Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8906 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8906 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Perugia, con ordinanza n. R.G. 8936/2011 del 15.5.2014, depositata il
29.5.2014, nel procedimento n. R.G. 20362-2014 pendente fra:
MASSETTI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. ROSSI
SERGIO, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione;

ricorrente

MOSCATELLI FABIO;
e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore in persona del
Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto di affermare la
competenza del Giudice di Pace di Città di Castello, in ordine alla
causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed emetta i provvedimenti
conseguenti per legge;

Data pubblicazione: 05/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

di Castello, aveva rimesso sia l’opposizione ad un decreto ingiuntivo
emesso dal giudice di pace che la domanda riconvenzionale eccedente i
limiti della sua competenza, ha richiesto di ufficio il regolamento di
competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., affinché questa Corte
dichiari la competenza del giudice di pace di Città di Castello a
decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore
dell’impresa Moscatelli Fabio contro il Condominio Piazza XXV
Aprile, una volta disposta la separazione della domanda
riconvenzionale proposta dalla condomina Marina Massetti per il
risarcimento di danni verificatisi sia nel proprio appartamento che in
una parte condominiale, oltre che per il pagamento della penale per il
ritardo nella consegna dei lavori appaltati. In particolare, il Tribunale
osserva che, in caso di proposizione di causa riconvenzionale che
eccede i limiti della sua competenza, il giudice di pace, dinanzi al quale
è opposto il decreto ingiuntivo emesso dal suo ufficio, è tenuto a
rimettere al giudice dotato di competenza per valore più elevata solo la
controversia relativa alla domanda riconvenzionale, in quanto sulla
causa di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza assume
carattere funzionale e inderogabile.
2. — Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi
dell’art. 380-ter cod. proc. civ., con le quali ha qualificato fondata la
richiesta, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
per la quale in tema di procedimento di opposizione a decreto
Ric. 2014 n. 20362 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-2-

Fatto e in diritto
1. — Il Tribunale di Perugia, davanti al quale il giudice di pace di Città

ingiuntivo emesso dal giudice di pace, poiché la competenza per
l’opposizione, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio
giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha
carattere funzionale e inderogabile
— stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di

riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del
giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo
quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale.
3. — Ritiene il Collegio che, allo stato, possa essere confermato il
richiamato orientamento (ribadito di recente, tra le molte richiamate
anche dal pubblico ministero, anche da Cass. ord. n. 3870/14, con la
quale si è peraltro evidenziata «l’inopportunità di un
approfondimento in questa sede camerale della questione della
persistenza della natura funzionale e inderogabile della competenza del
giudice dell’opposizione (per limitarsi alle pronunce rese a sezioni
unite: Cass. Sez. Un., 8 ottobre 1992, nn. 10984 e 10985; Cass. Sez.
Un. 8 marzo 1996, n. 1835; Cass. Sez. Un., ord. 1 ottobre 2007, n.
20596)>>, basata sul presupposto della natura impugnatoria del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, in sé, risulta in gran
parte superato) e vada perciò ribadito che nel caso in cui sia proposta
dall’opponente a decreto ingiuntivo domanda riconvenzionale
eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi
è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa
all’opposizione e rimettendo soltanto l’altra al tribunale.
In applicazione di tale principio, risolvendo il conflitto di competenza
proposto dal Tribunale di Perugia, va qui affermata la competenza del
giudice di pace di Città di Castello quanto alla sola domanda di
opposizione al decreto ingiuntivo, non correttamente rimessa al
Ric. 2014 n. 20362 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-3-

impugnazione — nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda

tribunale unitamente alla domanda riconvenzionale eccedente il limite
di competenza del giudice di pace.

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Città di Castello
a decidere sulla domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo

favore dell’impresa Moscatelli Fabio, con sede legale in Umbertide, via
Civitella Ranieri, ferma la competenza del Tribunale di Perugia sulle
domande proposte dalla condomina Marina Massetti, eccedenti la
competenza del giudice di pace nella causa iscritta al n. r.g. 8936/11 del
Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 16 aprile 2015.

pronunziato nei confronti del Condominio Piazza )0(V Aprile ed a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA