Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8895 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18415/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MOF DI CUGINI FIORE & C. SAS, C.C.,

C.

E., C.M., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 6.5.08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 257/1/08, depositata il 9 giugno 2008, che accogliendo parzialmente l’appello proposto da essa Agenzia delle Entrate, riteneva correttamente motivato sia l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato ai fini Ilor il reddito dichiarato dalla società intimata per l’anno 1997, sia l’avviso di accertamento con il quale, per il medesimo anno 1997, era stato rettificato ai fini Irpef il reddito da partecipazione di C.F.; ed inoltre riduceva il reddito accertato, determinando i costi deducibili come pari al 70% del volume di affari così come accertato dall’ufficio.

Gli intimati non hanno controdedotto.

2. Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, non avendo il giudice dell’appello, che peraltro riconosce che la parte contribuente non aveva quantificato i costi ammissibili, tenuto conto che – a causa dei rilievi mossi, cioè prestazioni di servizi sottofatturate o non fatturate – non poteva logicamente presumersi l’esistenza di costi, nè poteva individuarsi una modalità di determinazione dei costi (70% dei ricavi) che presuppone una tipologia di ricavi normalmente accompagnata da costi.

3. Sembra che, nel caso, le doglianze della ricorrente Agenzia siano fondate, dovendo trovare applicazione il seguente consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui: – ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3.1 Nel caso di specie la decisione non appare in linea con il richiamato principio, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni apodittiche e generiche che non danno contezza dell’iter seguito, non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione, e risultando omesso ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, quale desumibile dagli atti di causa e dagli elementi dedotti per le diverse e contrastanti valutazioni operate in sede amministrativa e giudiziale.

4. La fondatezza di tale motivo assorbe l’esame del primo.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

Quest’ultima esaminerà il merito della controversia e regolerà le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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