Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8897 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 17/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33531/2018 proposto da:

CONCE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA, 1, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARDENA’ CLAUDIA, LUCIA PUCCI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, GIA’ INA ASSITALIA SPA, in persona dei

procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CICERONE

49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3483/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Concia SRL ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma le Assicurazioni Generali SPA onde ottenere indennizzo del danno patito per il furto di gioielli trasportati dal portavalori. In particolare, la società ricorrente ha assunto che il portavalori N.A. aveva lasciato una valigia contenente un campionario di gioielleria all’interno del bagagliaio della vettura in uso; che costui si era allontanato per andare a trovare un cliente, lasciando altresì nell’abitacolo della macchina un suo amico, tale T.F., il quale, nel frattempo, si accorgeva che un uomo apriva il bagagliaio e si impossessava della valigia. Sia il N. che il T. cercavano di rincorrere il ladro, ma inutilmente, in quanto costui riusciva ad allontanarsi a bordo di un motociclo messo a disposizione da un complice che lo aspettava nelle vicinanze.

La società ricorrente ha attivato la polizza chiedendo indennizzo del valore sottratto, ma le Generali spa hanno declinato la richiesta sostenendo che il furto, cosi come si sarebbe verificato, non era coperto dalla garanzia di assicurazione.

La società ha dunque agito in giudizio, ottenendo una decisione favorevole, basata sulle parole del T., la persona lasciata in macchina dal portavalori, il quale, con dichiarazione scritta, ha narrato le modalità del furto.

Le Generali hanno proposto appello, e la corte di secondo grado ha riformato la decisione del Tribunale ritenendo inattendibili le dichiarazioni del teste, e comunque inverosimile il fatto per come narrato.

La Conce srl ricorre con cinque motivi. Resiste con controricorso la società Generali spa.

Diritto

RAGTIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata è nella valutazione delle prove. La corte di merito ritiene non sufficientemente provato il furto, non essendo attendibile la dichiarazione del T., fatta fuori dal processo e dal contraddittorio, con una scrittura privata di per sè irrilevante.

2.- La Conce srl ricorre con cinque motivi.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente società denuncia violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.. Ritiene che la corte di merito non ha tenuto conto del fatto che le Generali non hanno mai contestato che il furto sia avvenuto, avendo soltanto eccepito che non sarebbe avvenuto secondo le modalità che lo rendono assicurato.

Ossia: le Generali hanno semplicemente fatto valere la clausola che prevede la copertura assicurativa solo in caso di scasso, facendo osservare come, stando alla narrazione dell’assicurato, invece la sottrazione sarebbe avvenuta senza effrazione alcuna.

Questo motivo, che fa leva sulla mancata contestazione dei fatti, è in relazione con il quinto motivo che denuncia violazione degli artt. 112,167 e 183 c.p.c., attribuendo alla decisione impugnata di aver consentito una tardiva contestazione del fatto, da parte della convenuta Generali spa, in appello.

2.2.- Entrambi i motivi difettano di autosufficienza. Non è infatti dato sapere se veramente le Generali, che, con il controricorso affermano il contrario, abbiano effettivamente ammesso il furto, salvo a contestarne le modalità, o abbiano solo in appello avanzato una precisa contestazione. Va ricordato che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 12840/ 2017).

2.3.- Il secondo ed il terzo motivo denunciano omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Secondo la ricorrente la corte avrebbe deciso senza tenere conto oltre che della non contestazione da parte di Generali spa, altresì del verbale dello stesso perito assicurativo, che accerta il furto a vettura chiusa, e delle dichiarazioni della casa madre secondo cui il bagagliaio può essere aperto dall’esterno manomettendo l’elettronica.

2.3.1.- Si tratta di due motivi infondati.

La corte non omette in realtà di valutare queste prospettazioni, piuttosto le ritiene superate, sia pur implicitamente, dalla intrinseca inverosimiglianza del fatto per come narrato dalla attrice. La valutazione della verosimiglianza delle prove, ed il giudizio negativo che se ne trae appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per errore percettivo o per difetto assoluto di motivazione.

Nella fattispecie, invece, la corte dà conto delle ragioni che la hanno indotta a ritenere non verosimile la descrizione del furto.

2.4.- Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4).

Secondo la ricorrente, la corte avrebbe contraddittoriamente, da un lato, ritenuto insufficiente la prova, e, dall’altro, rifiutato di ammetterla. La ricorrente adduce di aver richiesto sia ordine di esibizione di documenti che prova testimoniale, che, se ammesse, avrebbero consentito un giudizio diverso.

2.4.1.- Il motivo è infondato in quanto la corte non ha ritenuto insufficiente, di per sè, le prove addotte, caso nel quale sarebbe stato effettivamente contraddittorio non ammetterne altre; ma ha ritenuto inverosimile la narrazione fornita dalla società assicurata, inverosimiglianza che ha correttamente impedito di ammettere una prova a sostegno di quella stessa narrazione, prova da cui poteva venire confermata la dinamica dei fatti esposta dall’attrice, dinamica che però è stata ritenuta, con giudizio insindacabile, in quanto giudizio di fatto, come, per l’appunto, non verosimile.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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