Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8893 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 616/14 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. ((OMISSIS));

– intimata –

Avverso la sentenza n. 276/22/2012 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 15/11/2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società (OMISSIS) s.r.l., fallita ((OMISSIS)), propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa per sanzioni Irap, relativamente l’anno d’imposta 2002, scaturita da un controllo automatizzata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, su nodello Unico 2002, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto inefficace il ravvedimento operoso posto in essere dalla società in merito al versamento della seconda rata Irap dovuta in acconto.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 492/25/09, dichiarava la cessazione della materia del contendere ritenendo valido il ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello ritenendo che l’atto di appello, sottoscritto dal Capo Team dell’area legale del DP 2 Roma, non era munito di relativa delega da parte del Direttore provinciale, con eccesso procuratorio, che rendeva improcedibile l’atto di gravame.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società fallita è rimasta intimata nonostante la ritualità del ricorso notificato a mezzo posta presso il procuratore domiciliatario, avv.to Di Matteo Gianni, in data 21/12/2013.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico mezzo la ricorrente deduce la violazione di legge (D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11), là dove la Commissione regionale ha ritenuto l’atto di appello viziato di eccesso procuratorio per carenza di delega del sottoscrivente.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha ripetutamente precisato, con orientamento cui si intende dare continuità, che “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (cfr. Sez. 5, 21/03/2014, n. 6691; adde, tra le altre, Sez. 56, 26/07/2016, n. 15470).

E’ stato soggiunto che “nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (Sez. 5, 30/10/2018, n. 27570).

Recentemente, questa Corte (cfr. Sez. 5, 31/01/2019, n. 2901; id., Sez.5, 29/09/2020, n. 20603) ha chiarito che a differenza di quanto accadeva nell’assetto organizzativo preesistente all’attivazione delle Agenzie fiscali – ove, ai fini dell’ammissibilità dell’appello principale avverso le sentenze di primo grado sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, occorreva il preventivo avallo, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2 – nell’assetto successivo all’istituzione di tali Agenzie (a far data dal primo gennaio 2001), alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero del finanze, anche le sezioni distaccate delle direzioni regionali delle entrate sono legittimate processualmente senza bisogno di preventiva autorizzazione alla proposizione dell’appello principale, in quanto espressione del medesimo livello di organizzazione periferica delle direzioni regionali e godono del medesimo “status”, anche processuale, di queste ultime.

Alla luce di tali principi, risulta errato l’assunto dei secondi giudici che hanno escluso la validità della sottoscrizione apposta all’atto di appello da parte del Capo Team dell’area legale del DP2 Roma per delega del direttore provinciale.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, verificata l’ammissibilità dell’appello, proceda all’esame del merito della controversia.

Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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