Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8904 del 06/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 06/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

N.F., domiciliato in Roma, via Muzio Clementi 9, presso

l’avv. G. Raguso, che lo rappresenta e difende, come da mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia per le erogazioni in agricoltura, domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2012 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 17 luglio 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente. avv. Raguso;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. PRATIS Pierfelice, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari si è pronunciata sulla domanda proposta da N.F. per ottenere la condanna dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura al pagamento della somma di Lire 54.747.480 a titolo di aiuti comunitari relative alle campagne agricole 1998 e 1999.

I giudici d’appello, rigettando l’impugnazione di N.F., hanno ribadito l’accoglimento della sua domanda limitatamente alla somma di Euro. 463,11, in quanto l’attore non ha provato che l’estensione dei fondi posti a riposo, cui andava commisurata erogazione, fosse superiore a quella di ha. 1,009 accertata dal consulente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Ricorre per cassazione N.F. e propone cinque motivi d’impugnazione. illustrasti anche da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 e del Regolamento CEE n. 1765/92, lamentando che erroneamente i giudici del merito lo hanno individuato quale parte cui incombeva l’onere della prova.

Sostiene che, avendo egli corredato la sua domanda amministrativa di tutta la documentazione richiesta, incombeva all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura provare fatti impeditivi alla prescritta erogazione, prova non potendo essere considerati gli accertamenti espletati senza contraddittorio. comunicatigli per di più quando la rotazione delle colture aveva già modificato la situazione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La disciplina del procedimento amministrativo di erogazione di contributi all’agricoltura indica la documentazione che l’istante deve produrre perchè la sua domanda possa essere esaminata, ma non obbliga certamente l’amministrazione all’erogazione sulla base di tale documentazione, che è soggetta a controllo. D’altro canto la violazione da parte dell’amministrazione del principio del contraddittorio rende inopponibili al privato gli accertamenti eventualmente compiuti, ma non esime certamente il privato che agisca in sede giudiziaria dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.

E’ indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che la disciplina degli oneri di documentazione nell’ambito del procedimento amministrativo non derogano al principio dell’onere della prova cui è improntato il giudizio civile, nel quale, come prescrive l’art. 2697 c.c., ciascuna parte è tenuta a provare i fatti costitutivi della propria pretesa (Cass., sez. un., 03/04/2003, n. 5167).

2. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano apoditticamente ritenuto provato un accesso in loco dell’agenzia convenuta.

I motivi sono entrambi inammissibili perchè propongono censure attinenti al giudizio di fatto, plausibilmente giustificato dalla corte d’appello. La Corte di cassazione può infatti eseguire un controllo di mera legittimità sul giudizio di fatto solo se limiti il suo controllo alla motivazione, senza estenderlo alla correttezza della decisione, che può risultare corretta, in quanto fondata su premesse vere, benchè risulti mal giustificata; o, al contrario, può risultare scorretta, in quanto fondata su premesse false, benchè plausibilmente giustificata.

3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione del principio del contraddittorio, lamentando che i giudici del merito abbiano deciso in modo difforme casi simili.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchè non precisa quali siano le difformità denunciate e quale ne sia la rilevanza nel caso in esame.

5. Con il quinto motivo infine il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per il riferimento del dispositivo ad altro giudizio relativo all’impugnazione di altra sentenza, con parti diverse.

Il motivo è infondato.

Dall’intestazione e dalla motivazione della sentenza impugnata risulta evidente a quale giudizio si riferisca il dispositivo, che, benchè in parte riferito ai nomi di altre parti e all’impugnazione di altra sentenza, reca comunque la condanna alle spese di N.F. in favore dell’ Agenzia per le erogazioni in agricoltura. E’ evidente, pertanto, che viene denunciato con il ricorso per cassazione un mero errore materiale del dispositivo, mentre secondo la giurisprudenza di questa corte “l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata” (Cass., sez. 3, 6 marzo 2006, n. 4796, Cass., sez. 1, 22 aprile 2002, n. 5850).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA