Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8895 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9259-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/03/2006 r.g.n. 923/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Brindisi dichiarava inammissibile, per decadenza dall’azione giudiziaria, la domanda proposta nei confronti dell’INPS da P.P. per l’accertamento del diritto ad essere (re)iscritta nell’elenco anagrafico dei braccianti agricoli per gli anni 1991-1993 e ad ottenere il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola per gli anni 1991 e 1992.

In riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato il diritto dell’istante alla reiscrizione, in particolare osservando, in punto di decadenza, che la decorrenza del relativo termine, previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (conv. in L. n. 83 del 1970), è subordinata all’adozione di un provvedimento formale, da portare a conoscenza dell’interessato, mentre, nella specie, non risultava notificato (o comunque portato a legale conoscenza della P.) alcun provvedimento di non inclusione negli elenchi anagrafici. La Corte ha, inoltre, riconosciuto dovuta la richiesta prestazione previdenziale in esito all’accertamento che la P. aveva lavorato in agricoltura negli anni in contestazione.

Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo. La P. ha resistito con controricorso e ha poi depositato istanza per la rimessione alle Sezioni unite della questione riguardante il “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, osserva la Corte che non ricorrono i presupposti per un intervento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, dal momento che l’interpretazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, espressa nella sentenza n. 813/2007 della Sezione lavoro – nella quale si dissentiva dalle due iniziali decisioni della stessa Sezione (cfr. Cass. n. 2853 e 3882 del 2006) – è stata seguita da tutte le successive sentenze, che hanno ulteriormente approfondito la questione esaminandone gli aspetti problematici che via via venivano evidenziati e pervenendo, sui vari punti, a un indirizzo consolidato che va ribadito in questa sede (cfr., fra tante, Cass. n. 2373, n. 4819, n. 6709, n. 19111, n. 20668 del 2007; n. 8650 del 2008 e numerose successive conformi).

2. L’INPS, con l’unico motivo di ricorso, formulando il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito, con modifiche, dalla L. n. 83 del 1970, della L. n. 533 del 1973, art. 8 dell’art. 15 disp. gen., dell’art. 148 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9 nonchè del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Critica la sentenza impugnata per l’errore di diritto in cui è incorsa per aver omesso di raccordare la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 relativamente ai ricorsi amministrativi proponibili in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati con quella del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv.

in L. n. 83 del 1970; in particolare, per non aver tenuto conto che la disposizione del D.Lgs. cit., art. 11 – nel prevedere la facoltà, per gli interessati, di ricorrere in via amministrativa contro il provvedimento di iscrizione (ovvero di non iscrizione o di cancellazione dagli appositi elenchi nominativi) – assegna all’inutile decorso dei termini, da essa stabiliti per la decisione dei (due) previsti ricorsi (in prima e seconda istanza), il valore di decisione tacita di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuta dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti;

conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni previsto dal convertito D.L. n. 7 del 1970, art. 22 per contestare in sede giudiziaria il provvedimento a suo tempo adottato dagli organi preposti alla gestione degli elenchi.

3. Il ricorso è fondato.

4. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel considerare la disposizione del convertito D.L. n. 7 del 1970, art. 22 tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall’art. 148 disp. att. c.p.c.); nell’affermare, altresì, che l’ivi indicato termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393); nel ritenere, infine, che la prevista decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell’art. 2969 c.c., riguardando una materia di “ordine pubblico” sottratta, come tale, alla disponibilità delle parti.

5. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali è giustificata dall’esigenza di verificare nel più breve tempo possibile la ricorrenza, in concreto, del diritto all’iscrizione, avuto riguardo al fatto che questa costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali (quali l’indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi).

6. Ciò posto, il riferimento del ripetuto D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell’ interessato.

7. Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’ amministrazione il valore legale tipico di un provvedimento di rigetto.

8. Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che costui ne ha acquisito conoscenza in un momento precedente) mentre, per l’ipotesi di decisione tacita (di rigetto), vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini assegnati dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 all’autorità competente per decidere il proposto gravame amministrativo, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato.

9. Tanto comporta che la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo rispetto ai termini legislativamente definiti utili, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a consentire una “riapertura” del termine decadenziale.

10. Deve aggiungersi che in questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate, come già detto, anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, (che prevede il dovere dell’amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l’imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un’ indicazione dei termini da osservare per l’esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato). Inoltre, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all’INPS, possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma 5, che impone all’Istituto previdenziale l’onere di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonchè di precisare i presupposti e i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’inosservanza, da parte dell’Istituto previdenziale, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch’esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l’esercizio dell’azione giudiziaria.

11. Alla stregua dei principi sopra esposti deve ritenersi giuridicamente errata la sentenza della Corte di Lecce che ha ritenuto tempestiva l’azione giudiziaria, proposta con ricorso in data 8.3.1999, nonostante il (qui non contestato) decorso del termine di 120 giorni dal completamento dell’iter amministrativo, sul rilievo della mancata notificazione alla P. di un provvedimento formale di non inclusione negli elenchi anagrafici.

12. Pertanto il ricorso dell’INPS va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito con il rigetto della domanda di P.P., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Nulla deve disporsi relativamente alle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di P.P.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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