Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8894 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8894 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 20247-2011 proposto da:
FINOCCHIARO ANTONINO FNCNNN39E02A028Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE PROVINCIE 8, presso
lo studio dell’avvocato ANTONELLA VALERI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GIOVANNA
CANNATELLA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrentecontro

MILANO ASSICURAZIONI SPA , TORRISI SALVATORE, TORRISI
STEFANO;

1

Data pubblicazione: 04/05/2015

- intimati –

avverso la sentenza n. 1228/2011 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 06/04/2011, R.G.N. 12160/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO

udito l’Avvocato MARIA GIOVANNA CANNATELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

ROSSETTI;

R.G.N. 20247/11
Udienza del 13 febbraio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 23.3.2002, a Catania, Antonino Finocchiaro venne investito da un
autoveicolo.
Per ottenere il risarcimento del conseguente danno la vittima convenne
dinanzi al Giudice di Pace di Catania il proprietario del veicolo investitore

Milano Assicurazioni s.p.a., assicuratore dei rischi derivanti dalla circolazione
del mezzo.

2. Con sentenza 18.8.2005 n. 3221 il Giudice di Pace di Catania accolse solo
in parte la domanda, ritenendo sussistente un concorso di colpa della
vittima.

3. La sentenza venne appellata da Antonino Finocchiaro.
Il Tribunale di Catania, pur riformando la motivazione della sentenza
impugnata, rigettò comunque il gravame.
Ritenne infatti il giudice d’appello che la responsabilità del sinistro dovesse
ascriversi esclusivamente all’automobilista; e tuttavia stimò l’acconto già
pagato dalla Milano alla vittima superiore al danno effettivamente da questa
patito. Di conseguenza, reputando il danno già integralmente risarcito,
rigettò la domanda.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Antonino
Finocchiaro, sulla base di sei motivi.
Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2054, 2056 e 2057 c.c.); sia
da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

(Stefano Torrisi), il conducente del medesimo (Salvatore Torrisi) e la società

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Udienza del 13 febbraio 2015

Espone, al riguardo, che il Tribunale di Catania avrebbe violato le norme
suddette perché, pur ritenendo il conducente responsabile esclusivo, non ha
riformato la sentenza del Giudice di pace.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è

Il Tribunale, infatti, non ha né interpretato, né applicato, nessuna delle
norme che il ricorrente assume violate (una delle quali, l’art. 2057 c.c., del
tutto estranea al caso di specie, trattandosi della norma che disciplina la
liquidazione del danno permanente in forma di rendita). Il Tribunale ha
ritenuto, più semplicemente,

estinta

per avvenuto adempimento

l’obbligazione vantata dall’attore.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, il motivo è
manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente, sarebbe “uno strano comportamento” del giudice
d’appello l’avere ritenuto da un lato fondato uno dei motivi di gravame, e

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dall’altro avere rigettato l’appello.
In realtà nella decisione del Tribunale nulla v’è di strano. L’accertamento
della colpa esclusiva del conducente, infatti, non impediva al Tribunale di
rilevare l’avvenuto adempimento della propria obbligazione da parte del
debitore, e dichiarare quindi infondata la pretesa risarcitoria: non già per
inesistenza della colpa del convenuto, ma per sopravvenuta estinzione del
credito per effetto dell’esatto adempimento.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi
all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assume violato l’art. 112 c.p.c. ); sia da un vizio
di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel condividere la
consulenza tecnica d’ufficio, là dove aveva determinato una “minor durata”
dell’invalidità temporanea patita dell’infortunato in conseguenza del sinistro.

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inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi.

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Udienza del 13 febbraio 2015

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile tanto nella parte in cui
lamenta la violazione di legge, in quanto l’attività di valutazione delle prove
in modo difforme da quanto richiesto dall’attore costituisce un giudizio di
fatto, e non già una valutazione in iure; quanto nella parte in cui lamenta il

delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Anche col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assume violato l’art. 112 c.p.c.); sia da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la
vittima non avesse collaborato con l’assicuratore del responsabile per la
stima del danno, e non avesse aderito all’invito di farsi visitare da un
medico legale di fiducia di quest’ultimo.
Il motivo non lo spiega, ma è ragionevole ritenere dall’intero tenore del
ricorso che con tale doglianza il ricorrente intende censurare il capo della
sentenza d’appello con il quale è stata ritenuta correttamente disposta dal
giudice di pace la compensazione delle spese di primo grado.

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza.
Il Tribunale ha ritenuto “non controverso” che la vittima avesse rifiutato di
farsi visitare dall’assicuratore del responsabile (pag. 9, terzo capoverso,
della sentenza impugnata).
Ove, pertanto, il ricorrente avesse voluto censurare come erroneo tale
giudizio di “non contestazione”, avrebbe dovuto indicare in quale atto e con
quali termini, nel giudizio d’appello, avesse contestato la circostanza di nona
vere accolto l’invito dell’assicuratore a farsi visitare.

4. Il quarto motivo di ricorso.

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vizio di motivazione, in quanto sollecita una nuova e diversa valutazione

R.G.N. 20247/11
Udienza del 13 febbraio 2015

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2054 e 2056 c.c.); sia da un
vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non

patrimoniale da incapacità di lavoro.

4.2. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha compiutamente spiegato (p. 6 della sentenza) perché nella
citazione non poteva ritenersi formulata una domanda di risarcimento del
danno non patrimoniale.
Si tratta di un tipico accertamento di fatto (qualificazione della domanda),
congruamente motivato ed insindacabile in sede di legittimità.

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso.
5.1. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, perché sollevano questioni analoghe.
Con tutti e due questi motivi il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 91 e 92 c.p.c.); sia da un vizio
di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe nel condannare l’appellante
alle spese, pur avendo accolto il motivo d’appello sul concorso di colpa.

5.2. Il motivo è, prima che infondato, temerario.
L’appellante è stato infatti integralmente soccombente nel giudizio di
secondo grado, avendo preteso il risarcimento d’un danno già risarcito. Di
qui la correttezza della statuizione sulle spese.

6. Le spese.
Non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio di tutti gli intimati.
P.q.m.

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formulata, e comunque non provata, la domanda di risarcimento del danno

R.G.N. 20247/11
Udienza del 13 febbraio 2015

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 13 febbraio 2015.

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