Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8901 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. II, 14/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19176/2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3106/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S., cittadino pakistano originario del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Forlì Cesena con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Pakistan in conseguenza di un’alluvione verificatasi nel (OMISSIS), a seguito della quale aveva contratto un prestito con lo zio, che non aveva poi potuto più restituire. Per timore di ritorsioni, era fuggito dal Paese di origine.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 28.3.2017 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e si costituiva in seconde cure il Ministero invocando il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza oggi impugnata, n. 3106/2018, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.S. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe in alcun modo considerato la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 35 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, art. 3 della Convenzione E.D.U., artt. 2, 5, 18 e 19 del T.U. sull’immigrazione, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di svolgere un apprezzamento specifico sulla sussistenza dei requisiti per a concessione della protezione umanitaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

Va premessa l’inidoneità del richiamo, operato dalla Corte di Appello, al sito “(OMISSIS)” del Ministero degli esteri, alla luce del principio secondo cui le notizie ivi contenute sono destinate all’informazione turistica e si rivolgono all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e non sono quindi idonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728). Tuttavia questo profilo della sentenza di appello non è specificamente attinto dai motivi di censura, con i quali il ricorrente non si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma soltanto della mancata concessione della tutela umanitaria.

Con riguardo a quest’ultima, la sentenza impugnata afferma che “Accertata la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante, viene a mancare quel presupposto (soggettivo) necessario per procedere all’ulteriore valutazione della situazione (oggettiva) in cui si trova il paese di provenienza del richiedente, così come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza della sesta sezione civile n. 16925/2018. Ciò vale anche per la concessione del permesso di soggiorno per morivi umanitari, dato che essa “deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto, legate alla situazione concreta e individuale del richiedente” (Cass. sez.VI-1, orà n. 16925/2018)” (cfr. pagg. 4 e 5 della decisione impugnata).

In realtà il precedente richiamato dalla Corte bolognese (Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018 Rv. 649697) non è pertinente. Esso infatti si riferisce al ricorso proposto da un cittadino del Senegal che aveva abbandonato il Paese per recarsi in Gambia ed era poi fuggito da questa seconda nazione per recarsi in Libia prima, ed in Italia poi. Avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale erano stati proposti tre motivi di ricorso, i primi due dei quali relativi alla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della condizione interna del Gambia, ed il terzo invece all’omessa considerazione, ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, anche del periodo di detenzione sofferto dal richiedente in Libia. In quel caso questa Corte aveva ritenuto di rigettare i primi due motivi, sul presupposto che la tutela internazionale (nelle sue due articolazioni dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria) si riferisce al Paese di cittadinanza del richiedente, e non invece ad uno Stato diverso; e di respingere altresì il terzo motivo, sul presupposto che “… l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai giudici di merito, costituisce, infatti, motivo sufficiente anche per negare la protezione di cui trattasi, che deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto (Cass. 27438/2016), legate alla situazione concreta e individuale del richiedente (Cass. 4455/2018, par. 7)”. E’ evidente che il riferimento alla “intrinseca inattendibilità del racconto” va contestualizzata con riferimento al caso concreto, in cui – come detto – il ricorrente aveva invocato la protezione allegando la mancata considerazione del contesto interno di un Paese diverso da quello di provenienza.

Nel caso che qui viene in rilievo, invece, l’ A. non ha lamentato la mancata considerazione del contesto interno di un Paese diverso da quello di origine, ma l’omesso esame della sua domanda di protezione umanitaria. Sotto questo profilo, il precedente richiamato dalla Corte bolognese non è pertinente.

Tuttavia la Corte di Appello ha indicato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) i tratti salienti della storia riferita dall’ A., ritenendoli – all’esito del complessivo scrutinio dei motivi di ricorso – inidonea ai fini della concessione della protezione invocata (cfr. pag. 5). Il ricorrente non contesta in modo specifico la ricostruzione della sua storia personale operata dalla Corte felsinea, il che rende la censura carente del necessario livello di specificità.

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di controricorso notificato dal Ministero dell’Interno, intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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