Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8907 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8907 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Roma, con ordinanza n. R.G. 13098/2013 del 3.8.2014, depositata il
6.8.2014, nel procedimento n. R.G. 20529-2014 pendente fra:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;
FLEET SUPPORT SRL;
e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore in persona del
Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto di ufficio del
Giudice di Pace di Roma ed emettere i provvedimenti conseguenti per
legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

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Data pubblicazione: 05/05/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente regolamento è inammissibile, per ragioni diverse da quelle ritenute
dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte (con le quali ha richiamato la
giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sentenza con la quale il giudice,
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza del giudice
che lo ha emesso non comporta la declaratoria della sua incompetenza
funzionale e consente la trasmigrazione al giudice ad quem, non della causa di
opposizione, ma di una causa che si svolge secondo il rito ordinario: cfr. Cass.
n. 15694/06; n. 16744/09; nonché la giurisprudenza per la quale, essendo la
causa trasmigrata in caso di incompetenza dichiarata per ragioni di territorio, il
giudice ad quem non può, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., richiedere
d’ufficio il regolamento di competenza: cfr., oltre a Cass. n. 16744/09 cit.,
anche Cass. n. 25892/13).
Sebbene gli orientamenti giurisprudenziali appena richiamati vadano
confermati, nel caso di specie va rilevata una ragione di inammissibilità a
carattere pregiudiziale.
Va fatta applicazione del principio di diritto, espresso da questa Corte, per il
quale quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro
giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto
competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare
il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase
di trattazione non si sia consumata davanti a lui con conseguente preclusione
della questione di competenza (così Cass. n. 10845/11).
Nel caso di specie, lo sviluppo processuale ha comportato la trattazione della
causa da parte del giudice di pace (a seguito della pronuncia di ordinanza di

!Zie. 2014 n. 20529 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-2-

PREMESSO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Roma ha richiesto d’ufficio il regolamento di
competenza con ordinanza, con cui, essendo stata riassunta dinanzi al suo
ufficio la causa relativa ad un’opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalla
Fleet s.r.l. nei confronti della Vittoria Assicurazioni s.p.a., riguardo alla quale il
Giudice di Pace di Milano si era dichiarato incompetente, ha ritenuto di essere,
a sua volta, incompetente.
Nell’ordinanza con la quale è elevato il conflitto si sostiene che il Giudice
di Pace di Milano si sarebbe dovuto pronunciare sulla sorte del decreto
ingiuntivo, essendo l’unico funzionalmente competente ai sensi dell’art. 645
cod. proc. civ., dichiarando con sentenza l’incompetenza per territorio del
giudice che ha emesso il decreto e la nullità di questo e regolando le spese di
lite.
Le parti, alle quali l’ordinanza risulta comunicata, non hanno
svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha
chiesto che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio sia dichiarata
inammissibile.

é

fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni), con la precisazione
delle conclusioni di merito e riserva di decisione.

Va perciò dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza
d’ufficio avanzata dal Giudice di Pace di Roma.
Roma, 16 aprile 2015

Il Giudice di Pace di Roma ha quindi elevato il conflitto di competenza dopo
che la causa, riassunta a seguito della declinatoria di incompetenza da parte del
Giudice di Pace di Milano, era stata interamente trattata davanti a lui, sicché il
potere di elevare conflitto non era più esercitabile, alla stregua del principio di
diritto di cui sopra (che opera con riferimento all’udienza dell’art. 183 cod.
proc. civ., considerata come termine preclusivo per l’esercizio del potere di
elevare conflitto: cfr. Cass. ord. n. 15951/11 e ord. n. 16888/13).

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