Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8902 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. II, 14/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20390/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO GIACOMAZZI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositate il

15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di aver lasciato il Bangladesh in conseguenza della sua militanza nel partito (OMISSIS), a causa della quale era stato sottoposto al pagamento del “pizzo” da parte dei militanti dell’opposto partito dell'(OMISSIS), al governo nel Paese, i quali avevano nascosto in casa sua un’arma, poi rivenuta dalla polizia in occasione di una perquisizione domiciliare. Temendo di essere arrestato, il ricorrente era fuggito in altra città del Paese e di lì, su consiglio di un avvocato, all’estero.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto M.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, perchè il Tribunale avrebbe omesso di raffrontare la situazione personale del richiedente la protezione con il contesto esistente in Bangladesh.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32; nonchè il difetto di motivazione, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Il decreto impugnato dà conto che il ricorrente ha confermato, in sede giudiziale, i racconto fornito innanzi la Commissione territoriale, specificando altresì di non aver sporto denuncia alla polizia perchè quest’ultima non sarebbe intervenuta (cfr. pag. 3). Tuttavia il giudice di merito ritiene che “… il racconto reso dal ricorrente appare generico e poco credibile, soprattutto con riferimento alla vicenda relativa all’occultamento della pistola nella sua abitazione da parte degli oppositori politici. Egli stesso afferma, infatti, di non aver mai ricoperto incarichi all’interno del (OMISSIS), ma di aver solo partecipato a manifestazioni, ragione per cui deve escludersi la sussistenza di una persecuzione nei suoi confronti per motivi politici. Peraltro il ricorrente dichiara di temere il rientro in patria non già a causa delle persecuzioni da parte degli oppositori politici, bensì per la vicenda relativa al ritrovamento dell’arma presso la sua abitazione, vicenda in relaziona alla quale non afferma neanche l’esistenza di un mandato di cattura” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).

Il riferito passaggio motivazionale non appare corretto sotto diversi aspetti.

In primo luogo, non appare logicamente coerente escludere la sussistenza di una persecuzione politica in danno del M. per il solo fatto che costui non abbia ricoperto cariche all’interno del (OMISSIS): posto che il richiedente aveva dichiarato di aver militato in detto partito, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare non già se lo stesso avesse o meno ricoperto incarichi particolari, bensì se i militanti di quel particolare partito, in funzione della loro appartenenza politica, fossero o meno oggetto di atti persecutori da parte dei sostenitori del partito opposto dell'(OMISSIS), al governo nel Paese. Sul punto, il decreto impugnato si limita a richiamare il rapporto Amnesty International del 2016-2017 per escludere la sussistenza di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma non dà conto in alcun modo della specifica informazione tratta dalla predetta fonte e ritenuta rilevante ai fini della decisione: a tal fine, infatti, non è sufficiente la mera indicazione della fonte, ma occorre ribadire che “Il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; negli stessi termini, Cass. Sez. 1, Ordinanze n. 13450, 13451 e 13452, tutte del 17/05/2019, non massimate; nonchè Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, essa pure non massimata). Nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa, pur indicando la fonte in concreto utilizzata dal giudice di merito, non specifica il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da essa e non consente quindi alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

In secondo luogo, il Tribunale ha valutato la circostanza relativa al rinvenimento dell’arma presso l’abitazione del M. senza tener conto che costui, nelle sue dichiarazioni, aveva chiaramente collegato tale fatto alle persecuzioni subite dai sostenitori della fazione politica opposta alla sua e quindi in ultima analisi alla propria militanza politica. Ne deriva che l’affermazione secondo cui “Peraltro il ricorrente dichiara di temere il rientro in patria non già a causa delle persecuzioni da parte degli oppositori politici, bensì per la vicenda relativa al ritrovamento dell’arma presso la sua abitazione…” è intrinsecamente fuorviante, poichè separa, da un punto di vista logico, due eventi – il rinvenimento dell’arma e la militanza del richiedente – che invece nel suo racconto erano chiaramente uniti e meritavano, quindi, una valutazione unitaria. Lo stesso Tribunale, infatti, dà atto che il ricorrente aveva dedotto “… l’occultamento della pistola nella sua abitazione da parte degli oppositori politici” (cfr. pag. 3 del decreto), in tal modo dimostrando l’esistenza, ne racconto del richiedente la protezione, di un preciso nesso tra militanza politica e rinvenimento dell’arma presso la sua abitazione. Sotto questo profilo, va ravvisata l’apparenza della motivazione ogni qualvolta essa si risolva in affermazioni che non si pongono in rapporto di necessaria corrispondenza logica con la ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, o perchè ne snaturano il significato o la portata, o perchè ne trascurano o sottovalutano elementi essenziali. In tali casi, le assunzioni contenute nella motivazione si pongono in rapporto di mera apparenza rispetto alla domanda proposta e non consentono, pertanto, di ricostruire l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito, o comunque rendono impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, risultando carente il necessario presupposto di simile apprezzamento, costituito in ultima analisi dal rapporto domanda/risposta che deve necessariamente sussistere tra la prospettazione degli elementi di fatto e diritto proposta dalla parte e la decisione del giudice.

In terzo luogo, non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che in relazione alla vicenda del rinvenimento dell’arma il richiedente non abbia allegato l’esistenza a suo carico di un mandato di cattura. Da un lato, infatti, il ricorrente ha comunque dichiarato di aver consultato un avvocato ricevendo il consiglio di allontanarsi dal Paese “… perchè sarebbe stato arrestato” (cfr. pag. 4 del decreto): circostanza, questa, che il giudice di merito non ha valutato, pur avendone dato conto nella decisione impugnata. Dall’altro lato, il rischio di persecuzione per motivi politici allegato dal richiedente prescinde dall’esistenza di un mandato di cattura o di altro documento apparentemente legittimante l’adozione di provvedimenti restrittivi contro il soggetto perseguitato, poichè quel che rileva è, in ultima analisi, la sussistenza o meno della persecuzione, in qualsiasi forma – illegale ovvero apparentemente legale – con cui essa sia in concreto perpetrata.

Da quanto precede deriva che il giudizio di non credibilità del ricorrente, formulato dal Tribunale in relazione alla vicenda dell’occultamento e rinvenimento dell’arma presso la sua abitazione, si risolve in un mero postulato, che non trova alcun riscontro negli elementi acquisiti agli atti del giudizio di merito ed indicati nell’apparente motivazione del decreto impugnato.

Affetta da identico vizio di apparenza della motivazione è anche la statuizione di rigetto della protezione umanitaria, che il giudice di merito ha escluso sulla base della sola affermazione che “La vicenda personale narrata dal richiedente non vale a rappresentare alcun rischio specifico di compromissione dei diritti umani in caso di rimpatrio in Bangladesh” (cfr. pag. 5 del decreto). Anche in questo caso, in assenza di qualsiasi ulteriore specificazione, l’assunto non è idoneo a dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice e quindi a consentire la verifica della coerenza del decisum rispetto agli elementi acquisiti agli atti del giudizio.

L’accoglimento delle censure, nei sensi di cui in motivazione, comporta la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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