Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8901 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22007-2006 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale atto notar PAOLO FENOALTEA di Roma

del 19/07/06, rep. 12048;

– ricorrente –

contro

TGS – TELEGIORNALE SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3917/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/08/2005 r.g.n. 2355/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione terzo motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La TGS Telegiornale di Sicilia s.p.a. (come emerge dalla lettura del ricorso per cassazione e della sentenza di primo grado, nulla evincendosi al riguardo dalla lettura della sentenza d’appello) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma in data 5-6-1997 e poi notificatole in data 10-7-1997 dall’INPGI, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di L. 95.552.499, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed interessi legali, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con L. E..

La opponente contestava la fondatezza della pretesa precisando: che la L., iscritta nell’elenco dei pubblicisti, era stata alle sue dipendenze quale collaboratore fisso; che i contributi relativi a tale rapporto intercorso dal 24-6-1991 al 31-7-1993, erano stati regolarmente versati all’INPS; che, con raccomandata del (OMISSIS), essa opponente aveva inutilmente esposto tali argomentazioni all’INPGI. La opponente contestava altresì i conteggi dell’INPGI e, previa sospensione della provvisoria esecuzione, chiedeva infine la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L’INPGF si costituiva ribadendo la fondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto della opposizione.

Nel corso del procedimento, respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, disposta la chiamata in causa della L. e delegata l’assunzione della prova per testi al Tribunale di Palermo, il Giudice del Tribunale di Roma con sentenza in data 17-12- 2002, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese. In sintesi il primo giudice accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e, considerato che la L. era stata iscritta in data 3-12-1993 nel registro dei praticanti con decorrenza dal 1-7- 1991, proprio in ragione del rapporto di lavoro con TGS s.p.a., affermava che, pertanto, all’INPS si era sostituito l’INPGI (che aveva diritto al pagamento dei contributi con riferimento all’iscrizione così come retrodatata).

La TGS proponeva appello, nei confronti dell’INPGI, avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L’INPGI si costituiva chiedendo in via preliminare la integrazione del contraddittorio nei confronti della L. e nel merito il rigetto dell’appello o in ogni caso la condanna della appellante al pagamento dei contributi e della sanzioni dovute.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 25-8-2005, in accoglimento dell’appello accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale, in applicazione del principio di cui all’art. 1189 c.c. riteneva che il pagamento in buona fede al creditore apparente aveva determinato la estinzione della obbligazione per cui era venuta meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile e neppure poteva operare la normativa in materia di sanzioni previste per l’omesso o ritardato pagamento di contributi.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPGI ha proposto ricorso con tre motivi.

La TGS Telegiornale di Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’istituto ricorrente, denunciando violazione dell’art. 102 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio, deduce che, essendo stata pronunciata la sentenza del Tribunale anche nei confronti di L.E., rimasta contumace, e non essendo stato proposto l’appello nei confronti della stessa, vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio processuale, è mancata in grado d’appello la integrità del contraddittorio.

Il motivo è infondato.

In base al principio affermato da questa Corte, “non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l’Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento del contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto, l’erogazione delle prestazioni assicurative, poichè, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l’insorgere di una contestazione tra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell’accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione incidenter tantum, inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti”. (v. Cass. 16-3- 2004 n. 5353, cfr. Cass. 19-10-1982 n. 5429, Cass. 25-1-1990 n. 441, Cass. 5-7-2002 n. 9774, Cass. 5-7-2002 n. 9774).

In base alle stesse considerazioni, poi, va escluso che nella specie si tratti di cause inscindibili, di guisa che neppure ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1189 c.c., e motivazione contraddittoria, in sostanza deduce che “nel caso in discussione, in mancanza del requisito formale, rappresentato dall’iscrizione nel registro dei praticanti conseguente al mancato rilascio della dichiarazione di inizio pratica professionale, l’INPS era l’unico soggetto legittimato a ricevere la contribuzione previdenziale”, (creditore “effettivo”, quindi, e non “apparente”).

Con il terzo motivo l’istituto ricorrente lamenta insufficiente e comunque contraddittoria motivazione sul punto deducendo, in particolare che la sentenza impugnata “ha fatto applicazione dell’art. 1189 c.c. senza chiarire le ragioni per cui l’INPS andava considerato, alla data di scadenza dei singoli periodi di paga compresi tra il luglio 1991 e l’agosto 1993 creditore apparente anzichè creditore effettivo, dal momento che all’epoca mancava il requisito formale che fa sorgere la competenza alternativa dell’INPGI e senza considerare che soltanto l’iscrizione al registro dei praticanti intervenuta il 3-12-1993 ha comportato la sostituzione retroattiva della competenza dell’INPGI rispetto a quella dell’INPS”.

Osserva il Collegio che il terzo motivo, che in realtà precede il secondo in ordine logico, risulta fondato.

La sentenza impugnata, senza alcun riferimento agli elementi della fattispecie concreta (peraltro neppure riassunti in qualche modo nello svolgimento del processo) in sostanza afferma apoditticamente la applicabilità nel caso di specie dell’art. 1189 c.c. senza indicare gli elementi di fatto sui quali ha fondato tale affermazione e senza, tanto meno, spiegare, in che modo tali elementi integrassero l’ipotesi codicistica del pagamento al creditore apparente.

Sul punto, infatti, la sentenza della Corte d’Appello ha semplicemente richiamato il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 4637 del 20-5-1996, circa la applicabilità dell’art. 1189 c.c. anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l’esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice, proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità.

La Corte territoriale, però, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato, non ha richiamato alcuna circostanza di fatto riferibile alla fattispecie concreta e neppure ha spiegato in alcun modo la affermazione della sussistenza nel caso di specie degli elementi propri della fattispecie astratta del pagamento in buona fede al creditore apparente.

Tanto basta per accogliere il terzo motivo e cassare con rinvio la impugnata sentenza, restando assorbito il secondo motivo, riguardante l’accertamento dei detti elementi nel caso concreto (nella sostanza come sopra omesso dalla Corte di merito).

Il Giudice di rinvio, che si designa nella stessa Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, provvederà al riesame e statuirà anche sulle spese di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il terzo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA