Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8903 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19819-2006 proposto da:

D.C.G., G.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO GIORDANO/RISPOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI TONNO CLAUDIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.U.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato POLTRONIERI MARIA LUDOVICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI STEFANO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/04/2006 r.g.n. 596/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

premesso che, con ricorso notificato il 21 giugno 2006, D.C. G. e G.F. hanno chiesto, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 6 aprile 2006 e notificata il 23 maggio successivo, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la decisione del Tribunale di Pescara, di accoglimento dell’opposizione proposta dalla AUSL di Pescara avverso il decreto ingiuntivo del locale giudice del lavoro che le aveva ingiunto di pagare ai ricorrenti la somma di Euro 28.921,58, a titolo di trattamento economico integrativo;

che le ragioni del ricorso attengono alla violazione dell’art. 83 c.p.c. e al difetto assoluto di motivazione, per avere i giudici di merito respinto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo per difetto dello ius postulandi in capo a colui che ivi era indicato come il difensore;

che, secondo i ricorrenti, tale difetto dello ius postulandi conseguirebbe, infatti, alla nullità della procura, la quale, apposta nella copia notificata del decreto ingiuntivo, era priva dell’indicazione del nome del difensore designato;

che la A.U.S.L. di Pescara resiste alle domande con un proprio rituale controricorso;

rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 10 aprile 2000 n. 4495), cui il collegio ritiene di dare continuità, la mancanza del nome del difensore nella procura “ad litem” non determina la nullità dell’atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute;

che nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto di individuare il procuratore ad litem della AUSL di Pescara nel nominativo dell’avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura apposta alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, contenente altresì l’elezione di domicilio del direttore degenerale dell’Azienda presso lo studio di tale avvocato, successivamente effettivamente costituitosi in giudizio per la Azienda, depositando tale copia notificata munita della procura;

ritenuto che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di attribuire al suddetto atto un valore sicuramente sintomatico della volontà del Direttore generale dell’Azienda di conferire il mandato ad litem all’avvocato che andava autenticando la sua sottoscrizione in calce alla procura, ancorchè questa fosse priva del nome di tale difensore, tanto più che secondo Cass. S.U. 28 novembre 2005 n. 25032, l’autenticazione del difensore “non può non integrare una attestazione inequivoca ” (ancorchè indiretta, afferma la Corte, esaminando il caso in cui questa sia espressa dalla semplice sottoscrizione dell’atto difensivo contenente la procura) “‘tanto della sussistenza e dell’effettività del mandato, quanto dell’autenticità della sottoscrizione …”.

rilevato che una tale valutazione è contestata dai ricorrenti non sul piano legico-giuridico delle relative argomentazioni di sostegno, ma unicamente col richiamo della giurisprudenza che ha applicato il principio indicato al diverso caso in cui la procura sia incorporata nell’atto (citazione, ricorso, comparsa o memoria di costituzione di costituzione etc.) sottoscritto dall’avvocato ivi qualificato come difensore, ritenendo che ciò segni il limite di applicabilità del principio medesimo;

ritenuto che, viceversa, tale principio presenta una forza espansiva tale da ricomprendere ogni ipotesi in cui dalla procura e dal contesto in cui questa è inserita non possano sorgere dubbi in ordine alla individuazione del destinatario della stessa;

che, col principio affermato non contrasta l’unico caso recente, esaminato da questa Corte, di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, in cui è stato affermato che la mancanza del nome di difensore è causa di nullità (Cass. 19 luglio 2008 n. 20061), in quanto non risulta dalla motivazione della relativa sentenza che i giudici di merito abbiano affrontato (o le parti del giudizio di cassazione abbiano sostenuto) l’argomento della possibile individuazione di tale nominativo nella firma per autentica della sottoscrizione della procura;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni svolte, il ricorso debba essere respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 spese ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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