Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8896 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 17/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30229/2018 proposto da:

IMISA SPA, in persona del Presidente e Legale Rappresentante,

B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO MOTTO;

– ricorrenti –

contro

GENERTEL SPA, in persona dei Signori Dott. MA.RO. e Dott.

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BETTIOL;

– controricorrenti –

e contro

M.I., MA.IR., BO.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 380/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, B.P. e IMISA spa sono rispettivamente conducenti e proprietaria di una vettura, alla guida della quale la B. ha causato la morte di M.M., nello scontro con quest’ultimo che si trovava alla guida di un ciclomotore.

Gli eredi del M. hanno ottenuto da Genertel, compagnia garante dei due responsabili, una somma a titolo di risarcimento, che però hanno stimato non essere soddisfacente, con la conseguenza che hanno quindi citato in giudizio sia la Genertel, che la B. e la Imisa, le quali ultime ritenevano un concorso di colpa rilevante del defunto M., a causa della velocità alla quale costui viaggiava.

Il giudice in primo grado ha ritenuto la responsabilità di B., conducente, e della IMIA proprietaria, e li ha condannati al risarcimento.

Ritenuta la somma liquidata come insufficiente gli eredi del defunto M. hanno proposto appello, ed appello incidentale ha proposto altresì la Genertel, rivendicando ancora il concorso di colpa del danneggiato.

La decisione di primo grado è stata confermata in appello.

Ora ricorrono per Cassazione la B. e la Imia spa con quattro motivi di ricorso, ma nei confronti della sola Genertel, la quale si è costituita con controricorso per resistere al ricorso principale. Vi sono memorie di entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso sono quattro. I primi tre attengono alla pronuncia sulle spese di resistenza, il quarto alle spese liquidate quanto alla chiamata di manleva.

Quanto ai primi tre va premesso che entrambi i ricorrenti avevano, sia in primo che in secondo grado, posto la questione delle spese di resistenza. Ritenevano ossia che, sia in ragione dell’art. 1917 c.c., che in ragione di apposito patto, la Genertel si era impegnata a tenerli indenni delle spese legali, ossia delle spese sostenute per eventuale giudizio di responsabilità, nell’ambito della copertura assicurativa.

Poichè il giudice di primo grado non aveva pronunciato su tale domanda, essi hanno fatto appello.

2.-. Con il primo motivo di ricorso denunciano violazione dell’art. 1917 c.c.: ritengono che la corte di merito ha errato nel negare il diritto da loro vantato nei confronti della assicurazione al rimborso delle spese di resistenza, ossia le spese legali sostenute nel giudizio intentato dagli eredi M..

La corte di appello, fraintendendo la domanda, avrebbe scambiato la richiesta di rimborso delle spese legali con quella di regolamento delle spese di lite tra assicurati ed assicurazione, compensandole integralmente, e cosi di fatto non pronunciando sulla domanda, o pronunciando erroneamente, ossia rigettandola per ragioni inconferenti.

2.1.- Con il secondo motivo, invece, in subordine, posto che la decisione della corte sul punto non appare chiarissima, denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia omessa pronuncia, qualora si ritenesse che la corte ha solo pronunciato sulle spese di lite tra assicurati ed assicurazione e non sul rimborso di quelle legali da questa a quelli.

3.- Con il terzo motivo, si denuncia sempre omessa pronuncia e dunque violazione dell’art. 112 c.p.c., nel senso che la corte non ha pronunciato sulla domanda di rimborso delle spese legali, fatta non già in base all’art. 1917 c.c., ma in base al contratto stesso di assicurazione nel quale era previsto il relativo impegno.

4.- Il quarto motivo è invece censura di erronea interpretazione dell’art. 91 c.p.c., e riguarda, a differenza degli altri tre, la regolamentazione delle spese di lite tra assicurati ed assicurazione, quanto alla domanda di manleva dei primi verso la seconda.

La corte ha ritenuto che, poichè la Genertel non aveva contestato la garanzia, non v’era interesse a fare domanda di manleva, e ciò comportava compensazione delle spese.

I ricorrenti oppongono che invece interesse v’era e stava nel fatto di essere convenuti in giudizio unitamente all’assicuratore a rispondere del danno.

3.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Il primo ed il terzo sono fondati. Il secondo può ritenersi assorbito.

V’è da capire se la corte, che pure prende atto che i ricorrenti fanno un motivo di appello sulle spese di resistenza, lo decide di conseguenza oppure omette la decisione.

La corte liquida la domanda dicendo che Genertel aveva fatto presente agli assicurati di non potersi costituire in giudizio anche per loro, in quanto essendo la richiesta superiore al massimale, la posizione della Genertel era, per la parte eccedente tale limite, in conflitto di interessi con quella degli assicurati. Con la conseguenza, secondo la corte di merito, che la costituzione in giudizio di questi ultimi non era imputabile a Genertel, essendo invece imputabile alle eccessive richieste delle parti attrici. Fino a qui l’argomento sembra essere inerente al motivo di appello, ossia: la corte ritiene che le spese legali sostenute dagli assicurati non sono dovute ad una qualche responsabilità dell’assicurazione, ma al fatto che i danneggiati hanno chiesto un risarcimento eccessivo, superiore al massimale, e che ha imposto ai danneggianti di difendersi da soli quanto all’eccedenza.

Ma poi la corte conclude dicendo che pertanto le spese, nel rapporto tra assicurati e assicurazione, vanno compensate.

Si può dunque ritenere che una pronuncia v’è di certo, e che essa è riferibile ad entrambi i titoli invocati dagli assicurati, ossia quello legale (art. 1917 c.c.) e quello contrattuale. Vale a dire che la corte rigetta la richiesta di rimborso delle spese legali (le spese per resistere in giudizio) sia che abbiano fonte nella legge che nel contratto di assicurazione, e lo fa ritenendo che l’assicurazione non ha dato causa a tali spese.

La ratio è dunque infondata.

I ricorrenti avevano invocato sia la norma di legge (art. 1917 c.c.) che l’apposita pattuizione contrattuale. La corte di merito ha ritenuto non rimborsabili le spese di lite sul presupposto che la resistenza in giudizio da parte degli assicurati, in proprio, era dovuta ad una richiesta eccedente il massimale, rispetto alla quale la Genertel non aveva alcuna responsabilità.

Ossia, se gli assicurati sono stati costretti a costituirsi in giudizio ed affrontare spese legali, non è stato di certo per colpa della Genertel, che anzi, nei limiti del massimale, aveva riconosciuto di doverli manlevare, ma è stato per la condotta degli attori che hanno preteso una somma superiore al limite massimo assicurato, rispetto alla quale gli assicurati hanno dovuto difendersi da soli, ed autonomamente.

E tuttavia, le spese effettuate per resistere in giudizio, in realtà, sono spese che l’assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui all’art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perchè evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l’assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell’assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l’assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell’assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell’assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato; le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato.

Nè vale obiettare che la difesa svolta sulla parte eccedente il massimale non è coperta da assicurazione, al pari della eccedenza stessa, in quanto è evidente che gli assicurati si sono costituiti in giudizio per difendersi su tutto, anche sull’an (ed hanno anzi eccepito il concorso di colpa del danneggiato, o la sua esclusiva responsabilità), e non si può distinguere tra spese legali affrontate per un argomento difensivo (contestare la domanda del danneggiato anche sull’an) e quelle affrontate per altro argomento difensivo (difendersi sulla eccedenza rispetto al massimale), esito cui conduce la ratio della decisione impugnata.

La fondatezza dunque del primo e secondo motivo rende assorbito l’esame del terzo.

3.2.- Il quarto motivo attiene invece alle spese di lite quanto alla domanda di manleva, tra assicurato ed assicuratore.

La corte le ha compensate sostenendo che non v’era bisogno che gli assicurati proponessero domanda di manleva, considerato il fatto che l’assicurazione non aveva negato di avere l’obbligo di manlevarli.

Il motivo è infondato.

Vero è che la corte di merito ha utilizzato un argomento non condivisibile, in quanto l’interesse a proporre la domanda di manleva dipende dalla richiesta di risarcimento e da come è formulata, non già dal fatto che l’assicurazione non nega di dover manlevare.

Ma, pur essendo ciò vero, si tratta di compensazione delle spese rimessa alla discrezionalità del giudice di merito qui non sindacabile.

Il ricorso va pertanto accolto in questi termini.

P.Q.M.

La corte accoglie primo e terzo motivo, assorbito il secondo. Rigetta il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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