Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8895 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8895 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 20492-2011 proposto da:
FARCOMENI

SILVIO

FRCSLV49H034843U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, SCULLI GIOVANNA
SCLGNN63C62H013D, RODA’ CATERINA RDOCRN25B61A843N,
FARCOMENI

FRANCESCA

FRCFNC46C53A843U,

1

FARCOMENI

Data pubblicazione: 04/05/2015

FRCNTN47B50A843X,

ANTONIA

FARCOMENI

VALERIO

FRCVLR64R23F112U, FARCOMENI COSIMO FRCCSM51A02A843H,
FARCOMENI LIDIA FRCLDI57D54A483C, BONFA’ GIUSEPPE
BNFGPP63L27H013D;
– intimati –

RODA’

CATERINA,

FARCOMENI

FRANCESCA,

FARCOMENI

ANTONIA, FARCOMENI VALERIO, FARCOMENI COSIMO,
FARCOMENI LIDIA elettivamente domiciliati in ROMA,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARNUCCIO
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAIO DOMENICO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti nonchè contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, SCULLI GIOVANNA
SCLGNN63C62H013D, FARCOMENI SILVIO, BONFA’ GIUSEPPE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 21/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/01/2011, R.G.N.
92/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato FRANCESCO CARNUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

2

nonchè da

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

il rigetto del, ricors4f

3

R.G.N. 20492/11
Udienza del 13 febbraio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 25.3.1996 ad Africo (RC) si verificò un sinistro stradale che coinvolse:
(-) l’autoveicolo Renault targato RC 416756, di proprietà della società
Zootecnica Jonica di Farcomeni Giuseppe & C. s.n.c., condotto da Giuseppe
Farcomeni;

Sculli, di proprietà di Giuseppe Bonfà ed assicurato contro i rischi della
responsabilità civile dalla società Milano Assicurazioni s.p.a..
In conseguenza del sinistro Giuseppe Farcomeni perse la vita.

3.

La moglie (Caterina Rodà) e cinque figli della vittima (Francesca

Farcomeni, Antonia Farcomeni, Valerlo Farcomeni, Cosimo Farcomeni, Lidia
Farcomeni) nel 1997 convennero dinanzi al Tribunale di Locri Giovanna
Sculli, Giuseppe Bonfà e la Milano s.p.a., chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza dell’evento
luttuoso.

4. Altrettanto fece nel 1998 il sesto figlio della vittima, Silvio Farcomeni, con
separato atto di citazione.

5. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Locri con sentenza 20.2.2001 n. 124
accolse la domanda.
Tutti i danneggiati impugnarono la sentenza relativamente al quantum.
La Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza 28.1.2011 n. 21 rigettò il
gravame.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale
da Silvio Farcomeni con due motivi di ricorso; e dagli altri congiunti
Farcomeni in via incidentale sulla base di un motivo.
Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale di Silvio Farcomeni.

Pagina 3

6,

(-) l’autoveicolo Volkswagen targato RC 443785, condotto da Giovanna

R.G.N. 20492/11
Udienza del 13 febbraio 2015

1.1. Col primo motivo di ricorso Silvio Farcomeni sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697,
2727, 2728 c.c.; 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

propria domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante,
patito in conseguenza della morte del proprio padre. Deduce che il giudice
d’appello avrebbe dovuto trarre dalle deposizioni testimoniali la prova
dell’esistenza d’una stabile contribuzione della vittima a pro del figlio, e di
conseguenza dell’esistenza d’un danno patrimoniale di quest’ultimo in
conseguenza della morte del padre.

1.2. Nella parte in cui deduce la violazione di legge il motivo è
manifestamente infondato.
Con esso, infatti, si pone una questione puramente di fatto: ovvero la
correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
insussistente la prova del danno.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è
inammissibile.
Com’è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile
il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero
un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base
della decisione.
E’ altresì noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della
motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze
processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma
è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio
convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi

Pagina 4

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare la

R.G.N. 20492/11
Udienza del 13 febbraio 2015

e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata.
E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del

Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di
legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella
adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è limitato a valutare
se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e
consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si
sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

1.4. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato – e la circostanza è
ammessa dallo stesso ricorrente – che l’ammontare dei redditi della vittima
non fosse mai stato provato in corso di causa. Sicché, in mancanza di tale
prova, diveniva del tutto superfluo discorrere circa l’esistenza o meno d’una
stabile contribuzione del defunto a favore del superstite.
Tale motivazione è perfettamente coerente, congrua e logica.
Irrilevante, infine, il richiamo del ricorrente al criterio di liquidazione del
danno basato sul triplo della pensione sociale, di cui all’art. 4 del d.l. 23-121976 n. 857 (convertito nella I. 26-02-1977 n. 39): sia perché tale norma
disciplina il danno patrimoniale da incapacità di lavoro, non quello da
uccisione d’un congiunto; sia soprattutto perché quella norma non può certo
essere invocata, nemmeno in via equitativa, per sopperire alle carenze
istruttorie dovute a negligenza delle parti.

2. Il secondo motivo del ricorso principale di Silvio Farcomeni.
2.1. Anche col secondo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1223, 1226, 2056 c.c.); sia da
un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

Pagina 5

UV\

\-

giudice del merito.

R.G.N. 20492/11
Udienza del 13 febbraio 2015

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe liquidato in modo
insufficiente il danno non patrimoniale da lui patito in conseguenza della
morte del padre: sia perché non ha applicato i criteri uniformi predisposti
dal Tribunale di Milano, sia perché non ha liquidato il danno esistenziale,
definito come “lo sconvolgimento delle abitudini di vita” in conseguenza

2.2. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta l’omessa applicazione
delle tabelle per la stima del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano.
Le tabelle uniformi adottate dal Tribunale di Milano sono state indicate da
questa Corte come il parametro equitativo preferibile, in linea generale, per
la liquidazione del danno non patrimoniale, ove la legge non disponga
altrimenti.
Tale principio è stato affermato per la prima volta dalla sentenza
pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048, e
più volte ribadito in seguito: da ultimo, da Sez. 3, Sentenza n. 5243 del
06/03/2014, Rv. 630077.

2.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio
Calabria, la quale provvederà a liquidare il danno non patrimoniale invocato
dal ricorrente:
(a) o assumendo a parametro di riferimento le tabelle uniformi di cui si è
detto;
(b) ovvero indicando analiticamente le ragioni per le quali, nel caso di
specie, non sarebbe equo applicare le suddette tabelle.

3. Il ricorso incidentale.
3. Tutti i ricorrenti incidentali, con l’unico motivo del proprio ricorso, hanno
censurato il medesimo vizio denunciato dal ricorrente principale, e di cui si è
detto al § 2.
Il ricorso incidentale va dunque accolto per le stesse ragioni.

Pagina 6

dell’evento luttuoso.

R.G.N. 20492/11
Udienza del 13 febbraio 2015

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno
liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio
Calabria in diversa composizione;
– ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 13 febbraio 2015.

– ) accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA