Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8900 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. II, 14/05/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 14/05/2020), n.8900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 787/2016 R.G. proposto da:

P.R., Bowling 71 di P. & C. s.a.s. e G.E.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Bianchini e Oliviero

Comand per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati

in Roma presso lo studio del primo alla via Giulio Cesare n. 95;

– ricorrenti –

contro

P.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pepe e

Paola Zulian per procura in calce al controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma presso lo studio del primo alla via Tuscolana n.

4;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Pe.Ri., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gigliola Mazza

Ricci e Roberto Omenetto per procura in calce al controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio della prima alla

via Pietralata n. 320;

– controricorrente –

Assicuratori dei Lloyd’s, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto

Maria Bagnardi e Marco Ferraro per procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio

del primo al viale Regina Margherita n. 278;

– controricorrenti –

P.D.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 349,

depositata il 26 maggio 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2019;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi;

uditi l’Avv. Oliviero Comand, anche per delega dell’Avv. Roberto

Omenetto, l’Avv. Paola Zulian e l’Avv. Gaetano Dimartino,

quest’ultimo per delega dell’Avv. Roberto Maria Bagnardi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il 22 luglio 2003, con rogito per notaio Pe.Ri., P.A. vendette a Bowling ‘71 s.a.s., accomandatario il figlio P.R., un immobile in (OMISSIS) adibito a impianto di bowling contro prezzo di Euro 600.000,00, in parte compensato da pregressi esborsi di miglioria, il residuo di Euro 377.519,65 da pagare entro dieci anni; lo stesso giorno, con scrittura autenticata dal notaio Pe., la “Bowling ‘71” riscattò una rendita vitalizia costituita in favore di P.A. a corrispettivo della pregressa cessione dell’azienda.

Nel 2007, P.A., medio tempore interdetto a causa dell’aggravarsi del morbo di Alzheimer, adiva per mezzo del tutore il Tribunale di Udine, convenendo P.R., la di lui moglie G.E. e la “Bowling ‘71”, onde sentir annullare la vendita immobiliare in ragione della propria incapacità naturale o dell’altrui dolo, e ottenere il conseguente risarcimento dei danni, domande che, dopo la morte dell’attore, erano coltivate dalla figlia ed erede M., anche nei confronti della sorella coerede D..

Nel 2008, P.M. agiva innanzi allo stesso Tribunale nei confronti del notaio Pe., il quale chiamava in garanzia i propri assicuratori dei Lloyd’s; di lui l’attrice sollecitava la condanna al risarcimento dei danni, per aver egli rogato l’atto invalido e autenticato la scrittura di riscatto della rendita.

Riunite le cause, il Tribunale annullava la vendita per incapacità naturale, mentre respingeva le domande risarcitorie, tanto nei confronti del notaio, quanto nei confronti della “Bowling ‘71” e soci.

La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto dalla “Bowling ‘71”, P.R. ed G.E. nei confronti di P.M.; ha pure respinto il gravame di P.M. nei confronti tanto del notaio Pe., quanto della “Bowling ‘71” e soci.

“Bowling ‘71”, P.R. ed G.E. ricorrono per cassazione sulla base di due motivi.

P.M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Resistono, con distinti controricorsi, il notaio Pe. e i Lloyd’s. P.D. resta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame di fatto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver il giudice d’appello considerato che:

– le condizioni di vita di P.A. al tempo dell’impugnato contratto erano normali (“1.A”);

– la firma da lui vergata in calce al medesimo contratto era chiara e lineare (“1.B”);

– il suo stato morboso era lieve secondo la consulenza tecnica d’ufficio (“1.C”);

– egli aveva elargito ripetute liberalità alle figlie M. e D. (“1.D”);

– egli aveva riscosso per sè l’importo di Euro 134.427,79 quale riscatto della rendita (“1.E”).

1.1. Il motivo è inammissibile.

Per essere censurabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame deve avere ad oggetto un fatto “decisivo”, cioè un fatto storico che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fatto la cui “decisività” il ricorrente deve pertanto specificamente evidenziare, fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, omesso esame del fatto se questo sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, l’omesso esame è riferito a fatti puramente circostanziali, privi di decisività sul nucleo della controversia, la quale invero non attiene all’incapacità assoluta e generale del contraente, bensì ad una sua diminuita capacità autodeterminativa.

Ai fini della sussistenza dell’incapacità naturale quale causa di annullamento negoziale ex art. 428 c.c., non occorre la totale e assoluta privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che queste siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente, secondo la valutazione del giudice di merito, fondata anche su indizi e incensurabile in sede di legittimità (tra molte, Cass. 28 marzo 2002, n. 4539; Cass. 8 giugno 2011, n. 12532; Cass. 30 maggio 2017, n. 13659).

Richiamato questo principio, la Corte triestina ha ritenuto che, per quanto lieve e compatibile con una vita normale, la malattia di Alzheimer non permettesse ad P.A. di apprezzare le clausole specifiche del contratto di vendita del 22 luglio 2003, clausole dalla Corte stessa definite “assolutamente pregiudizievoli”, sulla base del rilievo che, tra l’altro, una parte cospicua del prezzo non è stata pagata per una non verificabile compensazione e il pagamento dell’altra parte è stato rinviato addirittura a dieci anni.

A tali valutazioni di merito la doglianza in scrutinio oppone dati generici e circostanze laterali, nell’inammissibile tentativo di ottenere una riedizione del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità, nè imposta da omissioni decisive del giudice territoriale.

2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia totale carenza di motivazione, per non aver il giudice d’appello spiegato la differente considerazione della malattia di P.A., ritenuta idonea all’annullamento del contratto di vendita e tuttavia non idonea a responsabilizzare il notaio rogante.

2.1. Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha evidenziato che P.A. partecipava ad un programma di assistenza per le malattie senili degenerative (“protocollo Cronos”), sicchè i familiari, incluso il figlio R., non potevano ignorare lo stato di fragilità cognitiva dell’anziano, e ciò a differenza del notaio, con lui intrattenutosi per il breve tempo delle formalità negoziali.

Si tratta di una motivazione effettiva ed intellegibile, che non tradisce anomalie costituzionalmente rilevanti, le sole capaci di attivare il sindacato motivazionale di legittimità, cioè la mancanza assoluta o apparenza, l’irriducibile contraddittorietà, l’obiettiva incomprensibilità (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Si tratta, inoltre, di una motivazione aderente al principio secondo il quale, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale, per effetto dell’art. 428 c.c., comma 2, requisito essenziale è la mala fede del contraente capace, da intendere quale consapevolezza che egli abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva della controparte, mala fede risultante dal pregiudizio derivato all’incapace, dalla natura e qualità del contratto, o altrimenti (Cass. 6 agosto 1990, n. 7914; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4677).

3. Il primo motivo del ricorso incidentale (in atto, lett. “a”) denuncia la natura solo apparente della motivazione con la quale il giudice d’appello ha respinto la domanda risarcitoria proposta da P.M. nei confronti della “Bowling ‘71”, P.R. ed G.E..

3.1. Il motivo è fondato.

La motivazione è solo apparente, con nullità della sentenza per error in procedendo, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione stessa per via congetturale (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232).

La Corte triestina, nel respingere il gravame avanzato da P.M. avverso la “Bowling ‘71” e soci, si è limitata ad affermare che “le domande risarcitorie proposte da P.M. risultano prive di supporto probatorio”.

Mancando di esplicitare una qualunque ragione della carenza probatoria, in relazione allo specifico oggetto dell’appello sottopostogli, il giudice distrettuale ha rassegnato una parvenza di motivazione, rendendo, su questo capo, una sentenza nulla.

3.2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale, giacchè essi attengono ai diversi profili della valutazione di merito sostanzialmente inesplicati dal giudice d’appello, ora affidati al giudice di rinvio.

4. Deve essere respinto il ricorso principale, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato.

Deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

Il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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