Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 890 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 17/01/2011), n.890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo Studio dell’avvocato SCHIANO

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO FLAVIO;

– ricorrenti –

contro

E.G. (OMISSIS), N.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentati e difesi dall’avvocato COSTANTINI VITTORIO;

– controricorrenti –

e contro

E.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 474/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola.

IL Collegio:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che originaria attrice era E.C., dante causa di N. M. ed E.G., intervenuti;

rilevato che la ricorrente ha dato atto in memoria che E. C., la quale non era stata estromessa, è deceduta nelle more del giudizio di appello;

rilevato che il ricorso risulta notificato ad E.E., quale erede fortuitamente individuato (pag. 3 memoria);

rilevato che dal certificato storico allegato alla memoria emerge che la attrice aveva dei fratelli, deceduti in età matura;

ritenuto che, ove risultino negative le ricerche di eventuali disposizioni testamentarie, i figli di costoro sarebbero eredi legittimi della de cuius;

Ritenuto che il contraddittorio vada integrato mediante notifica del ricorso per cassazione a tutti gli eredi testamentari o legittimi di E.C..

P.Q.M.

Visto l’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio con gli eredi di E.C.; concede termine per la notifica di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza.

Dispone rinvio a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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