Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8906 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 06/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21124/2014 proposto da:

O.C., in proprio e nella qualità di socio

accomandatario di (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 41, presso l’avvocato Sepiacci

Fabrizio Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Bonsignore

Raffaele, Tramuta Antonino, giusta procura in calce al ricorso e

procura speciale via pec;

– ricorrente –

contro

B.S., Curatela del Fallimento di (OMISSIS) S.a.s.

(OMISSIS), S.i.l.a. S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1267/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Raffaele Bonsignore, con procura

+ delega, che si riporta (deposita copia procura via pec + n. 1

cartolina verde);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Su istanza della creditrice S.I.L.A. SpA, il Tribunale di Sciacca, in data 4 marzo 2013, ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) sas (OMISSIS), ma non anche quello del socio accomandatario, a cui si è provveduto successivamente in via di estensione su richiesta del curatore fallimentare.

2. Investita del reclamo della signora O.C. – la quale, per quello che qui ancora rileva, ha eccepito la mancata notificazione del ricorso di fallimento della società (e del pedissequo decreto) ad essa socia accomandataria, in violazione della L. Fall., art. 147, comma 3, e art. 15 – la Corte d’appello di Palermo l’ha dichiarato inammissibile ed ha regolato le spese.

2.1. La Corte territoriale ha affermato che, nel caso in esame, era stato richiesto il fallimento della sola società, il cui capitale sociale ed il cui complesso aziendale erano stati sottoposti a sequestro preventivo fin dal 2011, e perciò l’istanza ed il decreto erano stati notificati all’Amministratore giudiziario, nominato dal giudice penale; ha però anche rappresentato, ad abundantiam, che la socia accomandataria, O., era stata presente al giudizio fin dall’udienza del 10 luglio 2012 ed a quelle successivamente tenute, assieme al proprio difensore, avendo dichiarato di aver ricevuto copia del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione da parte dell’Amministratore giudiziario.

2.2. Secondo la Corte territoriale, ai fini della tempestività del reclamo esaminato, la stessa O. andava qualificata come “interessata” e perciò Ella – che non aveva ricevuto la notifica della sentenza di fallimento – avrebbe dovuto depositare il reclamo entro trenta giorni dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese, avvenuta il 2 maggio 2013.

2.3. Pertanto, alla medesima non poteva applicarsi il termine lungo di sei mesi decorrente dalla predetta data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, anzichè da quella di deposito della sentenza in cancelleria.

3. Contro tale decisione la signora O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il primo articolato su tre profili di doglianza, illustrati con memoria.

4. La curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 15, 17, 18 e 147, artt. 2266 e 2318 c.c., artt. 75 e 327 c.p.c., art. 24 Cost.), la ricorrente si duole al contempo dell’omessa notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto per la comparizione davanti al Tribunale e della omessa notifica della sentenza di fallimento di (OMISSIS) sas con la conseguente mancata decorrenza del termine di trenta giorni per proporre reclamo.

1.1. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare l’appello tardivo ed inammissibile, atteso che solo la notifica della sentenza di fallimento sarebbe idonea a far decorrere il termine breve, mentre nella specie – in suo difetto – decorrerebbe il termine lungo, di cui all’art. 327, comma 2, per l’omessa notifica del ricorso di fallimento (e del decreto pedissequo), con la conseguente tempestività del reclamo proposto nel termine di sei mesi “esatti” dall’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

2. Con il secondo motivo (Error in procedendo in ordine alla verifica della legittimazione processuale, Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., L. Fall., art. 15, comma 3, e art. 147, artt. 2266 e 2318 c.c., L. n. 575 del 1965, art. 2- septies, art. 24 Cost.), la ricorrente si duole della nullità della sentenza resa dal Tribunale di Sciacca, dell’omessa notifica del ricorso alla legale rappresentante di (OMISSIS) sas, della mancanza della preventiva e necessaria autorizzazione scritta a stare in giudizio data all’Amministratore giudiziario e della dichiarazione di fallimento in assenza di entrambi.

2.1. La socia accomandataria sarebbe stata privata sia del diritto, assoluto, a ricevere la notifica del ricorso sia del diritto di partecipare attivamente e difendersi nella fase prefallimentare svoltasi avanti al Tribunale di Sciacca, rispetto ai quali fatti la Corte territoriale non avrebbe esaminato nè la questione del soggetto passivamente legittimato alla notifica e alla rappresentanza in giudizio della società, onde la dichiarazione di fallimento sarebbe avvenuta in difetto di tale chiarimento, con i conseguenti riflessi sulla legittimazione ad impugnare la detta decisione.

3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 15 e 147), la ricorrente lamenta l’inidoneità della propria comparizione davanti al tribunale a sanare l’omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto.

3.1. La comparizione spontanea della signora O. davanti al Tribunale (all’udienza del 10 luglio 2012) e la consegna della copia del ricorso e decreto da parte dell’amministratore giudiziario, nell’ambiguità dell’individuazione del soggetto legittimato a rappresentare la società debitrice, non poteva integrare il diritto di difesa della società fallenda, atteso che l’accomandataria non era ritenuta titolare del diritto di partecipare alle udienze, nonostante rivestisse la qualità per farlo. Perciò la società sarebbe fallita in assenza del legale rappresentante.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 112), la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’inesistenza dei requisiti di illiquidità e sulle ragioni dell’insolvenza di (OMISSIS) sas.

4.1. Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto indagare, anzitutto, su quali fossero le ragioni dell’insolvenza o se si fosse trattato solo di una condizione di illiquidità.

5. I primi tre motivi di ricorso, sottopongono a questa Corte, in modo alquanto confuso, due questioni nettamente distinte, che sono poste intrecciandone sia l’esposizione che le argomentazioni a loro sostegno: a) una prima censura, riguarda l’omessa notifica del ricorso (e del decreto di convocazione della società debitrice davanti al Tribunale fallimentare, per l’eventuale sua dichiarazione di fallimento); b) una seconda doglianza, attiene alla mancata notificazione, ad essa socia accomandataria, della sentenza di fallimento ai fini della tempestività del reclamo.

5.1. Ma la prima delle due lamentele è inammissibile, considerato che la Corte territoriale ha espressamente affermato che l’odierna ricorrente e socia accomandataria, la signora O., era stata presente nel corso della fase prefallimentare fin dall’udienza del 10 luglio 2012 ed a quelle successivamente tenutesi, assieme al proprio difensore, avendo dichiarato di aver ricevuto copia del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione da parte dell’Amministratore giudiziario della società oggetto di sequestro preventivo.

5.2. Tale circostanza è riscontrabile anche dall’esame dei verbali della fase prefallimentare dai quali risulta che la ricorrente ha chiesto ed ottenuto il rinvio della discussione, presumibilmente per predisporre le proprie difese, unitamente al proprio difensore tecnico.

5.3. Perciò la censura proposta non ha pregio, rimanendo assorbito ogni ulteriore profilo riguardante la mancata corretta notificazione dell’istanza di fallimento, che – nel corso delle udienze tenute – è stata certamente esaminata dalla socia e in relazione alla quale le è stata data la possibilità di controdedurre e difendersi, anche per mezzo del proprio difensore.

5.4. Peraltro, la consegna dell’istanza di fallimento da parte dell’Amministratore giudiziario (circostanza non contestata da parte della ricorrente), senza che la socia abbia nulla eccepito in sede di comparizione nella fase prefallimentare, ha sicuramente sanato ogni profilo di nullità della irregolare notificazione, conformemente al principio che questa Corte ha già affermato con riferimento alla irregolare notificazione dell’istanza di fallimento, a mezzo della polizia giudiziaria (“La notificazione tramite polizia giudiziaria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicchè il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonchè, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito ovvero sia comparso senza nulla eccepire innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17444 del 2016).

6. La seconda doglianza, riguardante la mancata notificazione, ad essa socia accomandataria, della sentenza di fallimento ai fini della tempestività del reclamo è, del pari, inammissibile, avendo la Corte territoriale affermato che, ai fini della tempestività del reclamo esaminato, la stessa O. andava qualificata come “interessata” e perciò Ella avrebbe dovuto depositare il reclamo entro trenta giorni dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese, avvenuta il 2 maggio 2013. Sicchè, non poteva applicarsi il termine lungo di sei mesi, decorrente dalla predetta data (di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese), anzichè da quella di deposito della sentenza in cancelleria.

6.1. Il ricorso della socia, non censura adeguatamente tale ratio decidendi, che ha considerato come debitrice, destinataria della notificazione della sentenza che ne ha dichiarato il fallimento, solo la società e non certo la socia (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12654 del 2014, ed altre conff.), considerata come una “interessata” che, in quanto tale, avrebbe dovuto depositare il reclamo entro trenta giorni dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese, avvenuta il 2 maggio 2013.

6.2. Peraltro, l’affermazione secondo cui ad essa reclamante si applicava il termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, con dies a quo computabile dalla data di annotazione nel RI della dichiarazione di fallimento (avvenuta, come si è detto, senza contestazione, il 2 maggio 2013), fa conseguire che il deposito del reclamo, compiuto dalla odierna ricorrente solo in data 4 novembre 2013, si palesi come ulteriormente tardivo perchè effettuato oltre il 2 novembre 2013, cadente in giorno feriale (seppure di sabato: cfr.: Cass. sez. 6-1, Ord. n. 11661 del 2016).

7. Il quarto motivo, con il quale si assume l’inesistenza dello stato d’insolvenza della società dichiarata fallita, non è nè autosufficiente (non dicendosi “come, dove e quando” siano state poste quelle questioni) nè allega censure specifiche e decisive (ossia capaci di portare ad una diversa valutazione da parte dei giudici di merito: va, quindi, dichiarato inammissibile.

8.In conclusione, il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto senza che sia necessario provvedere sulle spese di lite, non avendo la curatela svolto attività difensiva e dovendosi solo affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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