Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8900 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9667/2010 proposto da:

F.G. (OMISSIS), ricorrente che non ha

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 94/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di POTENZA del 2.10.07, depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, depositando un controricorso, danno atto di resistere al ricorso loro notificato da F.G. e relativo alla sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

1.2 Detto ricorso non risulta tuttavia depositato.

2. Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di dichiararne l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile, condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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