Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8896 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18576/2009 proposto da:

T.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI

Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 4.6.08, depositata

il 2 7/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Paolo Fiore (per delega

avv. Giuseppe Bernardi), che aderisce alla relazione, riportandosi ai

motivi del ricorso.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. T.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 422/40/08, depositata il 27 giugno 2008, che accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso, che pone idoneo quesito di diritto, si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’impugnata sentenza in quanto resa in un giudizio viziato dalla mancata notifica dell’atto di appello alla parte appellata, con evidente lesione del contraddittorio.

2.1 Il motivo appare palesemente fondato in virtù del principio già enucleato da questa Corte (Cass. n. 9769 del 2008) che ha affermato “Nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184 bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto”.

2.2 Nel caso di specie, come si rileva dagli atti del procedimento di secondo grado, dei quali questo collegio può prendere visione essendo stato denunciato un vizio in procedendo, non è stata mai prodotto l’avviso di ricevimento attestante la ricezione, e quindi la conoscenza, dell’atto di appello da parte dell’appellata. Tanto ha determinato, in mancanza della costituzione in giudizio dell’appellata, l’assenza di prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza emessa.

3. La fondatezza di tale motivo rende assorbiti gli altri motivi del ricorso.

4. Consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata una memoria ex art. 378 c.p.c., dalla ricorrente con la quale vengono ulteriormente illustrate le conclusioni già svolte;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

Quest’ultima esaminerà il merito della controversia e regolerà le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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