Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8905 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2068/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 196/4/12 della Commissione tributaria

regionale della Calabria, depositata il 5 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Consigliere Rossi Raffaele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. All’esito di una verifica contabile relativa all’anno d’imposta 1998 condotta nei confronti della ditta individuale V.G., l’Agenzia delle Entrate rilevava l’indebita deduzione di costi e l’illegittima detrazione a fini IVA riferite ad operazioni inesistenti; in rettifica di quanto dichiarato, pertanto, rideterminava in aumento il reddito imponibile ai fini IRPEF, il valore della produzione a fini IRAP nonchè l’IVA indebitamente detratte e recuperava a tassazione le imposte non versate, maggiorate di sanzioni ed interessi.

2. L’impugnativa del relativo avviso di accertamento spiegata dal contribuente veniva accolta in ambedue i gradi di merito.

Per quanto qui d’interesse, la sentenza di appello (resa dalla Commissione tributaria regionale della Calabria il 5 dicembre 2012, n. 196/4/12), premesso che ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, “se in un atto dell’Amministrazione Tributaria si fa riferimento ad un altro atto, questo deve necessariamente essere allegato all’atto che lo richiama” riteneva dirimente che “nel caso” l’Ufficio avesse “semplicemente richiamato nell’accertamento impugnato quanto affermato dalla Guardia di Finanza nel PVC, omettendo di allegare detto verbale”.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo; alcuna attività processuale svolge la società intimata, sebbene ritualmente evocata in lite.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo l’assunto del ricorrente, in forza di dette norme, aventi lo scopo di assicurare la conoscenza delle ragioni dell’accertamento fiscale, la motivazione dell’avviso di accertamento può essere integrata dal richiamo al contenuto di altro atto, la cui allegazione (o riproduzione nel corpo dell’avviso) è necessaria soltanto qualora non conosciuto dal contribuente; nella specie, invece, era circostanza pacifica l’avvenuta previa notificazione al contribuente del processo verbale di constatazione cui l’avviso faceva relatio, riportandone peraltro, in sintesi, le ragioni fondanti il recupero impositivo.

5. Il motivo è fondato e va accolto.

Giova, al riguardo, rammentare gli oramai consolidati indirizzi ermeneutici espressi sul tema dal giudice della nomofilachia:

– in virtù del disposto, di analogo tenore, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, cioè a dire mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (per tale dovendosi intendere l’insieme delle parti dell’atto o del documento necessari e sufficienti ad esplicitare le ragioni della pretesa impositiva e il soggetto destinatario di essa) o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. 11/03/2020, n. 6871; Cass. 13/02/2019, n. 4176; 6871/2020; Cass. 23/02/2018, n. 43.96; Cass. 05/12/2017, n. 29002; Cass. 25/07/2012, n. 13110; Cass. 25/03/2011, n. 6914);

– riguardate dal punto di vista teleologico, le citate disposizioni, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferiscono esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (cfr. specificamente Cass. 10/07/2020, n. 14723; Cass. 19/11/2019, n. 29968; Cass. 11/04/2017, n. 9323);

– peraltro, l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di adeguata motivazione non può essere sanato mediante l’integrazione dell’atto effettuata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (così Cass. 21/05/2018, n. 12400; Cass. 31/01/2018, n. 2382).

6. Da tali principi si è discostata la sentenza gravata.

Attribuendo sic et simpliciter valenza inficiante alla omessa allegazione del p.v.c. richiamato all’avviso di accertamento, la Corte territoriale ha infatti omesso di verificare: (a) se detto p.v.c. fosse stato in precedenza notificato al contribuente; (b) se l’avviso riproducesse il contenuto essenziale del p.v.c., cioè a dire indicasse i presupposti fattuali e i rilievi contabili oggetto di constatazione (quale, fondamentalmente, la dichiarazione di costi non deducibili e di IVA a credito superiore a quella spettante, scaturente da schede carburanti irregolari e operazioni inesistenti).

L’apprezzamento di siffatti elementi (anche singolarmente ed autonomamente valutati) ben avrebbe potuto condurre, in ossequio ai principi di diritto enunciati, a considerare infondata la impugnativa giurisdizionale del contribuente.

7. A tanto provvederà la Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, accolto il ricorso e cassata della sentenza impugnata.

8. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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