Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8895 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19131/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Team Bologna

Pontevecchio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

l’avv. Annecchino Marco, nel domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, alla via Cassiodoro, n. 1/a;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale per

l’Emilia Romagna n. 12/03/13, depositata il 29/01/2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

1. La contribuente è associazione sportiva dilettantistica che, a seguito della sottoposizione di questionari per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, veniva raggiunta da avviso di accertamento notificato il 23 ottobre 2009.

Riscontrava l’Ufficio un progressivo aumento delle entrate per sponsorizzazioni che passavano dagli ottantamila Euro del 2005 agli oltre duecentoventicinquemila del 2007, con aumento dei rimborsi spese agli atleti e dirigenti sportivi che venivano riqualificati come corresponsione di utili. Per l’anno di imposta 2006 l’Ufficio disconosceva quindi i caratteri dell’associazione sportiva dilettantistica, riqualificandola come società di persone, con relativa ripresa a tassazione, avversata dalla contribuente con ricorso al giudice di prossimità. Lamentava la contribuente di aver sempre adempiuto alle regole proprie previste per le associazioni sportive dilettantistiche, senza che alcuna devianza fosse stata dimostrata dall’Ufficio cui incombeva l’onere della prova in questo senso; altresì lamentava non potesse essere revocata la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, nemmeno ove fosse stata accertata un’attività imprenditoriale, invocando in questo senso il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 149, comma 4. Queste ragioni, non accolte dal giudice di primo grado, erano invece apprezzate in appello, con sentenza gravata in questa sede dalla parte pubblica con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta vizio di motivazione cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012, laddove la commissione territoriale si sarebbe limitata ad un profilo meramente formale dei caratteri associativi, senza considerare i plurimi indizi portati dall’Ufficio, anche sulla scorta delle stesse dichiarazioni della contribuente che si sarebbe limitata a produrre ricevute manoscritte degli atleti in ordine ai compensi ricevuti; le stesse ricevute sarebbero di dubbia paternità, perchè manoscritte da mano diversa da chi ha firmato; le dichiarazioni rese dall’associazione circa le uscite contrasterebbero con quelle rese da alcuni atleti.

2. Con il secondo motivo, in via gradata, si prospetta la medesima censura, ancorata alle medesime circostanze, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al mancato esame dei predetti fatti rilevanti ed oggetto di discussione fra le parti.

2.1 I due motivi possono essere scrutinati assieme per evidenti ragioni di connessione.

La lettura della gravata sentenza conferma che il giudice di appello abbia scrutinato le doglianze rappresentate, bilanciato autonomamente gli apporti probatori, prendendo posizione sia sulla sottoscrizione e la grafia delle ricevute, sull’ammontare dei compensi, sulla tracciabilità dei pagamenti superiori ad Euro 516,00, tutti avvenuti tramite assegno bancario. Si tratta di apprezzamenti probatori argomentati il cui sindacato esula dal perimetro di questa Corte di legittimità. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

2.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ad ogni giudizio di cassazione, anche in materia tributaria, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

In definitiva, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro settemilatrecento/00, otre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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