Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8896 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. un., 06/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/04/2017),  n. 8896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18426-2016 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMANUELE FRAGASSO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato Emanuele FRAGASSO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del

ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Alla dott.ssa F.L. con funzioni di G.I.P. presso il Tribunale di (OMISSIS) veniva contestato l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006 perchè nell’ambito del procedimento penale nei confronti dell’indagato A., con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometteva di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare applicata all’indagato concorrendo (con lo stesso GUP) a determinare un’ingiusta detenzione dell’indagato di 210 gg., rendendosi immeritevole delle fiducia e della considerazione di cui deve godere il Magistrato e compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario. La sezione disciplinare del CSM, nel provvedimento impugnato in questa sede, rammentava che ex art. 306 c.p.p. il Giudice deve disporre l’immediata liberazione della persona soggetta a misura cautelare a causa del decorso dei termini massimi stabiliti dall’art. 303 c.c.p. per ciascuna fase. Per giustificare l’omissione di tale atto la dott. F. aveva addotto il sovraccarico lavorativo tra udienza straordinarie e turni, la grave situazione dell’Ufficio di cui faceva parte, l’erroneità dell’annotazione sul fascicolo di esecuzione provvisoria. La Sez. disciplinare sottolineava il primario bene (della libertà personale) colpito dalla negligenza del Giudice ed il dovere che grava per costante giurisprudenza disciplinare sul Giudice di vigilare personalmente sulle condizioni cui la legge subordina la detenzione; nel caso in esame il P.M. aveva già esercitato l’azione penale e quindi spettava la GIP l’adozione dei provvedimenti dovuti ex art. 306 c.c.p.; spettava ancora alla dott.ssa F. verificare l’esattezza delle annotazioni del suo Ufficio in ordine alle scadenze previste. La grave violazione del bene protetto si era quindi realizzata anche se poi la pena carceraria subita era stata defalcata da altra successivamente inflitta al sig. A.. La scarcerazione in ritardo rappresentava per costante giurisprudenza, colpendo un bene primario, un errore inescusabile in relazione ad eventuali disfunzioni

organizzative. La causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis non era applicabile perchè non correlata alla condotta dell’incolpata, ma ad eventi successivi dipendenti da vicende diverse.

Inoltre l’incolpata non aveva offerto alcun concreto elemento di valutazione per determinare il suo impegno lavorativo nel periodo in

contestazione onde poter apprezzare nel merito la dedotta inesigibilità. Veniva quindi applicata la sanzione della censura tenuto conto della gravità dei fatti accertati.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la F. con 4 motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega ex art. 606 c.c.p., comma 1, lett. e) la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata e la sua illogicità manifesta, in punto di accertamento dell’omissione del controllo sulla durata della custodia cautelare e di valutazione dell’inescusabilità delle condotta incolpata. Il provvedimento impugnato ha prima riferito delle allegazioni da parte dell’incolpata dell’attività giudiziaria svolta e poi ha affermato che questa non aveva offerto alcun concreto elemento per quantificare l’impegno lavorativo e consentire un pieno apprezzamento della situazione lavorativa onde valutarla in termini di inesigibilità. La dott.ssa F. aveva descritto la rete a maglie strette predisposta per i controlli sui termini, elementi che non erano stati valutati. La rete predisposta era più che idonea, ma non aveva funzionato per via di una banale svista.

2. Il motivo appare infondato. In ordine alla prima doglianza neppure in questa sede viene offerta una valutazione in concreto del complesso di attività svolta si da poter valutare una eventuale situazione di inesigibilità della condotta contestata a ciò ovviamente non bastando una mera enumerazione del numero dei provvedimenti adottati ed un richiamo generico alle statistiche comparative dell’Ufficio posto che questa Corte ha già osservato che devono sussistere impedimenti gravissimi che impediscano al Magistrato di svolgere quel prioritario dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale dei soggetti sottoposti a custodia cautelare e che non rileva in termini generali nè la laboriosità e la capacità del Magistrato incolpato nè particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate (Cass. sez. U. 29 luglio 2013, n. 18191; Cass. sez. U. 12 gennaio 2011/, n. 507). Pertanto non sussiste la dedotta contraddittorietà della motivazione. Circa l’altra doglianza questa Corte ha più volte ribadito che il Magistrato ha l’obbligo costante di vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini (Cass. sez. U. 29 Marzo 2013, n. 7933; Cass. Sez. U. 25 gennaio 2013, n. 1767). Il controllo sui termini pacificamente non è avvenuto determinando una illegittima detenzione di proporzioni eccezionali (circa sette mesi), la cui responsabilità non può che ricadere su chi era deputato ad evitare errori dalle conseguenze così gravi; questa Corte ha già affermato che non rilevano sul piano della scusabilità carichi di lavoro eccessivi e omesse o erronee indicazioni della Cancelleria sul fascicolo (Cass. sez. U. 12 gennaio 2011, n. 507 e Cass. sez. U. 29 luglio 2013, n. 18191). Peraltro è facile rilevare che la rete di cautele adottate non era poi così stretta e rigorosa visto che l’ingiusta carcerazione si è protratta per un periodo davvero lungo.

3. Con il secondo motivo si allega ex art. 606 c.c.p., comma 1, lett. b) ed e) la violazione del D.L. n. 106 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g); per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sulla inescusabilità della negligenza. Il provvedimento impugnato ha valutato l’elemento soggettivo della fattispecie facendo riferimento a norme che riguardano i requisiti oggettivi. La dott.ssa Fi. era stata assolta dall’incolpazione in quanto l’errore nel calcolo dei termini era stato ritenuto scusabile. Erano stati seguiti due metri di giudizio diversi per lo stesso fatto.

4. Il motivo appare infondato in quanto non si capisce come possa essere scusabile in astratto e senza riguardo alla situazione in concreto vissuta dal Giudice la mancata liberazione di un soggetto in custodia cautelare in conseguenza dell’omessa verifica dei termini previsti per la carcerazione preventiva. In effetti nel motivo ci si riferisce ad un preteso diverso metro di giudizio sulla scusabilità (ma in concreto) della ricordata omessa verifica nel presente procedimento ed in quello a carico della collega Fi.. Tuttavia la Sezione disciplinare sul punto ha già osservato che nella fattispecie il pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale e pertanto spettava al GIP esercitare il potere dovere di adottare d’ufficio i provvedimenti previsti dall’art. 306 c.c.p. e di verificare conseguentemente la correttezza delle annotazioni riportate sullo scadenziario del suo Ufficio. Un’eventuale disparità trattamento peraltro non potrebbe neppure giovare alla ricorrente stante l’evidente insussistenza dell’invocata inescusabilità con riferimento ai propri doveri.

5. Con il terzo motivo si allega la violazione del D.L. n. 109 del 2006, art. 3 bis in relazione alla scarsa rilevanza del fatto e la mancanza di motivazione sul punto. Non era stata accertata l’esistenza di un danno che non poteva essere derivato dalla soggettiva rimproverabilità della condotta.

6. Il motivo appare infondate alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo la quale il danno ingiusto arrecato non viene meno allorquando l’imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva superiore alla misura preventiva sofferta: l’attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati. Il danno infatti si determina nel momento e per tutto il periodo in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto, comunque incerto sia nel se che nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr Cass. Sez. U. 12 marzo 2015, n. 4945). Si tratta di un orientamento che questo Collegio condivide in toto e cui intende dare continuità.

7. Con l’ultimo motivo si allega la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla scelta della sanzione.

8. La doglianza appare infondata in quanto il provvedimento impugnato, ancorchè sinteticamente, offre una motivazione sufficiente e immune da vizi logici della scelta della sanzione, peraltro contenuta tra quelle meno gravi, con riferimento alla gravità dei fatti contestati che obiettivarnent(denotano una situazione di particolare allarme vista la durata eccezionalmente lunga dell’ingiusta detenzione (la giurisprudenza di questa Corte offre esempi di conferma di sanzioni disciplinari anche per pochi giorni di mancata scarcerazione). Si deve quindi rigettare il proposto ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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