Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 89 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 89

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4834/2011 proposto da:

L.N., in proprio e nella qualità di socia, INIZIATIVE

IMMOBILIARI DI L.N. CO S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.P., domiciliati in ROMA, PIAZZA

Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER ZIDARICH, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. FALLIMENTO DI S.P., FALLIMENTO

L.N. S.A.S., FALLIMENTO DI L.N.,

E.O., P.L., ZURIGO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2010 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 02/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27/10-2/11/2010, la Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Iniziative Immobiliari di S.A. & Co. sas, L.N. e S.P. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) sas, del Fallimento L.N. sas e L.N., dello Stato italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, di E.O. e P.L. avverso la sentenza del Giudice unico di Bolzano, n. 487 dell’11/3/2008, che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del Fallimento Finanz und Handelsiniziativen di Savio Paolo e di S.P. in proprio dell’atto “cessione di quote-modifica” apparentemente datato 21/7/97, e recante le firme di L. e S., questi in proprio e per Iniziative Immobiliari; il difetto di legittimazione di S.P. e quindi l’inammissibilità delle domande di questi; il sopravvenuto difetto di legittimazione di L. a far data dal 17/2/2000 e quindi l’inammissibilità delle domande proposte dopo tale data; la tardività e quindi inammissibilità delle domande della Iniziative Immobiliari di S.A. & Co sas.

La Corte d’appello ha rilevato la tardività della costituzione in giudizio dell’appellante nel rito societario avvenuta il 3/7/08, oltre i dieci giorni ex art. 165 c.p.c., dalla prima notificazione eseguita al Fallimento (OMISSIS), perfezionatasi il 20/6/2008, questione sollevata d’ufficio e sottoposta alle parti con l’ordinanza del 12/5/2010.

La Corte del merito ha dato anche atto della richiesta da parte dell’appellante della discussione orale ex art. 352 c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni, ma non riproposta al deposito delle memorie di replica, e che la querela di falso proposta da L. e S. con l’istanza depositata il 28/7/2010 dopo la precisazione delle conclusioni, contro il “ricorso in riassunzione di giudizio interrotto” del 28/6/00 e contro il “ricorso in riassunzione per giudizio sospeso” del 11/2/2001 era da ritenersi tardiva, inammissibile ed irrilevante.

Ricorrono avverso detta sentenza L. in proprio, Iniziative Immobiliari di L. e Co. sas, L. anche nella qualità di socia, e S.P., con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

Si difende la sola Avvocatura per la Presidenza del Consiglio.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, a pag. 2 del ricorso hanno esposto in rubrica una serie di norme processuali e sostanziali fallimentari ed hanno così titolato le proprie censure: “nullità della sentenza impugnata nr.125/2010(non notificata) e precedente estinzione del processo sub nr. 687/1999 presso il tribunale. Violazione di norme di diritto, illogicità e contraddittorietà su punti decisivi del giudizio, omissione di pronuncia su punti essenziali del processo. Nullità rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo ex artt. 363, 382 e 372 c.p.c., e violazione degli artt.75, 100, 101, 102, 115, 116, 156, 161, 162, 165, 42 e ss. 221, e ss. 279, 149, 344, 347, 348, 352, 355 e 404 c.p.c., artt. 2901, 2902, 2914, 2697 c.c. e ss., L. Fall., artt. 64, 67, 69 e 70, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 2, 3, 4 e 5, e art. 363 c.p.c., art. 382 c.p.c., ultima parte, art. 372 c.p.c.. Quesiti di diritto. Contrasti giurisprudenziali e rimessione degli atti al primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite ex art. 376 c.p.c.”.

Alle successive pagine del ricorso da 2 a 21, primo cpv., i ricorrenti riportano lo svolgimento del processo di primo e di secondo grado; alle pagine 21 e 24, richiamano le eccezioni pregiudiziali già avanzate in appello, pongono interrogativi sulla sospensione ex art. 48 c.p.c., sulla necessità di fissare la discussione orale, ripropongono la querela di falso in relazione al doc.16, sostengono l’erroneità della sentenza atteso che occorrerebbe avere riguardo alla notifica perfezionatasi il 23/6/2008 verso la Presidenza del Consiglio, unica parte costituita, chiedono l’intervento chiarificatore delle S.U., sostengono la sussistenza di ragioni per la devoluzione del processo a “diversa giurisdizione ex artt. 111 e 117 Cost., L. n. 117 del 1988, e art. 6 Cedu” e ripropongono l’istanza ex art. 234 del Trattato UE per il rinvio alla Corte di Giustizia “sull’effettivo contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria in materia di diritto di difesa e iscrizione e ruolo”.

2.1.- Il ricorso va respinto.

E’ di chiara evidenza come l’unico motivo del ricorso sia stato articolato con riferimento a plurimi vizi, con riferimento a norme estremamente eterogenee, di diritto processuale, sostanziale civilistico e fallimentare, e come l’espositiva del motivo abbia riportato argomenti e/o questioni del giudizio di merito, per la gran parte non congruenti con la specifica ragione della decisione; tale costruzione del motivo peraltro non può determinare nello specifico l’inammissibilità dell’intero motivo, in aderenza al principio precisato dalle S.U. nella sentenza 9100/2015, secondo il quale, il fatto che un singolo motivo del ricorso per cassazione sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. Nel caso specifico, nel complesso del tutto eterogeneo del motivo è peraltro enucleabile alle pagine 22-24 il vizio processuale denunciato, che può essere pertanto esaminato. La tesi dei ricorrenti è che l’art. 348 c.p.c., comma 1, sarebbe stato nel caso rispettato, volta che la costituzione della stessa è avvenuta nei dieci giorni dal perfezionamento della notificazione nei confronti dell’unica parte costituita.

Detta tesi è infondata, secondo il principio specificamente affermato per il rito societario, tra le ultime, nella pronuncia 1310/2010 in senso conforme alla precedente 7958/2007, secondo il quale in relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l’introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore, di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1, si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla “ratio” della norma del comma 2, dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello.

E il principio è del tutto costante per il processo civile ordinario(vedi, tra le ultime, le pronunce 25640/2010 e 17958/2007).

Le questioni di costituzionalità sono fatte valere in modo del tutto generico, ed in ogni caso sono manifestamente infondate le violazioni prospettate, non rilevando la normativa processuale sul principio di eguaglianza, nè gravando sul diritto di azione in giudizio, nè sui principi del giusto processo, limitandosi a disciplinare il processo d’appello.

Del tutto generica è la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 234 TFUE “sull’effettivo contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria in materia di diritto di difesa e iscrizione a ruolo”, mentre, come ritenuto tra le ultime nella pronuncia delle S.U. 20701/2013, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità, avendo la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell’Unione e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea, sicchè il giudice, effettuato detto riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perchè proveniente da istanza di parte (così la pronuncia 13603/2011).

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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