vero; ne consegue che, in tali casi, la indebita autoattribuzione di riduzioni contributive integra una omissione contributiva, che il datore di lavoro deve sanare con specifica domanda di condono e pagamento dei corrispondenti oneri; tale domanda va distinta da quella relativa alla infrazione consistente nella mancata o irregolare corresponsione della retribuzione, che ha dato luogo alla decadenza dal beneficio delle riduzioni contributive (cfr. Casa. n. 20891 del 2007; n. 3376 del 2006; n. 4940 del 2004; n. 3234 del 2001; in senso contrario, n. 14462 del 2001). Tale distinzione, d’altra parte, corrisponde ad una precisa scelta del Legislatore, in relazione alle specifiche finalità di volta in volta perseguite, e si sottrae a dubbi di illegittimità costituzionale.

Quanto agli effetti della successiva L. n. 662 del 1996, invocati dalla società ricorrente, la sentenza impugnata ne ha correttamente definito la portata in relazione alla fattispecie, escludendo che la indebita riduzione contributiva potesse rimanere sanata automaticamente, ex lege. E la limitazione, così operata dai giudici di appello, è conforme al principio – già affermato da questa Corte – secondo cui in tema di condono previdenziale il reiterarsi di disposizioni relative al medesimo periodo di omissione contributiva con l’attribuzione di benefici differenziati non comporta, qualora l’interessato si sia avvalso delle procedure previste dal condono introdotto dalla L. n. 63 del 1993, l’applicazione d’ufficio e in via retroattiva della successiva più favorevole sanatoria introdotta dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 193 e ss., (che consentiva di beneficiare della fiscalizzazione e di sgravi contributivi), presupponendo detta disciplina che la domanda di condono sia presentata dopo la sua entrata in vigore, dovendosi in mancanza escludere, ove l’omissione sia ancora sussistente, la possibilità di riconsiderare le modalità di un condono precedente (cfr. Cass. n. 25747 del 2009). Nella specie, è rimasto accertato che la regolarizzazione operata dalla società ha riguardato esclusivamente l’omesso versamento dei contributi relativi agli emolumenti una tantum, dei quali l’Istituto aveva acclarato la natura retributiva, e dunque la riduzione contributiva relativa agli sgravi, indebitamente operata dalla stessa società, era ancora sussistente e non era oggetto di successivi condoni (a prescindere dalla persistenza, o meno, dell’illecito nei periodi successivi a quelli oggetto dell’accertamento dell’INPS: cfr. Cass. n. 14711 del 2007);

pertanto, nessun effetto di sanatoria poteva essere riconosciuto in relazione a tale, distinta, omissione contributiva.

9. In conclusione, il ricorso è respinto. La ricorrente va condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’INPS, con liquidazione in dispositivo, mentre nulla deve disporsi, al riguardo, nei confronti della società concessionaria, che non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio, liquidate in Euro 15,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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