Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8897 del 06/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 06/04/2017, (ud. 25/10/2016, dep.06/04/2017), n. 8897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12497/2013 R.G. proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), quale procuratore di INTESA
SANPAOLO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)) in virtù di procura conferita con
atto autenticato dalla Dott.ssa R.M., notaio in
(OMISSIS), in persona dell’avv. Francesco Primavera, a tanto
abilitato in forza di procura speciale del 25/01/2013 autenticata
dal Dott. Luca Amato, notaio in (OMISSIS), rappresentata e difesa
dall’avv. Antonio U. Petraglia (c.f. (OMISSIS)), con domicilio
eletto in Roma, Via Aureliana n. 2, presso il suo studio;
– ricorrente –
contro
N.I.C.C. INVESTIMENTI S.R.L.; FALLIMENTO I.R.E.C. (OMISSIS) SOC.
COOP. A R.L.; (OMISSIS) (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L.; COMUNE DI
NAPOLI;
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
N.I.C.C. INVESTIMENTI S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante Dott. V.P., rappresentata e difesa, per
procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Prof.
Capponi Bruno (c.f. CPPBRN57M11H501A) e dall’Avv. Domenico Di Falco
(c.f. (OMISSIS)), con domicilio eletto in Roma, Largo A. Sarti n. 4,
presso il loro studio;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di cui sopra e come sopra
rappresentato difeso e domiciliato;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) – (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L.; (OMISSIS) –
(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L.; COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma nel procedimento n.
57874/2010 R.G., cui è riunito il n. 57927 R.G., depositato il 19
marzo 2013;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2016
dal Consigliere Carlo De Chiara;
udito per la ricorrente l’Avv. Antonio U. PETRAGLIA;
udito per la controricorrente l’Avv. Domenico DI FALCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo il rigetto di
entrambi i ricorsi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, respingendo il reclamo proposto da Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a., ha confermato il decreto con cui il Tribunale, disattesa, tra l’altro, l’opposizione della reclamante, aveva omologato il concordato fallimentare dell'(OMISSIS) soc. coop. a r.l. (d’ora innanzi, brevemente, Consorzio (OMISSIS)) proposto dalla NICC Investimenti s.r.l.
La Corte ha osservato che la permanenza dell’esposizione del Consorzio (OMISSIS) – e dunque dell’assuntrice NICC – per le obbligazioni scaturenti da mutuo nei confronti di Intesa Sanpaolo, nonostante la revoca delle concessioni comunali sui beni ipotecati a garanzia del mutuo stesso, costituisce ragione sufficiente del rigetto dell’opposizione della banca, basata sull’erronea opinione che l’operatività del concordato fallimentare potesse comportare la pretermissione delle ragioni vantate dall’opponente nei confronti del Consorzio.
2. Italfondiario s.p.a., nella qualità di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. NICC s.r.l. si è difesa con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, cui la ricorrente principale ha replicato a sua volta con controricorso. Entrambe le parti costituite hanno anche presentato memorie.
I ricorsi, già esaminati in camera di consiglio su proposta di rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono stati rimessi alla pubblica udienza con ordinanza del Collegio, il quale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la trattazione camerale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità del decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale a causa della mancata integrazione del contraddittorio, davanti a lui, nei confronti del (legale rappresentante del) Consorzio (OMISSIS), il quale aveva partecipato al solo giudizio di secondo grado aderendo alle conclusioni della NICC.
1.1. Il motivo è infondato, essendo stato il difetto del contraddittorio in primo grado sanato dalla partecipazione senza rilievi della parte pretermessa (Consorzio (OMISSIS)) nel secondo grado del giudizio.
2. Con il secondo motivo si lamenta l’omissione di pronuncia sulla eccezione di cui al primo motivo, che era stata dedotta anche davanti alla Corte d’appello.
2.1. Il motivo è inammissibile sia perchè il vizio di omissione di pronuncia può riguardare le sole eccezioni di merito e non le eccezioni processuali (Cass. 7406/2014, 13649/2005), sia perchè è evidente l’implicito rigetto dell’eccezione in esame da parte della Corte d’appello.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la ricorrente ribadisce – dolendosi che la Corte d’appello non ne abbia preso atto – che il concordato illegittimamente la danneggia perchè, secondo la NICC, il suo credito dovrebbe essere escluso dal passivo, o comunque la parte ammessa in privilegio ipotecario dovrebbe degradare a chirografo, a seguito dell’avvenuta retrocessione dei beni gravati ai comuni di Avellino e Maddaloni.
3.1. Il motivo è fondato.
Il concordato fallimentare obbliga l’assuntore nei confronti di tutti i creditori ammessi al passivo, che vanno soddisfatti integralmente, se privilegiati, e nella percentuale offerta, se chirografari. E’ dunque necessario che la proposta di concordato non escluda l’integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati.
Se ciò è esatto, non è sufficiente, ai fini del rigetto dell’opposizione della banca, che la Corte d’appello abbia affermato la permanenza dell’esposizione del Consorzio (OMISSIS) – e dunque dell’assuntrice NICC – per le obbligazioni verso Intesa Sanpaolo, nonostante la revoca delle concessioni comunali sui beni ipotecati a garanzia del mutuo stesso, ma è necessario che accerti in concreto se la proposta di concordato prevede o meno l’integrale soddisfazione dei crediti privilegiati della banca.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si ribadisce l’eccezione di tardività del reclamo alla Corte d’appello, proposto dalla banca con ricorso depositato il 6 agosto 2010, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento reclamato, ai sensi della L. Fall., art. 131, scaduto il 4 agosto in quanto la cancelleria aveva eseguito la notifica il precedente 5 luglio e non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
4.1. Il motivo è infondato per l’assorbente ragione che, invece, il giudizio di omologazione del concordato fallimentare non è sottratto alla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1. Nè può trovare applicazione l’eccezione prevista all’art. 3 stessa legge quanto ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, con particolare riguardo a quelli relativi “alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti”. Non è infatti ipotizzabile neppure una interpretazione estensiva di tale locuzione, essendo in realtà l’ipotesi della revoca nettamente diversa da quella della chiusura del fallimento (conseguente anche alla omologazione del concordato). Ciò, peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in un remoto, ma mai smentito precedente: la sentenza 10/03/1971, n. 687, riferita alla identica previsione contenuta nella previgente L. 14 luglio 1965, n. 818, artt. 1 e 3. Alla motivazione di tale precedente (peraltro massimato in maniera erronea presso il CED) si fa qui rinvio.
5. Il decreto impugnato va in conclusione cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato sopra al paragrafo 3.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017