Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8904 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8904 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 14656-2014 proposto da:
CTQ SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato STEFANO CIPRIANI giustaprocura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

D’INTINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO POMA 2 SC. B-6, presso lo studio dell’avvocato
CARLO FALZETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO
SALCE giusta procura a margine della comparsa di costituzione sul
regolamento di competenza;
– resistente –

Data pubblicazione: 05/05/2015

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. UMBERTO
APICE che ha chiesto che la Corte di Cassazione in camera di
consiglio respinga il ricorso, con le conseguenze di legge;
avverso l’ordinanza n. R.G. 998/2013 del TRIBUNALE di SIENA,
depositata il 23/04/2014;

12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
Svolgimento del processo
La s.p.a. C.T.Q. ha proposto regolamento di competenza avverso
l’ordinanza del Tribunale di Siena in data 23 aprile 2014 che —
decidendo unicamente sulla competenza — ha rigettato l’appello
dell’odierna ricorrente, confermando l’ordinanza del Giudice di pace di
Poggibonsi dichiarativa della propria incompetenza per territorio in
favore del “foro del consumatore” nella causa promossa dalla società
nei confronti di Alessandro D’Intino per il pagamento del corrispettivo
del corso di formazione professionale al quale il D’Intino si era iscritto.
Alessandro D’intino ha resistito con memoria ai sensi dell’ult.
comma dell’art. 47 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.
380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico
ministero, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
E’ stata depositata memoria di replica della ricorrente.
Motivi della decisione
1. Parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt.
3 e 63 d. Lgs 206 del 08.10.2005, nonché dell’art. 38 cod. proc. civ. e
mancata applicazione degli artt. 18 e segg. cod. proc. civ. sulla
competenza territoriale con motivazione illogica o comunque
incongruente. A sostegno dell’istanza di regolamento rileva che,
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

secondo principi acquisiti nella giurisprudenza di legittimità, la
disciplina in favore del consumatore non può trovare applicazione
nell’ipotesi di contratto stipulato da persona fisica per scopi
riconducibili all’esercizio di un’attività professionale ancorchè
meramente futura; osserva, quindi, sulla base del curriculum del D’Intino

dello stesso nell’iscriversi al master organizzato da CTQ s.p.a. erano
riconducibili alla scelta di ampliare il proprio bagaglio culturale e
conoscitivo finalizzato alla propria specializzazione; e ciò o in vista di
un’attività di libero professionista nel settore, stante l’iscrizione all’albo
degli ingegneri oppure in vista di un’ulteriore avanzamento di grado e
di carriera all’interno della società DECO s.r.l. presso la quale presta
attualmente la propria attività lavorativa.
2. L’istanza di regolamento è infondata e va rigettata.
2.1. In via di principio si rileva che l’orientamento giurisprudenziale
di matrice comunitaria, cui fa riferimento parte ricorrente impone di
ritenere determinante nei contratti conclusi in vista della professione punto di cui si discute nel caso di specie — il criterio teleologico, in
ragione del quale ciò che rileva non è la situazione attuale del soggetto
che ancora non svolge un’attività professionale, ma la funzione che il
contratto gli attribuisce. In altri termini per assumere la qualifica di
professionista, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell’esercizio
dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente
che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attività
imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cassa ord. 31 luglio
2014, n. 17466).
La qualifica di consumatore di cui all’art 3 del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto
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ail

che «le ipotetiche — ma altamente probabili — ragioni sottese all’inkiale scelta»

legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato d.lgs. —
spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorché concludano un
contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata,
dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il

connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705). In tale prospettiva
questa Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi “consumatore”
la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale
(cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti
materiali od immateriali indispensabili per l’esercizio di tale attività (v.
Cass. ord. 04 novembre 2013, n. 24731; Cass. ord. 15 maggio 2013 n.
11773; Cass. ord. 14. Luglio 2011 n. 15531; Cass. ord. 18 settembre
2006 n. 20175). Ciò in quanto, ai fini dell’assunzione della veste di
consumatore, l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte
della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore
commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” (con la
conseguenza la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale
o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice

consumatore” allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di

esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività),
bensì, secondo la lettera della legge (cfr. art. 12 preleggi, comma 1
prima parte), lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente
nel momento in cui ha concluso il contratto (cfr. Cass. n. 24731 del
2013 cit. in motivazione).
2.1. Resta fermo, a meno da non volere frustrare le stesse finalità di
protezione della normativa in parola, che la funzionalizzazione del
contratto all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale,
idonea a escludere la praticabilità del foro del consumatore, non può
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contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa

essere del tutto ipotetica e marginale, con una torsione interpretativa
contraria alla lettera e allo spirito della legge (così Cass. n. 24731 del
2013 in motivazione). In altri termini la prospettiva di intraprendere
una futura attività — cui sia funzionale la stipula del contratto di
fornitura di beni e di servizi — deve emergere dalle oggettive circostanze

intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità
di realizzazione.
Orbene, nel caso di specie costituiscono dati fattuali incontestati
che il contratto avente ad oggetto un corso di formazione
professionale (Energy Master in ambiente management- territorio) venne
stipulato tra un soggetto che è sicuramente definibile come
“professionista” (la s.p.a. CTQ) e altro soggetto, persona fisica che allo
stato riveste la qualità di lavoratore dipendente (Alessandro D’Intimo),
con sottoscrizione di moduli predisposti unilateralmente dal
professionista, nonché a distanza, al di fuori dai locali commerciali.
L’unico elemento desumibile dal contratto, rappresentato dalla
natura del servizio richiesto, evidentemente funzionale alla formazione
professionale e all’acquisizione di competenze tecniche specialistiche —
seppure valutato unitamente al curriculum su cui fa leva parte ricorrente
e, segnatamente, all’iscrizione all’albo degli ingegneri da parte del
D’Intimo — non si presta ad essere considerato come elemento
presuntivo idoneo ad escludere, ai fini del giudizio delibativo sulla
competenza, che l’attore possa essere riguardato rispetto al contratto in
questione come consumatore; tant’è che la stessa ricorrente è costretta
a far ricorso a mere “ipotesi” che — come è evidenziato dalla stessa
alternatività delle opzioni — sono inidonee ad assurgere al rango di
prova presuntiva.

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del contratto ed essere concreta e attuale, non rilevando ipotetiche

2.2. Ciò posto, ritiene la Corte che la fattispecie è stata
correttamente inquadrata nell’ambito dell’art. 45 lett. d) Cod. cons.,
non essendovi elementi per ritenere che il D’Intino abbia inteso
procurarsi il servizio di cui trattasi nel quadro dell’organizzazione di
un’attività professionale da intraprendere, prendendo l’iniziativa di

un’organizzazione di tal fatta e risultando, oltre che marginale,
comunque, meramente ipotetica la strumentalità del contratto anche
rispetto ad un eventuale avanzamento di carriera del medesimo
D’Intino nell’ambito della DECO.
E ciò a tacer del fatto che — come evidenziato dal P.G. nella sua
requisitoria — quest’ultimo dato risulterebbe indifferente ai fini del
diniego della qualifica di “consumatore”. Ciò in quanto, ai sensi
dell’art. 3, lett. a) d. lgs. n. 206 del 2005 (come modificato dal D.Lgs.
23 ottobre 2007, n. 221) il consumatore è “la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta”, mentre lo stesso art. 3 alla lett. c) definisce il
professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esenkio della
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un
suo intermediario”: definizione, questa del professionista, così come
quella di consumatore, che nel nostro ordinamento, rispecchia la
distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d’opera
professionale, cui non è assimilabile il lavoratore dipendente.
In definitiva il ricorso per regolamento va rigettata e va dichiarata la
competenza del Giudice di pace di Pescara, quale giudice del foro del
consumatore, residente in Turrivalignani.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la
soccombenza.
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ricercare il servizio stesso, proprio al fine di realizzare

Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Giudice di

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di regolamento,
liquidate in € 1.600,00 (di cui € 200,00) oltre accessori come per legge e
contributo spese generali. Ai sensi dell’arti 3 co. 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13. ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del
d.p.r. n.115 del 2002.
Roma 12 marzo 2015
IL PRESIDENTE
dott. Mario F occhiaro

pace di Pescara davanti al quale rimette le parti; condanna parte

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