Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 890 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9528-2020 proposto da:

E.N.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Walter

Galeotti che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 9782/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso depositato il 25.6.18 E.N.M., cittadino del (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.

Il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso con decreto del 27.1.2020, osservando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato attesa la vicenda personale esposta dal ricorrente relativa ad una migrazione per motivi essenzialmente economici; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo l’istante nè riferito, nè allegato che la condizione di “difficoltà economica” in cui versava avesse caratteristiche d’indigenza o tali da far ritenere che in caso di rimpatrio egli correrebbe seri pericoli per la sua incolumità, nè quella di cui alla lett. c), essendo da escludere una situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS) sulla base dell’esame delle fonti consultate; infine, non era riconoscibile la protezione umanitaria non avendo il ricorrente allegato situazioni individuali di vulnerabilità.

E.N.M. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo il Tribunale ignorato, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, l’esame della situazione generale del paese d’origine del ricorrente, disattendendo i documenti prodotti e le dichiarazioni del ricorrente rese innanzi alla Commissione, non avendo altresì tenuto conto, in particolare, che il ricorrente aveva lasciato il (OMISSIS) da molto tempo per recarsi in Libia per lavoro (ove comunque non era possibile rientrare per il conflitto in corso).

Il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale riconosciuto il permesso umanitario, in quanto nel paese d’origine del ricorrente non erano riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dagli artt. 3,19 e 21, Cost.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile, avendo il Tribunale escluso i presupposti della protezione internazionale e di quella sussidiaria in quanto, dal racconto reso dallo stesso ricorrente emergeva una vicenda di migrazione per ragioni economiche, con esclusione di qualunque forma di persecuzione o di violenza generalizzata in (OMISSIS). Inoltre, è irrilevante il riferimento al transito in Libia, in mancanza dell’allegazione di fatti espressivi di un forte grado di traumaticità, idonei ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass., n. 13758/2020).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la mancata allegazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, di condizioni individuali di vulnerabilità, avendo il ricorrente espresso una generica doglianza con riferimento al mancato godimento dei diritti fondamentali in (OMISSIS), che non è idonea a definire una concreta situazione di privazione dei diritti umani. Inoltre, va rilevato che tale doglianza – che non è stata oggetto del racconto reso dall’istante innanzi alla Commissione, come riportato nel decreto impugnato – appare per la prima volta introdotta nel giudizio di legittimità.

Infine, va escluso ogni vizio di motivazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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