Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8903 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8903 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di compentenza 13314-2014 proposto da:
PORFIDO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N DEI
CESARINI 13, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GENNARI,
rappresentata e difesa dall’avvocato AMEDEO BARBERIO giusta
procura a margine del ricorso per ingiunzione;
– ricorrente contro
PACIULLI MARIA PIA, PACIULLI ANNA, PACIULLI
FRANCESCA, GIACOIA AGATA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LUISI giusta mandato a margine
dell’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo;
– resistenti –

Data pubblicazione: 05/05/2015

sulle conclusioni scritt del P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso con
affermazione della competenza nella specie del giudice del rinvio;
avverso il provvedimento n. R.G. 139/2013 del TRIBUNALE di
TARANTO, depositato il 20/03/2014;

12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo n.172/2012
emesso ad istanza di Maria Porfido nei confronti di Agata Giacoia e
delle di lei figlie, Maria Pia, Francesca e Anna Paciulli, per il pagamento
della somma di 14.265,31 oltre accessori a titolo di restituzione di
quanto corrisposto dalla Porfido in sede di esecuzione della sentenza
n. 241/2008 della Corte di appello di Lecce, successivamente cassata
dalla Suprema Corte con sentenza n. 14218/2012 Cassazione, l’adito
Tribunale di Taranto, con ordinanza in data 20 marzo 2014, ritenuta la
competenza del Giudice del rinvio sulla domanda restitutoria ai sensi
dell’art. 389 cod. proc. civ., ha dichiarato la propria incompetenza in
favore della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto; ha,
quindi, dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto,
compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza
Maria Porfido.
Agata Giacoia, nonché Maria Pia, Francesca, Anna Paciulli hanno
resistito con memoria ai sensi dell’ult. comma dell’art. 47 cod. proc.
civ..
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.
380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico
Ric. 2014 n. 13314 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

ministero, il quale ha richiesto la dichiarazione della competenza del
Giudice del rinvio.
E’ stata depositata memoria di replica della ricorrente.

Motivi della decisione
1. Assume la ricorrente che l’ordinanza impugnata non ha fatto

parte ha una mera facoltà e non un obbligo di proporre le relative
domande al giudice del rinvio, potendo agire anche in via autonoma.
1.1. L’istanza di regolamento di competenza non è fondata.
Invero parte ricorrente sovrappone e confonde due questioni che si
collocano, su piani distinti: e cioè la questione della competenza a
conoscere della domanda restitutoria o di rimessione in pristino, che è
attribuita dall’art. 389 cod. proc. civ. al giudice di rinvio in caso di
cassazione con rinvio o al giudice che ha emesso la sentenza
impugnata, in caso di cassazione senza rinvio e, quindi, al giudice
(ufficio) davanti al quale rispettivamente continua ad essere giudicata o
è stata giudicata la vicenda sostanziale oggetto della lite; e quella della
connotazione del diritto alle restituzioni come diritto autonomo
rispetto al giudizio che ha occasionato le restituzioni; il che comporta
che la relativa tutela, anche se riservata alla competenza del giudice del
rinvio, non è necessariamente perseguibile in sede di rinvio, potendo
essere fatta valere anche con atto autonomo (ma sempre innanzi
all’ufficio giudiziario competente in base alla norma suindicata).
1.2. In tale prospettiva le Sezioni Unite (cfr. sentenza 10 maggio
2011, n. 10174, concernente la peculiare ipotesi di cassazione con
rinvio, configurabile in caso di sentenza cassata per difetto di
giurisdizione, con rirnessione delle parti al giudice amministrativo) —
nel ribadire che la regola di competenza enunciata dall’art. 389 cod.
proc. civ., per le domande restitutorie conseguenti alla sentenza di
Ric. 2014 n. 13314 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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d:c(

corretta applicazione dell’art. 389 cod. proc. civ., dal momento che la

cassazione con rinvio, non esclude che tali domande (che, comunque,
non sono equiparabili alle domande ex art. 2033 cod. civ., e segg.:
successivamente a Sez. unite n. 2841/1989; più recentemente v. Cass.
n. 9480 e 6942/2010, 1779 e 3758/2007), abbiano natura autonoma
rispetto a quelle di merito, con conseguente inapplicabilità della

evidenziato che non può ritenersi estranea alla scelta del legislatore del
giudice ritenuto più idoneo la considerazione di ordine pratico che, in
caso di definizione del giudizio di rinvio anteriore alla definizione del
giudizio sulla domanda restitutoria, l’esito del primo non può non
influire sul secondo (Cass. n. 21901/2008).
Così interpretata, la regola di competenza di cui all’art. 389 cod.
proc. civ. non determina alcun deficit di tutela in capo al vincitore del
giudizio di legittimità, in quanto la domanda in questione può essere
autonomamente proposta indipendentemente dalla pendenza o dalla
conclusione od estinzione del giudizio di rinvio, non essendo
necessaria la trattazione in un unico giudizio originariamente così
instaurato o successivamente riunito (Cass. ord. 29 agosto 2008, n.
21901 in motivazione; cfr. anche Cass. 9229 del 2005; 1779 del 2007;
13454 del 2011; 19153 del 201
1.3. Si impone una precisazione dal momento che nella memoria di
replica parte ricorrente richiama affermazioni contenute nella sentenza
di questa Corte n. 21901 del 2008, nelle quali si fa riferimento alla
giurisprudenza (segnatamente, Sezioni Unite n. 12190 del 2004) che ha
assegnato carattere non esclusivo alla competenza del giudice del
rinvio.
Innanzitutto occorre evidenziare che si tratta di un

obiter nel

contesto di una decisione, relativa ad una fattispecie assolutamente non
omologabile a quella all’esame (trattandosi di un’opposizione avverso
Ric. 2014 n. 13314 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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disciplina della connessione per pregiudizialità — hanno, nel contempo,

un precetto intimato sulla base di un’ordinanza di pagamento di
onorari professionali, emessa in sede di rinvio e successivamente
divenuta definitiva in esito al rigetto del ricorso per cassazione), tant’è
che la ratio decidendi espressamente prescinde dal disposto dell’art. 389
cod. proc. civ..

Corte, sulla scia della già cit. ord. n. 21901 del 2008, va orientandosi
nel senso del carattere esclusivo della competenza assegnata al giudice
del rinvio dall’art. 389 cod. proc. civ. (cfr. Cass. ord. 04 settembre
2013, n. 20327). Anche le Sezioni Unite, con la già cit. ordinanza
n.10174 del 2011 – pur non affrontando ex professo la questione del
carattere esclusivo o meno della competenza del giudice (ufficio) del
rinvio sulle domande restitutorie – hanno fatto espresso richiamo
all’ordinanza n. 21901 del 2008, nell’individuare il fondamento della
scelta legislativa.
Soprattutto è tranciante la considerazione che la giurisprudenza che
ha affermato il carattere “non cogente” della competenza del giudice di
rinvio in caso di cassazione con rinvio, ha riconosciuto alla
competenza del giudice ordinario una valenza meramente residuale,
riferendosi a casi nei quali sostanzialmente il giudizio di rinvio non era
seguito o si era estinto o si era concluso; ipotesi, queste, che non
ricorrono nel caso all’esame, dal momento che è pacifico che il
giudizio sulla vicenda sostanziale è stato regolarmente riassunto
innanzi alla Corte di appello di Lecce.
In definitiva il ricorso per regolamento va rigettato e va dichiarata la
competenza della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la
soccombenza.
Ric. 2014 n. 13314 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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Più in generale si rileva che la più recente giurisprudenza di questa

Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza della Corte di

parti; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di regolamento, liquidate in € 2.500,00 (di cui € 200,00) oltre accessori
come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell’art. 13 co. 1
quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma 12 marzo 2015

appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto davanti alla quale rimette le

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