Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8901 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 06/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9774/2012 proposto da:

Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Livorno, in persona

del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via del Babuino n. 51, presso l’Avvocato Biolato Giuseppe

Vittorio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Barsotti Luciano,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Philips Medical System S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 896/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE VITTORIO BIOLATO, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, condannò l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Livorno, Gestione Liquidatoria, a pagare alla S.p.A. Philips Medical System la somma di Euro 11.062,50, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese su di un’apparecchiatura di cobaltoterapia. La Corte considerò che l’assunto secondo cui il prezzo era stato previamente concordato in Lire 5.000.000, come da provvedimento del Commissario Straordinario della USL del dicembre 1994 era infondato, essendo stato redatto solo un preventivo di massima, e ritenne irrilevante che la delibera di spesa fosse stata assunta per un importo minore.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda Unità Sanitaria n. (OMISSIS), con due motivi. La Società non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il proposto ricorso, con cui si deduce: a) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 101, 112, 132 e 157 c.p.c. per avere la Corte emesso condanna a carico della Gestione liquidatoria, parte del giudizio di primo grado, che non era stata evocata in appello; b) violazione e falsa applicazione della L n. 724 del 1994, art. 6; L. n. 549 del 1995, art. 2, della L.R. Toscana n. 75 del 1997, art. 1 non essendo essa Azienda succeduta alle pregresse USL, è inammissibile.

3. La sentenza impugnata risulta, in effetti, resa nei confronti della Gestione Liquidatoria indicata quale debitrice dalla Società, sicchè l’Azienda – pacificamente priva di legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL, che spetta in via concorrente alle Gestioni liquidatorie ed alle Regioni – non ha interesse a dolersi della statuizione di condanna emessa nei confronti della Gestione liquidatoria (pur se non evocata in appello), non ricadendo, appunto, tale condanna nell’ambito della sua sfera giuridica.

4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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