Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8899 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20826-2010 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 76,

presso lo studio dell’avvocato ORECCHIA FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’ANGELO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO SIRACUSA – AGENZIA DELLE ENTRATE in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA SIRACUSA; MINISTERO DELLE FINANZE, SERIT

SICILIA SPA SIRACUSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2009 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di SIRACUSA, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il contribuente B.I. impugnava la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis relativa ad irpef, irap ed iva per l’anno 2001. Eccepiva, quanto all’irap, che l’imposta non era dovuta per insussistenza dei presupposti in capo a sè, tanto che esisteva in merito parallelo contenzioso sulla domanda di rimborso per una pluralità di anni di imposta, tra cui quello in questione, anteriore all’emissione della cartella in questione.

Quanto all’irpef, deduceva l’esistenza di una agevolazione, sotto forma di credito di imposta, di cui l’ufficio non aveva tenuto conto.

Eccepiva poi il vizio della cartella per non essere la stessa stata preceduta dall’invio della comunicazione di irregolarità e per difetto di motivazione.

La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che la CTR della Sicilia accoglieva, confermando la cartella.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorreva il contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.

Questa Corte, con ordinanza n. 26014 del 2016, rilevato che non risultava evocato in giudizio l’agente della riscossione, che aveva partecipato ai giudizi di merito, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso, avendo il contribuente dedotto anche vizi propri della cartella, ed il contribuente provvedeva in tal senso.

Alla nuova udienza del 19.6.2017 questa Corte, preso atto dell’istanza del contribuente per accedere alla definizione agevolata con rinuncia al giudizio pendente ai sensi del D.L. 193 del 2016, rinviava la causa a nuovo ruolo.

La causa veniva quindi chiamata all’udienza odierna, in vista della quale il contribuente depositava memoria del 14.10.2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto e di interpretazione della legge, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento alla mancata e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e della L. 212 del 2000, art. 6, comma 5 circa la mancata notifica dell’esito della liquidazione della dichiarazione e le conseguenze della mancata comunicazione de qua al contribuente.

La CTR ha errato nel non riconoscere la nullità della cartella per omessa instaurazione del previo contraddittorio attraverso la notifica della comunicazione di irregolarità, non attenendo la cartella a vizi meramente formali della dichiarazione, ma a questioni sostanziali sulla debenza dell’imposta

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mancanza di motivazione sugli altri motivi del ricorso in appello incidentale di B.I..

La CTR non si è pronunciata sugli altri motivi che il contribuente aveva dedotto in appello incidentale.

Con la memoria depositata in vista dell’udienza odierna, il contribuente intende dimostrare di avere completato la procedura di definizione agevolata per la quale la causa era stata rinviata.

La cartella dell’istanza, in effetti, appare recare lo stesso numero di quella indicata in ricorso, la n. (OMISSIS).

Dai documenti dell’ente di riscossione emerge il riferimento all’istanza di definizione del 29.3.2017 n. 128099.

La copia dell’istanza porta la data 23.3.2017, ma è del tutto verosimile che si tratti della stessa, datata 23.3.2017 e registrata il 29.3.

I pagamenti corrispondono in scadenze ed importi a quelli del provvedimento del 15.6.2017.

Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che si possa dare per acquisito che la definizione agevolata si riferisce alla cartella oggetto di causa, e la definizione comporta anche il pagamento delle spese.

E’ vero che il deposito dei documenti necessari al fine di dimostrare l’esistenza della fattispecie estintiva comporta la notifica (art. 372 c.p.c.) dell’elenco alle parti costituite, nella cui mancanza si deve disporre, in via preliminare, che la stessa venga previamente effettuata (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014). Tuttavia, il contribuente aveva assunto con l’istanza l’impegno a rinunciare, confermato implicitamente dalla memoria, che potrebbe essere inteso quale rinuncia del debitore (Sez. 6 -, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018). Ora, l’istanza, non essendo stata notificata, non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità sopravvenuta per intervenuta carenza di interesse (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010). Il tutto, anche considerando che, oltre alla manifesta volontà di non coltivare il ricorso, si tratta di causa in cui l’atto introduttivo risale al 2010.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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