Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8908 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 06/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28545/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore sig. A.D., rappresentata e

difesa dall’Avv. Simona Carolo e dall’Avv. Giuseppe Rappazzo, con

domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio

di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.; FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1966/2013,

depositata il 6 novembre 2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2017

dal Consigliere dott. Carlo De Chiara;

udito per la ricorrente l’Avv. Antonio PITITTO, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto dalla SIGIMA s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Modena il 14 maggio 2013 dopo che l’istanza della GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. era stata notificata, con il decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale, al legale rappresentante della società debitrice ai sensi dell’art. 143 c.p.c., attesa la sua irreperibilità nel comune di Rho, sua ultima residenza conosciuta, presso la cui casa comunale il 28 febbraio 2013 era stato effettuato il deposito dell’atto da notificare.

A tal riguardo la Corte ha disatteso l’eccezione della reclamante, secondo cui il legale rappresentante della società, sig. A.D., all’epoca della notifica non era affatto irreperibile, risultando invece residente in (OMISSIS), come da certificato rilasciato da quel Comune, in base al quale il sig. A. era stato cancellato per irreperibilità dall’anagrafe di (OMISSIS) il 16 marzo 2010 ed era poi ricomparso nel comune di (OMISSIS) dal 21 settembre 2010. Infatti – ha osservato – lo spostamento del sig. A. da (OMISSIS) era avvenuto “per ignota destinazione”, non sussistendo alcuna connessione nota tra detto luogo e il diverso comune ((OMISSIS)) in cui egli è risultato essersi trasferito senza fornire alcun dato che potesse consentire la sua utile ricerca.

2. La (OMISSIS) S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui nessuna delle parti intimate ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, strettamente connessi e perciò illustrati congiuntamente dalla stessa ricorrente, si denuncia violazione dell’art. 143 c.p.c., e art. 2697 c.c., e vizio di motivazione.

Si lamenta che la Corte d’appello non abbia censurato la violazione dell’onere incombente sul notificante di ricercare diligentemente il destinatario della notificazione, prima di procedere con lo speciale rito previsto per gli irreperibili. Si osserva, in particolare, che mentre il sig. A. aveva fatto tutto quanto impostogli dalla legge, dichiarando la sua ricomparsa al comune di (OMISSIS), la società istante non aveva invece svolto tutte le ricerche suggerite dalla ordinaria diligenza, avendo, una volta appreso della cancellazione dell’ A. per irreperibilità, omesso di esaminare, presso il Comune di Rho, la comunicazione del modello “APRO” da parte del comune di ricomparsa, prevista dalle istruzioni ISTAT, nonchè omesso di svolgere ulteriori accertamenti presso altri enti o uffici pubblici, quali l’ufficio elettorale, il PRA, la Prefettura.

1.1. Tali motivi sono inammissibili per genericità, omettendosi nel ricorso di specificare se e cosa esattamente sarebbe risultato dalle indicate indagini, ove effettuate, presso il Comune di (OMISSIS) e gli altri uffici ed enti menzionati (se, cioè, presso di essi effettivamente esistesse traccia della nuova residenza dell’ A.) e se di tali risultanze la ricorrente avesse prodotto idonea documentazione nel giudizio di merito. In mancanza di tali specificazioni, la complessiva censura ha carattere puramente teorico ed è priva di decisività.

E’ pacifico, invero, che il sig. A. si era reso irreperibile presso la sua residenza anagrafica in (OMISSIS), tanto da essere cancellato dai registri anagrafici di quel Comune; pertanto la società creditrice si era trovata nell’impossibilità di risalire, consultando quei registri, alla sua nuova residenza nel comune di (OMISSIS), dato che l’art. 7, comma 2, del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevede che in caso di ricomparsa di una persona cancellata per irreperibilità deve provvedersi a nuova iscrizione anagrafica: il che determina, in caso di ricomparsa in un comune diverso da quello di cancellazione, una soluzione di continuità nelle iscrizioni (a differenza di quanto avviene in caso di trasferimento della residenza, che si esegue con la doppia annotazione nei registri del comune di arrivo e del comune di partenza, ai sensi degli artt. 13 e 18, D.P.R. cit.), che preclude, di regola, la possibilità di risalire al comune di ricomparsa dell’irreperibile; con la conseguenza che chi sostenga esservi invece stata, nonostante ciò, la possibilità di risalire alla residenza di ricomparsa grazie alle risultanze di un determinato ufficio o registro, ha l’onere di dimostrare tale assunto.

2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si sottolinea il carattere essenziale e imprescindibile della notificazione dell’istanza di fallimento, sono inammissibili non avendo attinenza con la ratio della decisione impugnata, che non ha affatto negato tale essenzialità, bensì ritenuto valida la notificazione come eseguita.

3. L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso.

In mancanza di attività difensiva delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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