Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 890 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 890 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 7573-2008 proposto da:
MEDIAGROUP S.R.L. 01953740345, HINEWS ITALY S.R.L.,
EMILIA PRESS S.R.L., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti Sig. MARCO GABBI quanto alle prime due
società e Sig. MICHELE DALLAGLIO quanto ad EMILIA
PRESS S.R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
2013
2193

COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato
TESSAROLO COSTANTINO, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FOGLIA GIUSEPPE giusta procura
speciale del Dott. Notaio ARTURO DELLA TANA in PARMA
IL 5/3/2008, rep. n. 103369;

1

Data pubblicazione: 17/01/2014

– ricorrenti contro

MEDIAINVEST

S.R.L.

02106910348

in

persona

dell’Amministratore Unico legale rappresentante pro
tempore Sig. ROBERTO MONTAGNIN, elettivamente

studio dell’avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2007 del TRIBUNALE di
PARMA, depositata il 07/03/2007, R.G.N. 3609/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

2

domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 107, presso lo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 giugno 2005 Mediagroup s.r.1.,
Hinews Italy s.r.l. ed Emilia Press s.r.l. proposero opposizione
all’esecuzione in relazione al rilascio ordinato dal Tribunale
di Parma, in favore di Mediainvest s.r.1., di locali da esse

Dedussero, a sostegno del mezzo, che il presidente della Corte
d’appello, davanti alla quale la predetta pronuncia era stata
impugnata, aveva,

inaudita altera parte,

sospeso l’esecuzione,

di talché era venuto meno il potere dell’esecutante di procedere
in executivis.
Nel merito criticarono la decisione contenente l’ordine di
rilascio.
L’opposta Mediainvest,

costituitasi,

contestò

le

avverse

deduzioni.
Disposta la comparizione delle parti e sospesa l’esecuzione
della sentenza, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa
all’udienza del 30 agosto 2005, rilevato che la Corte d’appello
aveva rigettato, all’esito della comparizione delle parti, la
richiesta di sospensione, revocò il provvedimento di
sospensione.
Precisate le conclusioni, con sentenza in data 7 marzo 2007, il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato
l’opposizione all’esecuzione, con condanna delle opponenti al
rimborso delle spese di causa in favore della controparte.

3

detenuti.

Ha osservato in motivazione che l’eccezione di inammissibilità
del ricorso era fondata, considerato che, una volta proposta
l’azione esecutiva, spetta al giudice preposto alla direzione di
tale processo provvedere sull’istanza di sospensione, di talché
le opponenti avrebbero dovuto limitarsi a proporre istanza di

Le altre doglianze, ha aggiunto, attenevano ai motivi di appello
e non potevano, pertanto, essere prese in considerazione.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione Mediagroup
s.r.1., Hinews Italy s.r.l. ed Emilia Press s.r.1., formulando
un solo motivo.
Resiste con controricorso,

illustrato anche da memoria,

Mediainvest s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l Con l’unico motivo le impugnanti denunciano violazione degli

artt. 615, secondo comma, e 624, primo comma, cod. proc. civ.,
nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Premesso che il giudice dell’esecuzione, con provvedimento
emesso

inaudita altera parte in data 3 giugno 2005, aveva

sospeso l’esecuzione; che tuttavia, all’udienza del 30 agosto
2005, aveva revocato tale provvedimento; che peraltro nel
successivo mese di novembre, Mediagroup s.r.1., Hinews Italy
s.r.l. ed Emilia Press s.r.l. avevano rilasciato spontaneamente
l’immobile, così determinando la cessazione della materia del
contendere, di talché il giudizio di primo grado era proseguito

4

sospensione al giudice dell’esecuzione.

al solo fine della regolazione delle spese di causa, sostengono
le esponenti che, nell’impianto processualistico anteriore alla
novella, l’istanza di sospensione postulava indefettibilmente la
proposizione, previa o contestuale, di um / opposizione
all’esecuzione. Del resto – aggiungono – il giudice di merito

esecutate avrebbero dovuto richiedere la sospensione senza
previamente proporre opposizione.
2 n ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata è intervenuta in un contesto processuale
in cui, le opponenti, rilasciato l’immobile alla controparte,
avevano insistito affinché il decidente dichiarasse cessata la
materia del contendere, non avendo più ragione di opporsi al
minacciato escomio.
Ne deriva che le considerazioni in essa svolte sono funzionali,
più che a illustrare le argomentazioni a sostegno del rigetto di
un’opposizione al cui accoglimento le istanti avevano mostrato
di non avere ormai alcun interesse, a esplicitare i motivi della
loro condanna al pagamento delle spese processuali, in base al
criterio della soccombenza virtuale.
Ne deriva altresì che nessun altro effetto, oltre quello di
ribaltare la regolazione degli oneri economici del processo,
potrebbe avere un giudizio di fondatezza delle critiche
formulate dalle ricorrenti.
3

Tanto premesso e precisato, nello specifico, la negativa

valutazione del

merito

della proposta opposizione

5

e la

neppure avrebbe chiarito le ragioni per le quali le debitrici

conseguente condanna della parti che l’avevano proposta a
rimborsare le spese all’opposta è stata argomentata dal
Tribunale sia con considerazioni relative alla incompetenza

del

giudice della opposizione a provvedere sulla istanza di
sospensione, sia in ragione della sostanziale sovrapponibilità

Per la verità, considerato che, come sostengono le ricorrenti e
come si evince dalla stessa ricostruzione dello svolgimento del
processo contenuto nella sentenza impugnata, sulla istanza di
sospensione aveva comunque correttamente provveduto – concendola
e poi revocandola – il giudice della esecuzione, le osservazioni
del Tribunale non hanno un effettivo contenuto decisorio.
4 Ma anche a prescindere da ciò, assorbente è in ogni caso il

rilievo che il giudizio di infondatezza dell’azione proposta è
stato giustificato dal Tribunale

anche con la rilevata identità

tra i motivi di opposizione e quelli di gravame, argomentazione
che le impugnanti hanno invece completamente ignorato.
Tale omissione mina irrimediabilmente l’ammissibilità delle
altre critiche, perché, essendo divenuta definitiva la
decidendi

ratio

non censurata, le ricorrenti non hanno più alcun

interesse alla loro decisione (confr. Cass. civ. 11 febbraio
2011, n. 3386).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

6

dei motivi svolti nella opposizione con i motivi di appello.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna le
ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 3.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre IVA e CPA, come per legge.

Roma, 22 novembre 2013

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