Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8899 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5521/2010 proposto da:

COMUNE DI ABANO TERME (OMISSIS) in persona del Commissario

Prefettizio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRACANZANI Marcello M., giusta

Delib. G.C. 3 dicembre 2009, n. 163 e giusta procura speciale alle

liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIRA SPA gestore dell’HOTEL RITZ (OMISSIS) in persona del

Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato OZZOLA Massimo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MIGLIORINI MARIO, giusta procura

speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

30.10.08, depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il Comune di Albano Terme propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 56/09, depositata il 14 gennaio 2009, con la quale, provvedendosi sull’appello dallo stesso proposto, veniva rigettato l’appello.

Si è costituita, controdeducendo, l’appellata società S.I.R.A. S.p.A. – Hotel Ritz che ha eccepito, sotto vari profili, l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza dello stesso.

2. Con il primo motivo del ricorso in esame,viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 e formulato un idoneo quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di affermare se il mancato allacciamento, voluto e determinato per volontà esclusiva della società resistente, e la conseguente mancata fruizione effettiva del servizio, comporti il venir meno dell’obbligatorietà del pagamento del tributo comunale previsto L. n. 319 del 1976, ex artt. 16 e 17, con conseguente sua rilevanza ai fini del decidere.

2.1 Va premesso che l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non si ravvisano nè risultano dedotte valide ragioni per discostarsi, è stato costantemente nel senso che dalla natura tributaria del canone in questione discende necessariamente l’obbligatorietà de suo pagamento (Cass. S.U. n. 96 del 2005; Cass. n. 11481 del 2003; Cass. n. 9434 del 1994; Cass. n. 2800 dei 1992) ed ancora nel senso che il canone di fognatura e di depurazione delle acque previsto e disciplinato dalla L. n. 319 del 1976, art. 16 e segg. richiede, ai fini del sorgere dell’obbligo del suo pagamento, che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, perciò, esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto de destinatario medesimo (Cass. n. 265 de 2010).

2.2 Ciò affermato, il motivo appare inammissibile in virtù del consolidato principio affermato da questa Corte: (Cass. n. 15952/2007) il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Nel caso di specie il ricorrente assume che quand’anche la società resistente non fosse risultata allacciata per un determinato arco temporale, detto mancato allacciamento avrebbe dovuto essere imputato unicamente alla medesima e ciò in quanto l’amministrazione aveva dimostrato di aver adempiuto all’attività tutta impostale dalla normativa di riferimento ovvero sia l’istituzione del servizio, sia l’intimazione alla società resistente a compiere l’allacciamento, sia l’allacciamento medesimo. In virtù del principio dell’autosufficienza tali affermazioni, – contrastanti con quanto affermato dal controricorrente e nel silenzio (quanto non in contrasto: l’esistente allacciamento) dell’impugnata sentenza – avrebbero dovuto essere accompagnate dall’indicazione degli atti processuali e dalla citazione testuale dei brani degli stessi attestanti quanto sopra, onde dare la possibilità a questa Corte di svolgere il suo compito istituzionale di controllo di legalità. Da tanto consegue l’inammissibilità del motivo.

3. Il secondo motivo – con il quale il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo costituito dall’istituzione del servizio di scarico e depurazione delle acque di rifiuto – appare inammissibile sia per violazione del principio di autosufficienza – per omessa trascrizione degli atti attestanti l’avvenuta intimazione alla società contribuente per l’allacciamento all’impianto fognario -, sia perchè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc, civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità dello stesso”;

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che per l’odierna udienza è stato depositato formale atto di rinuncia al ricorso da parte del Comune di Albano Terme con compensazione delle spese con pedissequo formale visto ed accettazione da parte della resistente società Sira s.p.a. anche con riferimento alla compensazione delle spese;

– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., ritiene l’estinzione del giudizio;

– che le spese di lite posso essere compensate, come dalle parti richiesto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensa le spese dello stesso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA