Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8900 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20389-2019 proposto da:

I.G., difensore di PESTEX P.F. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13307/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

L’Avv. Gaetano Irollo quale procuratore e difensore di Pestex di P.F. s.a.s. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 13307/2016 depositata in data 28 giugno 2016 con cui questa Corte, ha condannato l’agenzia delle Entrate alle spese in favore della contribuente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore che ne aveva fatto istanza; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Questa Corte ha, peraltro, affermato che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (Cass. 8085/2006).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Gaetano Irollo ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “le spese processuali”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13307/2016, sia corretto aggiungendo le parole “da distrarsi in favore dell’Avv. Gaetano Irollo ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “le spese processuali”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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