Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8905 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. II, 14/05/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2775/2016 R.G. proposto da:

G.M., rappresentato e difeso, oltre che da se stesso,

dall’Avv. Paolo Lombardo per procura in calce al ricorso,

domiciliato presso la cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

P.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Vaira e Raoul

Rudel per procura in calce al controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma presso lo studio del secondo alla via Giorgio

Vasari n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 2055,

depositata il 18 novembre 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 20 gennaio 2020.

Letta la memoria depositata dal controricorrente.

Fatto

ATTESO

che:

Nell’ambito di una controversia di appalto con l’imprenditore edile P.E., l’avvocato G.M. impugna per cassazione la sentenza che, in sede di rinvio, ne ha respinto l’appello contro la decisione di primo grado, recante sua condanna al pagamento di un corrispettivo di Euro 1.671,85.

Il controricorso eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, poichè, essendo stata la sentenza pubblicata il 18 novembre 2014, considerato il termine lungo annuale e applicata la sospensione feriale ridotta per l’anno 2015, il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 18 dicembre 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato avviato a notifica solo il 21 dicembre 2015.

L’eccezione di tardività è infondata: il termine annuale di impugnazione si calcola ex nominatione dierum (art. 155 c.p.c., comma 2), ma i giorni di sospensione feriale si aggiungono ex numeratione (art. 155 c.p.c., comma 1) (Cass. 7 luglio 2000, n. 9068; Cass. 11 agosto 2004, n. 15530; Cass. 9 luglio 2012, n. 11491; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699).

Pertanto, muovendo dal 18 novembre 2015, che corrisponde nominativamente ad un anno dalla pubblicazione della sentenza, devono contarsi in aggiunta trentuno giorni di sospensione feriale, in base alla misura ridotta applicabile fin dall’anno solare 2015 (Cass. 11 maggio 2017, n. 11758; Cass. 6 settembre 2017, n. 20866; Cass. 19 settembre 2017, n. 21674); allora, il termine sarebbe scaduto il 19 dicembre 2015, ma, essendo questo un sabato, vi è stata proroga di diritto al 21 dicembre 2015 (art. 155 c.p.c., comma 5).

Il ricorso si articola in dodici motivi, tutti, eccetto l’ultimo, speculari ai motivi d’appello, respinti dal giudice di rinvio.

I primi otto motivi di ricorso denunciano omesso esame di fatto decisivo, circa la reale identità dell’esecutore dei lavori (primo motivo), l’esecuzione parziale e l’abbandono dei lavori (secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo), i difetti della consulenza tecnica d’ufficio (quarto).

I primi otto motivi sono inammissibili, poichè si risolvono in censure di omessa valutazione di documenti, testimonianze e deduzioni, mentre l’omesso esame denunciabile per cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda unicamente il fatto storico decisivo, non gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), nè le deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305).

– Il nono motivo di ricorso denuncia ultrapetizione, per aver il giudice di rinvio confermato la liquidazione officiosa di interessi a un saggio ultralegale.

– Il nono motivo è infondato, poichè, come pure chiarisce la sentenza oggi impugnata, non si è trattato della liquidazione di interessi a saggio ultralegale, bensì del riconoscimento di un maggior danno in obbligazione pecuniaria, a fronte di una specifica domanda di rivalutazione monetaria.

Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice di rinvio confermato l’aggravio sul committente di metà delle spese di primo grado e tre quarti delle spese di CTU. Il decimo motivo è inammissibile, poichè il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui esse non possono gravare la parte totalmente vittoriosa, sicchè esula da tale sindacato la valutazione dell’opportunità di compensare le spese, in tutto o in parte, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502).

L’undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 64,194 c.p.c., per aver il giudice di rinvio confermato la liquidazione delle spese anche per un supplemento peritale reso necessario dagli errori dello stesso ausiliario.

L’undicesimo motivo è inammissibile, poichè la liquidazione del compenso all’ausiliario prescinde dalle questioni di necessità, utilità e validità della consulenza tecnica d’ufficio, questioni di stretta attinenza al merito della causa (Cass. 30 marzo 2006, n. 7499; Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024).

Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 99,327 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, art. 5, per essere state liquidate a carico del G. le spese del giudizio di rinvio in misura eccedente il massimo di parametro.

Il dodicesimo motivo è infondato, poichè, come informa il controricorso, il P., attore in riassunzione nel giudizio di rinvio, ha ad esso attribuito un valore indeterminabile, e non artificiosamente, considerate le più varie questioni sollevate dall’appello del G., sicchè, anche prendendo a riferimento un’indeterminabilità a complessità bassa, l’importo liquidato dal giudice di rinvio (Euro 6.615,00) risulta largamente inferiore al massimo di parametro.

Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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