Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8907 del 11/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8907 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 6500-2007 proposto da:
OMARINI

CARLA

elettivamente

MRNCRL34L56L719F,

domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3 A, presso lo
studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANICHINI GIOVANNI, TERLIZZI RITA ANTONIA;
– ricorrente 2013
494

contro

BONIFACIO VINCENZO BNFVCN33Al2H4560, SPADA ANNA MARIA
SPDNMR39R63D548C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 11/04/2013

MANFREDINI ORNELLA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PINNELLINI CLAUDIO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 47/2006 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 18/01/2006;

udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato TERLIZZI Rita Antonia, difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti
depositati;
udito l’Avvocato Ornella MANFREDINI, difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.10.88 Carla Omarini
in Cervato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di

cio per sentirli condannare al rilascio di un fabbricato e
di alcuni terreni, siti in Sesto Fiorentino, acquistati con
atto di permuta per Notar Iantaffi del 21.10.1968. Assumeva che i convenuti occupavano tali beni a titolo
di comodato o, comunque, senza titolo.
Si costituivano in giudizio i coniugi Spada- Bonifacio ed,
in via riconvenzionale, chiedevano di essere riconosciuti
proprietari sia del fabbricato della porzione di resede
attigua / per averli acquistati con atto per Notar Gragnani
del 20.10.1966 e sia del terreno al fg. 49 part. 87 a seguito di atto di acquisto o, comunque, per intervenuta
usucapione sin dal 1964.
Assunta la prova testimoniale ed espletata C.T.U., con
sentenza 12- 16.5.2003, il Tribunale condannava Bonifacio Vincenzo e Spada Anna Maria a rilasciare, in favore
dell’attrice, i beni immobili oggetto dell’atto del
21.10.1968; rigettava la domanda riconvenzionale e condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza Anna Maria Spada e Vincenzo
Bonifacio proponevano appello cui resisteva la Omarini.
Con sentenza depositata il 18.1.2006 la Corte d’Appello

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Firenze, i coniugi Anna Maria Spada e Vincenzo Bonifa-

di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, dichiarava che i coniugi Spada Bonifacio avevano
acquistato per usucapione la porzione di terreno di mq.

pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava la Corte territoriale che gli Spada erano proprietari per intervenuta usucapione ventennale del terreno in questione, avendone avuto il possesso sin dal
1964, come confermato dalla teste Vitali; non era stato,
peraltro, provato l’asserito comodato che, a dire della
Omarini,era stato concluso con gli appellanti nel 1968,
all’atto dell’acquisto del terreno stesso.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Carla
Omarini formulando due motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso Spada Anna Maria e Bonifacio Vincenzo.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140-11411144-1158 -2697 c.c.; la Corte fiorentina aveva omesso
di considerare che la Omarini aveva acquistato il terreno oggetto di causa con atto di vendita 21.10.1968, stipulato con Ottavio Scatolini che risultava essere proprietario del terreno stesso sin dal 1962; tanto comportava che l’onere probatorio a carico dell’attrice in riven-

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4.280, in Sesto Fiorentino e condannava la Omarini al

dicazione era attenuato e si riduceva alla prova di un
valido titolo di acquisto e dell’appartenenza dl bene ai
danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenu-

quindi, che la Omarini aveva conseguito il possesso del
terreno il 21.10.68, provvedendo al pagamento delle relative tasse e che, con atto di citazione notificato il
12.10.1988, aveva promosso il giudizio per ottenere dai
convenuti la restituzione del terreno stesso, doveva escludersi che fosse maturato,in favore dei convenuti, il
termine ventennale di usucapione;
2)omessa o insufficiente o contraddittoria e/o illogica
motivazione; la Corte di merito non aveva tenuto conto
che solo successivamente al 21.10.68, data in cui la ()marini era stata immessa nel possesso dei beni dal suo
dante causa, interrompendo il possesso esercitato in precedenza dai coniugi Spada- Bonifacio,sarebbe potuto iniziare, nei confronti di questi ultimi, il decorso di un
nuovo termine di usucapione, rimasto comunque interrotto dalla notifica dell’atto di citazione in data 12.10.1988.
Il ricorso è infondato.
Le due censure vanno esaminate congiuntamente stante
la loro evidente connessione.
La sentenza impugnata ha accertato, sulla base delle
testimonianze acquisite, la cui valutazione è esente da

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to assumeva di aver iniziato a possedere; considerato,

vizi logici e giuridici, che i coniugi Spada Bonifacio avevano iniziato a possedere il terreno in questione a
decorrere dal 1964 e che l’appellata non aveva fornito

venuto nel 1968, all’atto del suo acquisto del terreno
stesso; Aea Corte di merito ha, inoltre, precisato che
l’unico atto interruttivo posto in essere dalla Omarini
era costituito dall’atto introduttivo del giudizio, notificato ai convenuti-appellanti il 12.10.1988, allorché era
maturato, in favore di questi ultimi, il termine ventennale dell’usucapione. Orbene, i motivi di ricorso non colgono tale “ratio decidendi”, laddove la ricorrente pretende di ravvisare il primo atto interruttivo
dell’usucapione dalla sua immissione in possesso, a seguito della stipula dell’atto pubblico di permuta del
21.10.1968. Questa Corte ha / al riguardo, affermato il
principio secondo cui, ai fini dell’interruzione de€
‘l’usucapione, occorre fare riferimento ad atti che comportino ) per il possessore la perdita materiale del potere
di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad
ottenere ” ope iudicis” la privazione del possesso nei
confronti del possessore. Il rinvio dell’art. 1165 c.c.
all’art. 2943 c.c., determina,infatti, la tassatività degli
atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non
è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti di-

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alcuna prova dell’asserito comodato che sarebbe inter-

versi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge( Cass. n.
16234/2011; n. 13625/2009; n.9845/2003).
Detto contratto di permuta non è, perciò, opponibile ai t

il trasferimento del possesso del terreno alla Omarini
comportasse l’interruzione di quello già esercitato da
controparte, tenuto conto della prova testimoniale posta
a fondamento della decisione impugnata e che il giudice
di appello, avuto riguardo alla accertata relazione di
fatto degli appellanti col terreno in contestazione(coltivazione e chiusura con cancello), ha ritenuto non
superabile dalla circostanza che la Omarini avesse pagato
i tributi relativi all’immobile,trattandosi di atto non inequivoco, inidoneo ad interrompere il possesso “ad usucapionem”.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
2.700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2013
Il Consigli9re est.

terzi (coniugi Spada-Bonifacio), al fine di provare che

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