Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8898 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. II, 14/05/2020, (ud. 08/04/2019, dep. 14/05/2020), n.8898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11056/2015 proposto da:

FIORILE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI LEVATI;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMILIANO GENCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1424/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fiorile s.r.l. Onlus proponeva opposizione a Decreto Ingiuntivo (n. 306/2009) con il quale il Tribunale di Pinerolo, aveva intimato all’opponente su richiesta della Cooperativa sodale Quadrifoglio s.c. il pagamento della somma di Euro 775.546,17, oltre interessi legali e spese del giudizio monitorio, chiedendo la revoca del decreto opposto ed il rigetto di ogni pretesa avversaria.

A sostegno della domanda Fiorile s.r.l. deduceva:

– che il decreto ingiuntivo era stato concesso su richiesta di L’Arciere Assistenza s.c. Onlus, fusa per incorporazione nella cooperativa sociale Quadrifoglio – Onlus, per il credito (di Euro 775.546,17) risultante dalla sentenza n. 1661/2008, emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 19.11.2008;

– che era è pacifico come il presidente del Tribunale di Vercelli, in data 30.6.2006, avesse dichiarato esecutivo il lodo emesso dal Collegio arbitrale, il quale aveva condannato L’Arciere Assistenza a pagare a Fiorile la somma di Euro 403.811,86 a titolo di restituzione e la somma di Euro 10.000,00 a titolo di interessi, oltre ad interessi legali sulla somma di Euro 13.811,86 dal 20.4.2006 al saldo e la somma complessiva di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 129.629,36 a titolo di avviamento e la somma di Euro 136.239,36 a titolo di canoni arretrati (doc. 1);

– che Fiorile aveva proposto azione esecutiva verso L’Ardere Assistenza, credito che quest’ultima vantava presso terzi ed aveva pignorato per Euro 775.546,17 un credito che quest’ultima vantava presso terzi

– che la convenuta l’Arciere Assistenza impugnava il suddetto lodo avanti la Corte di Appello di Torino, la quale all’esito del giudizio, pronunciava sentenza con la quale dichiarava la “nullità del lodo emesso il 5.6.2006 tra L’Arciere Assistenza soc. coop. Onlus e Fiorile s.r.l., limitatamente ai capi di condanne” e rimetteva “la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il giudizio rescissorio).

– che detto giudizio si sarebbe dovuto tenere di fronte al Collegio arbitrale.

Si costituiva, con comparsa in data 30.10.2009, la Coop. Quadrifoglio nel giudizio di opposizione e chiedeva il rigetto delle domande di Fiorile e la declaratoria del diritto alle somme indicate nel decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Pinerolo, con sentenza in data 2.8.2011 (depositata il 3.8.2011), rigettava l’opposizione proposta da Fiorile s.r.l. e – per l’effetto; confermava – il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente alla rifusione delle spese-processuali in favore dell’opposta.

Avverso questa sentenza, interponeva appello la società Fiorile s.r.l. chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, di dichiarare l’insussistenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633-634 c.p.c. e, conseguentemente, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere, pertanto, in toto, la domanda avversaria.

Resisteva la Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. – Onlus chiedendo, previo accertamento dell’inammissibilità e, comunque, dell’infondatezza delle censure, tutte, formulate dall’appellante, il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado; il tutto con vittoria di spese del grado. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1424 del 2014, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte torinese, considerato che la Corte ha annullato, parzialmente, il lodo impugnato, la statuizione sull’an debeatur contenuta nel lodo era, ormai, definitiva ed irretrattabile, restava, però, da determinare il quantum debeatur rimessa alla fase rescissoria demandata agli arbitri. Quindi, al momento della richiesta del Decreto ingiuntivo la società Fiorile era titolare di un diritto di credito astratto e non quantificato, sicchè, i pagamenti effettuati da parte appellata erano stati privati di alcuna causa giuridica sin dal momento della loro effettuazione. Pertanto, la caducazione del titolo (lodo) per effetto del giudizio rescindente comportava il diritto alla restituzione di quanto corrisposto in base al lodo annullato dalla società Fiorile in relazione alle prestazioni eseguite in base alla frazione del titolo annullato all’azione di restituzione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Fiorile con atto di ricorso affidato a due motivi. La società Cooperativa sociale Quadrifoglio ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La società Fiorile srl lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso violazione di norma di diritto (art. 39 c.p.c., anche in relazione all’art. 295 c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di deduzione e di discussione. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel confermare il diritto della società Quadrifoglio alla restituzione di quanto versato alla società Fiorile in ragione di un lodo arbitrale annullato, non avrebbe tenuto conto che la società Quadrifoglio aveva già avanzato la stessa domanda in sede di impugnazione del lodo arbitrale. Pertanto, secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare o la litispendenza ex art. 39 c.p.c., oppure, sospendere, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio successivamente adito.

b) con il secondo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di deduzione e di discussione. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 389 e 830 c.p.c., anche in relazione all’art. 1243 c.c.). Avrebbe errato la Corte distrettuale, secondo la ricorrente, nel ritenere: a) che la sentenza della Corte di Appello, in sede di impugnazione del loro arbitrale, avesse natura autonoma come una sentenza della cassazione senza rinvio, trattandosi, invece, di un preliminare accertamento, affinchè il medesimo Giudice possa procedere ad un riesame nel merito, cui tende con l’azione intrapresa chi impugna il lodo; 2) nel ritenere che desse il diritto alla restituzione immediata delle somme versate in esecuzione del lodo annullato, senza che la sua efficacia esecutiva fosse stata disposta; 3) nel ritenere che la domanda di restituzione potesse essere avanzata fuori del giudizio di impugnazione del lodo.

1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono fondati.

Va premesso che, nel caso specifico, essendo stato denunciato un error in procedendo del giudice di merito, questa Corte di Cassazione è, anche, giudice del fatto (inteso come fatto processuale) ed è, perciò, investita del potere di procedere direttamente all’esame ed alla valutazione degli atti del processo di merito (es.: Cass. n. 14098 del 2009, n. 11039 del 2006, n. 24817 del 2005). Ora, dall’esame degli atti di causa, in particolare, dall’esame della sentenza n. 1661 del 2008 resa dalla Corte di Appello di Torino in sede di impugnazione del lodo arbitrale oggetto del presente giudizio, risulta che la società Arciere coop. Onlus, aveva proposto impugnazione del lodo arbitrale per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c. e in quella sede chiedeva che la società “(…) Fiorile srl fosse condannata alla restituzione di tutte le somme che quest’ultima dovesse essere costretta a pagare in adempimento del lodo (…)”. In quella sede la Corte di Appello (con sentenza n. 1661 del 2008) dichiarava la nullità del lodo emesso il 5 giugno 2006, limitatamente ai capi di condanna di Arciere a corrispondere a Fiorile Euro 403.811,86 per somme percepite in più Euro 50.000,00 per danni, Euro 129.629,70 a titolo di avviamento ed Euro 136.239,36 per canoni arretrati, rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per il giudizio rescissorio, non disponendo perchè veniva demandato alla fase rescissoria, che venisse quantificata la somma dovuta e conseguentemente disposta l’eventuale restituzione di somme che fossero state corrisposte già dalla società Arciere.

Pertanto, la domanda di condanna della Fiorile alla restituzione di somme, eventualmente percepite in esecuzione del lodo, restava ancora assegnata alla cognizione della Corte di Appello di Torino. Di certo, al momento in cui è stato chiesto decreto ingiuntivo per la restituzione di somme percepite per l’esecuzione del lodo arbitrale una domanda di restituzione era già presente all’esame giudiziale. Insomma, al momento del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo era già un giudice investito della domanda restitutoria avanzata dalla stessa in sede di impugnazione del lodo arbitrale, ovverosia, la Corte di Appello di Torino. Con l’ulteriore specificazione che le due azioni sono del tutto identiche sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo del petitum e della causa petendi. E di più, le due azioni erano entrambe pendenti avanti Giudici del medesimo grado, perchè nel momento in cui è stato introdotto il ricorso monitorio davanti al Tribunale di Pinerolo già era pendente l’impugnazione del lodo davanti alla Corte di Appello, quale giudice unico del grado di merito.

1.2.- Senonchè, a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa domanda venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

Pertanto, ha errato la Corte di Appello di Torino con la sentenza impugnata per non aver rilevato, nonostante richiesto, la litis pendenza di cui si dice e non aver disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

In definitiva, il ricorso va accolto, (a sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino affinchè provveda in conformità a quanto già indicato; alla stessa è demandato il compito di provvedere al regolamento delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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