Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8904 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. II, 14/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20245/2019 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI

n. 3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPACCHETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositate il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.I., cittadino (OMISSIS) proveniente dalla regione del Punjab, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di aver lasciato il Pakistan a causa delle minacce ricevute per aver testimoniato contro alcune persone vicine al suo capo-villaggio nell’ambito di un processo per l’omicidio di un giovane appartenente alla stessa comunità.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.I. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè il Tribunale non avrebbe operato un completo riesame della domanda di protezione facendo riferimento alla condizione effettiva esistente in Pakistan.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione internazionale (recte, dello status di rifugiato), perchè il giudica di merito avrebbe erroneamente ritenuto incoerente il suo racconto, nonostante lo stesso fosse stato confermato da certificati medici.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria perchè il giudice anconetano avrebbe erroneamente ritenuto insussistente in Pakistan la condizione di conflitto e violenza generalizzata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Ad avviso del richiedente la situazione di grave insicurezza esistente nel Paese di provenienza, l’incapacità del governo a mantenere l’ordine pubblico e le minacce direttamente ricevute costituivano motivo sufficiente per la concessione della tutela sussidiaria.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria perchè il Tribunale marchigiano avrebbe dovuto apprezzare il contesto del Pakistan, l’esistenza di gruppi terroristici di matrice islamica e l’assenza di riferimenti familiari in patria, a seguito della morte dei genitori del richiedente, come elementi idonei ai fini della concessione della forma di tutela prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

I motivi, che sono suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.

In nessun punto del ricorso, infatti, il ricorrente dà atto di quali elementi, in concreto, sarebbero stati trascurati o mal valutati dal Tribunale, ma si limita ad una mera generica riproposizione delle doglianze formulate nei gradi di merito, senza assicurare la necessaria specificità dei motivi di censura.

In particolare, il giudice anconetano ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perchè l’ A. non aveva fornito alcun dettaglio idoneo a circostanziare la propria storia, come nomi, date e riferimenti di luogo. Il ricorrente non deduce, a contrario, di aver fornito i dettagli ritenuti mancanti dal giudice di merito, cosicchè la ratio del rigetto della prima forma di protezione non risulta sufficientemente attinta dai motivi di ricorso.

Con riferimento invece alla protezione sussidiaria, l’ A. non indica alcuna fonte alternativa rispetto a quelle indicate dal Tribunale, nè contesta la disamina sui dati degli attacchi terroristici riscontrati nella regione del Punjab, limitandosi ad una mera asserzione circa la pericolosità del Pakistan, peraltro neppure circostanziata con specifico riguardo all’area geografica di provenienza. Nè contesta l’affermazione del giudice di merito, secondo cui il richiedente non aveva dichiarato di aver svolto attività politica o di essersi prodigato per la tutela dei diritti civili in Patria: affermazione, questa, che nell’impianto motivazionale della decisione impugnata svolge un ruolo essenziale, poichè il giudice marchigiano ha ritenuto di circoscrivere il pericolo esistente in Pakistan, ed in Punjab in particolare, ai soli soggetti attivi politicamente o nella protezione dei diritti umani.

Con riguardo infine alla tutela umanitaria, che il Tribunale ha escluso non ravvisando alcun profilo di vulnerabilità in capo al richiedente, quest’ultimo non indica alcun elemento concreto che il giudice di merito avrebbe trascurato, nè fornisce alcun riscontro idoneo a superare la valutazione fatta propria dal giudice predetto.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non potendosi ravvisare nell’atto notificato dal Ministero intimato gli elementi essenziali del controricorso, e dovendo quindi lo stesso essere valutato soltanto sub specie di mera memoria di costituzione.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA