Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8905 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3798/2009 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGNA DI MORENA

69/A, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARI ROSSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMATO Felice, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. V.G. 2865/07 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 28/11/07, depositato il 27/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Amato Felice, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che C.O. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio di opposizione a precetto promosso innanzi al Tribunale di Salerno il 26.03.04, definito con sentenza del 16.3.2006;

che la Corte d’appello, con decreto del 27.12.2007, ritenuto violato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale, per la parte eccedente, Euro 968,00, dichiarando compensate le spese del giudizio;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il C. O., affidato ad un motivo che denuncia erronea e falsa applicazione di legge (artt. 91 e 92 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 2) (art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando l’erronea compensazione delle spese ed è formulato il seguente quesito di diritto “Dica la Corte Suprema di Cassazione che, come nel caso in esame, nei procedimenti ex L. n. 89 del 2001, non integra, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese giudiziali del procedimento il fatto che la parte pubblica non possa provvedere, spontaneamente e direttamente, al risarcimento dei danni per l’irragionevole durata del processo, ma che lo possa fare solo a seguito dell’instaurazione dell’apposito e previsto procedimento giudizio ed all’esito di una decisione giudiziale”;

che ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

in diritto che il motivo sembra manifestamente inammissibile perchè:

a) secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di equa riparazione, in materia di spese del processo sono applicabili le norme del codice di rito civile, non la disciplina prevista per il giudizio innanzi alla Corte EDU (Cass. n. 3812 e n. 3810 del 2009), con conseguente ammissibilità della compensazione delle stesse;

b) la compensazione delle spese processuali spetta al potere discrezionale del giudice del merito, che può disporla nel caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano altri giusti motivi; la relativa motivazione è censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5 (per tutte, Cass. n. 8059 del 2007), ed il relativo vizio sussiste quando le argomentazioni del giudice del merito si palesino del tutto carenti o insufficienti, ovvero illogiche, incongruenti o contraddittorie. Il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, sussiste invece, qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici “motivi di opportunità e di equità” e le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono nè da una motivazione esplicitamente specifica nè, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. n. 16205 del 2007);

c) nella specie, il decreto ha compensato le spese del giudizio, esplicitando i giusti motivi con la considerazione che, in mancanza di contestazione da parte della Amministrazione, quest’ultima non avrebbe potuto essere condannata alla rifusione delle spese, che non avrebbe provocato, pertanto, come è chiaro, il giudice del merito ha svolto una motivazione, quindi, non ricorre l’ipotesi di violazione di legge, nei termini sopra precisati, sicchè u l’eventuale vizio del decreto avrebbe potuto essere denunciato esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non ex art. 360 c.p.c., n. 3, come è invece accaduto, senza che sia possibile una diversa interpretazione del mezzo, stante la chiara, univoca e reiterata ripetizione formulata in tal senso dall’istante, con conseguente manifesta inammissibilità del motivo e del ricorso;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 500,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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