Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 890 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25637/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 558/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 17/02/2014, depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Toscana che il 17 marzo 2014 ha confermato la decisione della CTP – Firenze che ha accolto la domanda dell’avv. C.N. diretta a ottenere l’annullamento della cartella emessa per omesso versamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2008. Il contribuente non spiega attività difensiva.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata in regime di mono-committenza senza forme di partecipazione alle relative spese e senza propri dipendenti o collaboratori.

La decisione è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529), laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, dal tenore del ricorso e della sentenza d’appello, è pacifico che il contribuente svolga l’attività di avvocato in regime di mono-committenza rispetto a studio associato, suo singolo cliente, alla cui organizzazione e alle cui spese non contribuisce secondo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello e neppure censurato dalla difesa erariale. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata.

Non v’è pronunzia sulle spese non essendovi difese della controparte. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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