Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8896 del 04/05/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 8896 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

DECRETO
sul ricorso proposto da:

9.soin “5/6

GRANDI STAZIONI s.p.a. (05129581004), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Confortini,
presso lo studio del quale in Roma,via Gregoriana n. 54, è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
PUBBLICA s.r.1., in liquidazione;
– intimata

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3192/2014, depositata il 19 agosto 2014.
Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso iscritto al n. 29062 del 2014, sottoscritta dal legale rappresentante della
ricorrente e dal suo difensore, notificata alla Pubblica s.r.l. in liquidazione, ancorché non costituita
in questa sede, e recante l’accettazione della stessa e dei suoi difensori in grado di appello;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ., perché possa
dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;

ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non -avendo
l’intimata svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2015
Il Consigliere coordinatore

Data pubblicazione: 04/05/2015

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