Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8903 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3765/2009 proposto da:

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

E.S.;

– intimato –

avverso il decreto n. 640/07 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,

depositato il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Giudice di pace di Padova, con provvedimento del 17 dicembre 2007, accoglieva l’opposizione proposta da E.S. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova, in data 20 agosto 2007, formulando “vari motivi”, tra questi quello con cui deduceva la nullità del provvedimento, in quanto emesso dal Vice prefetto aggiunto; che per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso il Prefetto di Padova, affidato ad un motivo con il quale denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 (art. 360 c.p.c., n. 3), richiamando le argomentazioni svolte da Cass. n. 9094 del 2003, per sostenere l’erroneità della pronuncia, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il decreto, in quanto sottoscritto dal Vice prefetto aggiunto, dovendo presumersi l’esistenza della delega, peraltro anche menzionata con riferimento al provvedimento del Prefetto del 7 luglio 2005; che non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è manifestamente fondato;

che infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni (Cass. n. 9094 del 2003), dovendo aggiungersi che per la firma da parte di altri funzionari o vice prefetti è ammissibile la delega (Cass. n. 7698 del 2009), sebbene vi sia l’esigenza di espressa delega per iscritto, di questa – secondo l’orientamento maggioritario (dal quale Cass. n. 24676/08 non induce a discostarsi) – deve presumersi l’esistenza, salvo prova contraria dell’opponente (sia pure in riferimento ad altro tipo di provvedimento, Cass. n. 2085 del 2005; n. 20686 del 2005);

non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito rigettando l’opposizione; nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta l’opposizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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